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Proprietà indivisa: come funziona?

Silverio Costa
Silverio Costa
2025-06-07 07:25:52
Numero di risposte: 13
La comproprietà si esercita su quote ideali di un immobile, nel caso del condominio ciascuno è pieno proprietario del proprio appartamento, e solo le parti comuni dello stabile sono in comunione. La regola fondamentale della comproprietà è che ciascuno dei comproprietari può fare uso del bene comune in ragione della propria quota di comproprietà, facendosi carico in proporzione alla propria quota delle spese e degli oneri. Non si può impedire agli altri comproprietari di godere del bene in ragione delle rispettive quote Non si può mutare la destinazione d’uso del bene senza il consenso dei comproprietari Non si può danneggiare il bene né distruggerlo Se non è possibile l’utilizzo contemporaneo del bene da parte di tutti i comproprietari, occorre che gli stessi si accordino per un uso “a tempo” in proporzione alla quota di ciascuno. Tutti i comproprietari sono tenuti al pagamento in proporzione alle rispettive quote degli oneri e spese di ordinaria amministrazione che sono decisi a maggioranza. Ciascun comproprietario può chiedere la divisione della comproprietà: se essa è possibile “in natura” ricavando dall’intero proprietà autonome proporzionali al valore di ciascuna quota; se non è possibile occorre procedere alla vendita dividendo il ricavato in proporzione delle rispettive quote. In caso di disaccordi sulla divisione, è prevista dalla prima la mediaconciliazione obbligatoria per tentare di raggiungere un accordo extragiudiziale, poi, in caso di mancato accordo, esiste lo specifico procedimento di divisione giudiziale in cui a decidere sarà il Tribunale.
Danilo Guerra
Danilo Guerra
2025-05-30 18:48:41
Numero di risposte: 7
Nel momento in cui, assieme ad altri, si accetta un bene ereditato questo diventa automaticamente una comunione ereditaria. L’accettazione dell’eredità da parte di tutti gli aventi diritto genera la compresenza di più diritti di proprietà sulla stessa casa. Per la precisione, ogni coerede entra in possesso di una quota di proprietà, dei relativi diritti e dei doveri inerenti le decisioni sul mantenimento dell’immobile. La comunione ereditaria di fatto si comporta come una qualsiasi comunione ordinaria, relativa in questo caso a un patrimonio ereditato. L’articolo 1100 del Codice civile fa rientrare la comunione ereditaria all’interno delle norme che regolano la comunione ordinaria di un bene. Tra i diritti di cui ci si appropria nel momento in cui si diventa comproprietario di un eredità è presente quello di poter decidere se vendere o meno la propria quota mediante la pratica del retratto successorio. Nell’articolo 732 del Codice civile si chiarisce che gli altri eredi abbiano il diritto di prelazione sulla quota dell’erede che desidera venderla.
Tolomeo Bianchi
Tolomeo Bianchi
2025-05-18 18:28:00
Numero di risposte: 3
Si parla di proprietà indivisa quando due o più persone sono titolari di un bene. Ognuna di esse ha quindi una quota dell’intera parte, con conseguente comunione sul bene. La situazione si verifica di frequente quando si ereditano beni immobili, e persiste fin quando non viene effettuata una divisione del bene. Nel contesto di una proprietà indivisa, i comproprietari sono tenuti a contribuire alle spese in proporzione alla rispettiva quota di proprietà. In caso di rapporti tra le parti, si applica quindi quella che viene definita “responsabilità pro quota”. La regola, tuttavia, non viene applicata nei confronti delle spese condominiali. In questo secondo caso, in fatti, i comproprietari vengono considerati responsabili in solido. Ciò significa che, nel caso in cui l’amministratore non riceva il pagamento completo, può richiedere l’intero importo a entrambi i comproprietari indipendentemente dal fatto che uno dei due abbia già corrisposto la sua quota. Il debito nei confronti del condominio, in tal senso, ricade su entrambi i proprietari. Le ragioni sottese a questa scelta vanno ricercate nel codice civile, in cui viene stabilito che i comproprietari sono da considerarsi, nei confronti del condominio, come un unico soggetto. Basti pensare al fatto che, in assemblea di condominio, i comproprietari hanno diritto ad un solo voto. Nei rapporti tra i vari comproprietari opera quindi quella che potrebbe essere definita solidarietà passiva, secondo quanto sancito dal principio generale dettato dall’articolo 1299 c.c. L’articolo prevede infatti che, nel caso di pluralità di debitori, la solidarietà si presume. L’amministratore, per tale ragione, può legittimamente chiedere il pagamento dell’intero debito relativo alle spese condominiali dell’appartamento in comproprietà anche al singolo contitolare.
Renzo Ricci
Renzo Ricci
2025-05-11 16:48:08
Numero di risposte: 4
Quando si dice «proprietà indivisa» ci si riferisce, in termini giuridici, a un bene la cui titolarità spetta a due o più persone. Ciascuna di queste però non ha la proprietà su una parte specifica del bene, ma solo una quota sull’interezza. Si crea allora una comunione sul bene dove i singoli comproprietari si chiamano comunisti. Si pensi al caso di una persona che, morendo, lasci ai suoi tre figli una villa in campagna. Ciascuno dei tre eredita il 33% del bene, ma questa quota non viene identificata con una porzione specifica dell’immobile, come ad esempio, il primo piano, il secondo o la cantina, ma va applicata sul complesso. Così, ognuno degli eredi avrà il 33% del primo piano, il 33% del secondo piano, il 33% della cantina, il 33% del giardino. Non potendosi identificare una sezione del bene spettante a ciascuno dei comunisti, questi potranno utilizzare il bene nel suo complesso, vivervi, abitarlo, ma rispettando il pari diritto degli altri e quindi consentendo agli altri fratelli di fare altrettanto. Questa situazione rimane fino a quando non viene effettuata la divisione del bene. Così si passa da «proprietà indivisa» a tante proprietà individuali “piene” per quanti erano i comunisti. Anche se l’esempio dell’immobile ereditato è quello più ricorrente, la proprietà indivisa può riguardare qualsiasi altro tipo di bene. Le regole sono sempre le stesse.
Siro Serra
Siro Serra
2025-05-11 14:44:48
Numero di risposte: 5
La cooperativa a proprietà indivisa assegna ai propri soci gli alloggi non in proprietà ma esclusivamente in godimento, cioè in uso, senza che i soci stessi ne diventino proprietari. La proprietà, infatti, resta in capo alla cooperativa stessa. Si tratta insomma di una sorta di affitto a tempo indeterminato, dove è la cooperativa che riscuote il canone di locazione. Le cooperative a proprietà indivisa possono inoltre beneficiare di una deduzione dall’imponibile IRES. Possono infine anche avvalersi delle disposizioni e agevolazioni di legge a favore dell’edilizia abitativa, come il cosiddetto Superbonus.
Ortensia Parisi
Ortensia Parisi
2025-05-11 11:29:02
Numero di risposte: 7
Si ha una proprietà indivisa quando due o più persone entrano in possesso di un determinato immobile. Ciascuno ha un quota della parte intera del bene, di norma ciò accade a seguito di eredità. Le suddette quote possono essere di percentuali diverse: ad esempio un conuige eredita il 50% e ai figli spetta l’altro 50% suddiviso. La comproprietà è regolata dall’articolo 1102 del Codice Civile che stabilisce che ogni possessore della quota di proprietà non possa né modificare la destinazione d’uso dell’immobile, né impederne l’utilizzo da parte degli altri titolari delle quote di proprietà, né danneggiare l’immobile. Inoltre nessuno può suddividerlo a proprio piacimento. Per poter vendere una proprietà indivisibile in toto è necessario che tutti i comproprietari siano d’accordo. Diversemente si può ricorrere ad una divisione giudiziale, che si ottiene citando in tribunale tutti gli altri comproprietari, a questo punto, se intercorrono le condizioni di possibilità rilevate dal giudice, sarà quest’ultimo ad autorizzare la vendita o messa all’asta dell’immobile. L’articolo 1102 del Codice Civile dà la possibilità ad ogni singolo proprietario di poter vendere la propria quota.