L’art. 844 c.c. che detta il criterio legale della normale tollerabilità per identificare la soglia entro la quale le immissioni derivanti dal fondo del vicino vengono considerate “sopportabili”.
Il proprietario di un fondo non può impedire le immissioni di fumo o di calore, le esalazioni, i rumori, gli scuotimenti e simili propagazioni derivanti dal fondo del vicino, se non superano la normale tollerabilità, avuto anche riguardo alla condizione dei luoghi.
Nell'applicare questa norma l'autorità giudiziaria deve contemperare le esigenze della produzione con le ragioni della proprietà.
Può tener conto della priorità di un determinato uso.
Il limite individuato dal legislatore risulta elastico; infatti, il criterio della normale tollerabilità è un parametro relativo e non assoluto, variabile da luogo a luogo, secondo le caratteristiche della zona e le abitudini degli abitanti e richiede per questo un accertamento specifico.
Come richiesto dal medesimo art. 844 c.c., le valutazioni devono considerare la “condizione dei luoghi” ovvero la loro “concreta destinazione naturalistica ed urbanistica, delle attività normalmente svolte nella zona, del sistema di vita, delle abitudini di chi vi opera”.
L’art. 844 c.c. impone un obbligo di sopportazione di quelle inevitabili propagazioni, che non superano la normale tollerabilità, che caratterizzano l’ubicazione, l’esercizio e lo stato dell’immobile.
Nell’accertare la normale tollerabilità delle immissioni e delle emissioni acustiche, ai sensi dell’art. 844 del Codice Civile, sono fatte salve in ogni caso le disposizioni di legge e di regolamenti vigenti che disciplinato specifiche sorgenti e la priorità di un determinato uso.
Qualora venga constatato invece che l’immissione supera la soglia di tollerabilità di cui all’art. 844 c.c., ma è giustificata da esigenze specifiche (non compromettendo il prevalente il diritto alla salute), il proprietario che la subisce potrà ottenere un indennizzo per il pregiudizio.