Art. 1121 c.c.: cosa prevede?

Samuel Ferretti
2025-06-05 02:40:52
Numero di risposte: 8
L'art. 1121 c.c. riconosce ai condomini dissenzienti il diritto potestativo di partecipare successivamente ai vantaggi delle innovazioni stesse.
In tema di condominio di edifici, l'art. 1121 c.c. riconosce ai condomini dissenzienti (e ai loro eredi e aventi causa), in caso di innovazioni gravose o voluttuarie, il diritto potestativo di partecipare successivamente ai vantaggi delle innovazioni stesse, contribuendo pro quota nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera ragguagliate al valore attuale della moneta.
Tale diritto si applica in caso di innovazioni gravose o voluttuarie, come ad esempio l'installazione di un ascensore su area comune.
L'art. 1121, comma 3, c.c. prevede che i condomini che non avevano inizialmente inteso trarre vantaggio dall'innovazione possano partecipare alla realizzazione dell'opera, con l'obbligo di pagarne "pro quota" le spese all'uopo impiegate, aggiornate al valore attuale.
La verifica della sussistenza dei requisiti per l'applicazione dell'art. 1121 c.c. deve tenere conto del principio di solidarietà condominiale.

Dylan Cattaneo
2025-06-01 14:38:20
Numero di risposte: 4
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.
In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quinto comma, del codice civile gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio.
In deroga agli articoli 1120, 1121 e 1136, quarto e quinto comma, del codice civile, gli interventi di recupero relativi ad un unico immobile composto da più unità immobiliari possono essere disposti dalla maggioranza dei condomini che comunque rappresenti almeno la metà del valore dell'edificio e gli interventi ivi previsti devono essere approvati con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell'edificio.

Ivano Ricci
2025-05-24 10:01:47
Numero di risposte: 5
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non è possibile, l'innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell'opera.

Stefano Marini
2025-05-11 20:53:20
Numero di risposte: 7
Art. 1121.
Qualora l'innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia
carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e
all'importanza dell'edificio, e consista in opere, impianti o
manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non
intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo
nella spesa.
Se l'utilizzazione separata non e' possibile, l'innovazione non e'
consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l'ha
deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o
aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai
vantaggi dell'innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e
di manutenzione dell'opera.

Simona Romano
2025-05-11 19:13:50
Numero di risposte: 6
Art. 1121 c.c. prevede che qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa.
Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa.
Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.
’innovazione non è consentita se non è possibile l’utilizzazione separata, a meno che la maggioranza dei condomini non intenda sopportarne integralmente la spesa.
I condomini che non intendono trarre vantaggio dall’innovazione sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa, ma possono in qualunque tempo partecipare ai vantaggi dell’innovazione contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera.

Gianni Martino
2025-05-11 16:51:41
Numero di risposte: 6
Il codice":":":":":":":":":":":":":directiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectiondirectioncraft di gestione con quella del tuo condominio. Qualora l’innovazione importi una spesa molto gravosa o abbia carattere voluttuario rispetto alle particolari condizioni e all’importanza dell’edificio, e consista in opere, impianti o manufatti suscettibili di utilizzazione separata, i condomini che non intendono trarne vantaggio sono esonerati da qualsiasi contributo nella spesa. Se l’utilizzazione separata non è possibile, l’innovazione non è consentita, salvo che la maggioranza dei condomini che l’ha deliberata o accettata intenda sopportarne integralmente la spesa. Nel caso previsto dal primo comma i condomini e i loro eredi o aventi causa possono tuttavia, in qualunque tempo, partecipare ai vantaggi dell’innovazione, contribuendo nelle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera. I condomini dissenzienti o aventi causa, in qualunque momento, possono decidere di partecipare ai vantaggi dell’innovazione: se lo fanno, dovranno contribuire alle spese di esecuzione e di manutenzione dell’opera. In caso contrario, non è possibile procedere con l’innovazione gravosa o voluttuaria. L’onere della prova della gravosità e/o della voluttuarietà di un’innovazione grava in capo al condomino dissenziente che voglia essere esonerato dalla relativa spesa.
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