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Comunione di residuo: cosa include?

Caterina Galli
Caterina Galli
2025-06-06 21:32:10
Numero di risposte: 7
L'articolo 179 del codice civile elenca invece i beni che, pur vigendo il regime di comunione legale, non sono soggetti a detto regime. Essi sono a) i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento; b) i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione; c) i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori; d) i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione; e) i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa; f) i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto Va peraltro precisato che l'acquisto di beni immobili, o di beni mobili registrati, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso si a stato parte anche l'altro coniuge.
Anselmo Ricci
Anselmo Ricci
2025-05-30 05:46:14
Numero di risposte: 3
Ci sono dei beni che durante il matrimonio non rientrano nella comunione ma sono nella disponibilità esclusiva del coniuge. La predetta esclusività viene meno proprio nel momento in cui i coniugi si scioglie la comunione legale. Ecco spiegato perché comunione de residuo, intendendosi con tale dicitura quella comunione residuale e differita che viene a formarsi fra i coniugi solo quando si scioglie il regime patrimoniale legale. Sono oggetto di comunione de residuo i seguenti beni: beni mobili o diritti di credito verso terzi; stipendi e redditi professionali; utili netti ricavati dall’esercizio di un’impresa; canoni di locazione di beni personali; quote di società di persone; quote di società a responsabilità limitata ove l’acquisto sia connesso ad una effettiva partecipazione alla vita sociale; risparmi liquidi su conti correnti bancari e libretti di risparmio; dividendi derivati da partecipazioni sociali.
Marcello Benedetti
Marcello Benedetti
2025-05-23 05:51:16
Numero di risposte: 6
Costituiscono oggetto della comunione de residuo: beni mobili o diritti di credito verso terzi; stipendi e redditi professionali; utili netti ricavati dall'esercizio di un'impresa; canoni di locazione di beni personali; quote di società di persone; quote di società a responsabilità limitata ove l'acquisto sia connesso ad una effettiva partecipazione alla vita sociale; risparmi liquidi su conti correnti bancari e libretti di risparmio; dividendi derivati da partecipazioni sociali.
Neri Carbone
Neri Carbone
2025-05-11 07:32:06
Numero di risposte: 6
Il legislatore ha previsto alcune categorie di beni che, pur restando personali nel corso del matrimonio, sono attratti al regime della comunione al momento del suo scioglimento, andando a costituire la cosiddetta comunione “de residuo”. I beni in comunione “de residuo” includono i frutti dei beni personali di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione, e i proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi che, al momento dello scioglimento, non siano stati consumati. Inoltre, la comunione “de residuo” include i beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e gli incrementi dell’impresa costituita anche precedentemente, purché sussistenti al momento dello scioglimento della comunione. La ratio dell’istituto è quella di contemperare il principio solidaristico della comunione legale con l’autonomia del coniuge titolare nella gestione dei beni personali e dell’attività d’impresa, salvaguardando al contempo le aspettative dell’altro coniuge sugli incrementi di valore realizzati fino al momento della cessazione del regime legale. Al coniuge non imprenditore spetta un diritto di credito pari al 50% del valore dell’azienda, quale complesso organizzato, determinato al momento della cessazione del regime patrimoniale legale, ed al netto delle eventuali passività esistenti alla medesima data.
Diana Bianchi
Diana Bianchi
2025-05-11 05:46:24
Numero di risposte: 7
Sono beni della comunione de residuo quelli acquistati durante il regime di comunione legale, ma che si caratterizzano per non cadere immediatamente in detta comunione. Vi rientreranno solo eventualmente se non consumati ed ancora sussistenti allo “scioglimento” della stessa. Dunque, sempreché avanzino. Ma senza che sussista alcun obbligo in merito alla loro conservazione. I beni interessati alla comunione de residuo sono beni destinati all’esercizio di impresa. Dei frutti percepiti dai beni propri e dei proventi dell’attività separata di ciascuno dei coniugi. Dei beni destinati all’esercizio di impresa di uno dei coniugi costituita dopo il matrimonio e, comunque, di tutti gli inclementi dell’impresa costituita anche precedentemente, per quanto quest’ultima resti bene personale.