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Art. 1121 c.c.: cosa prevede?

Stefano Marini
Stefano Marini
2025-05-11 20:53:20
Numero di risposte: 7
Art. 1121. Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l'utilizzazione separata non e' possibile, l'innovazione non e' consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
Simona Romano
Simona Romano
2025-05-11 19:13:50
Numero di risposte: 6
Art. 1121 c.c. prevede che qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera. ’innovazione non è consentita se non è possibile l’utilizzazione separata, a meno che la maggioranza dei condomini non intenda sopportarne integralmente la spesa. I condomini che non intendono trarre vantaggio dall’innovazione sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa, ma possono in qualunque tempo partecipare ai vantaggi dell’innovazione contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.
Gianni Martino
Gianni Martino
2025-05-11 16:51:41
Numero di risposte: 6
Il codice":":":":":":":":":":":":":directiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectioncraft di gestione con quella del tuo condominio. Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera. I condomini dissenzienti o aventi causa, in qualunque momento, possono decidere di partecipare ai vantaggi dell’innovazione: se lo fanno, dovranno contribuire alle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera. In caso contrario, non è possibile procedere con l’innovazione gravosa o voluttuaria. L’onere della prova della gravosità e/o della voluttuarietà di un’innovazione grava in capo al condomino dissenziente che voglia essere esonerato dalla relativa spesa.