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Matrimonio invalido: quando si verifica?

Luca Moretti
Luca Moretti
2025-04-28 08:59:58
Numero di risposte: 5
Il codice civile utilizza solo il termine nullità per riferirsi a diversi vizi del matrimonio, anche se le sanzioni previste sono diverse. E' possibile, quindi, individuare diverse figure di invalidità proprie del matrimonio come negozio giuridico, anche se va premesso che si tratta di categorie accolte solo da una parte della dottrina: - irregolarità: in queste ipotesi si applica solo la sanzione amministrativa dell'ammenda. - inesistenza: si ha quando manchino del tutto gli elementi che caratterizzano il matrimonio, di tal che non sia possibile nemmeno concepire l'apparenza del negozio giuridico. - nullità/annullabilità: il matrimonio appare come completo nella sua manifestazione esteriore, ma manca oppure è viziato un elemento essenziale dell'atto. La distinzione tra nullità e annullabilità, è rilevante in relazione alla prescrizione dell'azione, in quanto nel primo caso è prevista l'imprescrittibilità, mentre nel secondo si applica il termine ordinario decennale.
Arcibaldo De luca
Arcibaldo De luca
2025-04-28 08:42:02
Numero di risposte: 3
Il codice civile agli articoli 117 e seguenti prevede numerosi casi di invalidità del matrimonio, tutti considerati come ipotesi di nullità. Non viene fatta quindi, alcuna distinzione tra annullabilità, nullità ed inesistenza, anche se le ipotesi contemplate sono sicuramente diverse in quanto a gravità e conseguenze. Cominciamo subito con l'osservare che siamo al di fuori delle ipotesi previste dal codice quando il matrimonio non sia stato proprio celebrato. In questo caso possiamo parlare di inesistenza.
Tosca Ferri
Tosca Ferri
2025-04-28 08:32:41
Numero di risposte: 3
Il matrimonio è reso invalido da quattro ordini di cause: la presenza di un impedimento matrimoniale, l'incapacità di intendere e di volere di un coniuge, la presenza di un vizio della volontà e la simulazione. È invalido per incapacità naturale il matrimonio contratto da chi, pur senza essere interdetto, risulti incapace d'intendere o di volere per qualunque causa, anche transitoria, al momento della celebrazione. I vizi della volontà, causa d'invalidità del matrimonio, sono la violenza, il timore di eccezionale gravità, derivante da cause esterne allo sposo e l'errore, che rileva solo quando riguarda l'identità della persona dell'altro coniuge o determinate qualità personali dell'altro coniuge, tassativamente indicate, sempre che l'errore risulti determinante del consenso. Si ha simulazione del matrimonio quando i coniugi, a margine della celebrazione, fanno un accordo simulatorio con cui stabiliscono di non adempiere gli obblighi e non esercitare i diritti che nascono dal matrimonio.