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Comunione di residuo: cosa include?

Neri Carbone
Neri Carbone
2025-05-11 07:32:06
Numero di risposte: 6
Il legislatore ha previsto alcune categorie di beni che, pur restando personali nel corso del matrimonio, sono attratti al regime della comunione al momento del suo scioglimento, andando a costituire la cosiddetta comunione “de residuo”. I beni in comunione “de residuo” includono i frutti dei beni personali di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione, e i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi che, al momento dello scioglimento, non siano stati consumati. Inoltre, la comunione “de residuo” include i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente, purché sussistenti al momento dello scioglimento della comunione. La ratio dell’istituto è quella di contemperare il principio solidaristico della comunione legale con l’autonomia del coniuge titolare nella gestione dei beni personali e dell’attività d’impresa, salvaguardando al contempo le aspettative dell’altro coniuge sugli incrementi di valore realizzati fino al momento della cessazione del regime legale. Al coniuge non imprenditore spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.
Diana Bianchi
Diana Bianchi
2025-05-11 05:46:24
Numero di risposte: 7
Sono beni della comunione de residuo quelli acquistati durante il regime di comunione legale, ma che si caratterizzano per non cadere immediatamente in detta comunione. Vi rientreranno solo eventualmente se non consumati ed ancora sussistenti allo “scioglimento” della stessa. Dunque, sempreché avanzino. Ma senza che sussista alcun obbligo in merito alla loro conservazione. I beni interessati alla comunione de residuo sono beni destinati all’esercizio di impresa. Dei frutti percepiti dai beni propri e dei proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi. Dei beni destinati all’esercizio di impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e, comunque, di tutti gli inclementi dell’impresa costituita anche precedentemente, per quanto quest’ultima resti bene personale.