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Matrimonio impossibile? Cosa lo impedisce?

Carmela Marino
Carmela Marino
2025-04-29 11:27:45
Numero di risposte: 5
Si parla di impedimenti matrimoniali quando sussistono delle condizioni che la legge considera incompatibili con il vincolo matrimoniale. Questo significa che il divieto è rivolto a chi desidera sposarsi e a chi deve celebrare il rito. Ci sono invece dei casi che determinano l’impossibilità a farlo in modo permanente, ad esempio se il soggetto è infermo mentalmente e quindi non capace di intendere e di volere, ovviamente non potrà giurare eterno amore ad un’altra persona. Altre norme che regolamentano il matrimonio sono introdotte per legge allo scopo di prevenire situazioni spiacevoli, ad esempio, una persona che ha commesso un omicidio, consumato o tentato, verso il coniuge dell’altra non può unirsi a lei/lui in matrimonio. Esiste una norma che interessa solo le donne, le quali hanno il divieto di nozze per trecento giorni in seguito alla morte del marito attuale, allo scioglimento del matrimonio o all’annullamento dello stesso. Secondo l’articolo 84 del codice civile i minorenni non possono sposarsi. Infine, una persona legata a un precedente matrimonio non può sposarsi con altri a meno che quello precedente sia stato annullato, risulti nullo, sia stato sciolto con regolare divorzio oppure il coniuge sia deceduto.
Vania Verdi
Vania Verdi
2025-04-29 07:58:02
Numero di risposte: 3
La maggiore età: i soggetti con età inferiore a 18 anni non possono sposarsi civilmente tuttavia, in alcuni casi particolari, è possibile ammettere al matrimonio chi abbia raggiunto la soglia dei 16 anni, come previsto dall’art. 84 del C.c. Sanità mentale: in base all’art. 85 del C.c., l’infermità mentale è da considerarsi tra gli impedimenti matrimoniali. Libertà di stato: non sono consentite le nozze a chiunque risulti ancora vincolato da una precedente unione coniugale. Assenza di rapporti familiari e parentela: i vincoli parentali tra gli sposi rappresentano a tutti gli effetti degli impedimenti matrimoniali, pertanto non è consentita la celebrazione delle nozze tra ascendenti e discendenti in linea retta (sia legittimi che naturali), fratelli e sorelle, zii e nipoti. Nessun delitto, tentato o consumato omicidio: l’art. 88 del C.c. stabilisce che non è consentito il vincolo matrimoniale se uno tra gli sposi ha contratto una condanna per omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge dell’altro.