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Cos'è la Comunione? Come funziona?

Diamante Marchetti
Diamante Marchetti
2025-05-10 17:09:25
Numero di risposte: 4
Il tema è quello della comunione dei beni, termine con cui si sta ad indicare il regime patrimoniale in forza del quale i beni acquistati e acquisiti dai coniugi durante il matrimonio diventano di proprietà di entrambi. La comunione dei beni, alternativa alla separazione dei beni, è uno dei regimi in cui i coniugi possono scegliere di disciplinare i loro rapporti patrimoniali. Come accennato, per effetto della comunione dei beni, gli acquisti che vengono fatti dai coniugi successivamente alla celebrazione del matrimonio, così come i proventi delle attività svolte in comune appartengono ad entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno. L’eredità ricevuta da uno dei coniugi prima o durante il matrimonio non entra a far parte della comunione dei beni. L’eredità, infatti, costituisce un bene personale del coniuge che l’ha ricevuta, con la conseguenza che la stessa spetta solo e soltanto a quest’ultimo, mentre l’altro non può vantare alcuna pretesa su di essa. Va infatti ricordato che l’eredità percepita da uno dei coniugi può cadere in comunione dei beni quando ciò sia stato espressamente previsto all’interno del testamento. COSA NE PENSO IO? Trovo corretto che i beni ereditati da un coniuge – esclusi da ogni automatica devoluzione alla comunione tra coniugi – rimangano di esclusiva proprietà di quest’ultimo, il quale, in ogni caso, potrà poi decidere di impiegare quei beni o quel denaro a suo piacimento, eventualmente impiegandoli per soddisfare esigenze familiari o condividendoli con il proprio partner.
Nunzia Ferrari
Nunzia Ferrari
2025-05-10 16:18:32
Numero di risposte: 6
La comunione dei beni è un regime patrimoniale legale previsto dall’ordinamento italiano, che si instaura in maniera automatica nel momento in cui due persone si sposano o stipulano un’unione civile. In mancanza di diversa convenzione – quindi, a meno che non si dichiari di scegliere il regime della separazione dei beni -, la legge prevede che i futuri coniugi mettano in comune i loro beni mobili e immobili acquisiti durante il matrimonio, sia individualmente che non. In altre parole, significa che le proprietà e i debiti contratti da ciascun coniuge durante tutta la durata del matrimonio, entrano a far parte di un unico patrimonio in cui i due membri della coppia sono proprietari al 50%, indipendentemente dal reale apporto di ognuno. È l’articolo 177 del codice civile a stabilire quali beni rientrano nella comunione. Tutti i beni acquistati dai coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, tranne quelli personali, le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio, gli utili e gli incrementi delle aziende di titolarità di un coniuge costituite prima del matrimonio.
Monia Mazza
Monia Mazza
2025-05-10 15:00:00
Numero di risposte: 7
La comunione legale tra coniugi è il regime patrimoniale che si applica alla coppia coniugata a seguito del matrimonio, salvo un diverso ed espresso accordo. La comunione dei beni implica che i beni acquistati durante il matrimonio vengono automaticamente considerati di proprietà di entrambi i coniugi, ciascuno per il 50%, a prescindere da chi li abbia materialmente acquistati. L’art. 177 c.c. individua quali beni rientranti a pieno titolo nella comunione legale gli acquisti effettuati durante il matrimonio, i frutti dei beni propri di ciascun coniuge, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione, i ricavi dell’attività separata di ciascun coniuge, se non consumati al momento di scioglimento della comunione, le aziende costituite dopo il matrimonio gestite da entrambi i coniugi. I beni della comunione sono gestiti disgiuntamente da entrambi i coniugi, salvo gli atti di straordinaria amministrazione per i quali è richiesta la loro volontà congiunta. Non vi rientrano i beni personali del coniuge, ovvero quelli di cui il coniuge era titolare prima delle nozze, i beni acquistati per donazione o testamento dopo il matrimonio, i beni di uso strettamente personale e quelli utilizzati per l’esercizio della professione del coniuge, i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione per perdita parziale o totale della capacità lavorativa. La comunione legale dei beni non si scioglie, ai sensi dell’art. 190 c.c., esclusivamente per l’espresso mutamento del regime patrimoniale. Tra le altre cause, il legislatore ha previsto la dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi, l’annullamento del vincolo matrimoniale o il divorzio, la separazione personale dei coniugi, la separazione giudiziale dei beni od il fallimento di uno dei coniugi. La separazione personale dei coniugi determina lo scioglimento della comunione legale.
Italo Basile
Italo Basile
2025-05-10 14:02:03
Numero di risposte: 4
Dobbiamo distinguere cinque casi diversi. Comunione dei beni e casa acquistata dopo il matrimonio. I primi tre casi si riferiscono all’acquisto della casa coniugale dopo il matrimonio. Pertanto, siete comproprietari dell’immobile al 50%. E questo vale anche nell’ipotesi in cui il pagamento sia stato fatto per intero o prevalentemente da uno dei due. Benchè acquistata e pagata da uno soltanto, essendo voi in comunione dei beni, l’immobile è di proprietà di entrambi. Uno dei coniugi ha ereditato o ricevuto in donazione l’immobile durante il matrimonio. In questo caso, l’immobile non cade nella comunione dei beni, ma rimane di proprietà individuale del coniuge che l’ha ricevuto in eredità o in donazione. Comunione dei beni e casa acquistata prima del matrimonio. Ora vediamo i due casi in cui l’abitazione familiare è stata acquistata in epoca anteriore alle nozze. Il primo caso è quello in cui l’immobile viene acquistato prima del matrimonio da uno dei due coniugi. Se sei stato tu l’acquirente, questa casa è soltanto tua e rimane tua anche dopo il matrimonio. L’immobile è stato acquistato prima del matrimonio dai due fidanzati. Trattandosi di due fidanzati, l’immobile acquistato appartiene ad entrambi in comunione ordinaria, ovvero come se l’immobile venisse acquistato da due amici o da due fratelli. Il bene appartiene in comunione ordinaria, ma non entra nella comunione legale dei beni.
Pericle Coppola
Pericle Coppola
2025-05-10 13:51:52
Numero di risposte: 1
La comunione ereditaria non è soggetta a imposizione fiscale, ma i singoli eredi devono dichiarare al fisco il patrimonio che a fine anno risultava a loro disposizione unitamente agli utili generati dalle sostanze ereditate dalla data del decesso – in proporzione. Tale importo corrisponde al patrimonio netto del disponente, moltiplicato per la rispettiva quota ereditaria. Dapprima però la comunione ereditaria deve inviare alle autorità fiscali un inventario fiscale e la dichiarazione d’imposta della persona defunta, contenenti redditi e sostanze risultati al giorno del decesso.
Carmela Marino
Carmela Marino
2025-05-10 13:05:42
Numero di risposte: 5
Nel regime di comunione legale, tutti i beni acquistati durante il matrimonio da uno o entrambi i coniugi entrano automaticamente a far parte di un patrimonio comune. I coniugi sono co-proprietari di questo patrimonio e condividono equamente frutti e oneri, indipendentemente dal contributo finanziario individuale. La legge stabilisce che, in assenza di dichiarazione contraria, i coniugi sono automaticamente soggetti al regime della comunione dei beni. Nel regime di comunione legale, i beni acquisiti durante il matrimonio, a meno che non siano specificamente esclusi, entrano a far parte di un patrimonio comune gestito congiuntamente dai coniugi. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascun coniuge indipendentemente, mentre gli atti di straordinaria amministrazione richiedono il consenso congiunto. In caso di disaccordo, è possibile richiedere l'intervento del giudice, che può autorizzare l'atto ritenuto necessario per l'interesse della famiglia.
Antimo Monti
Antimo Monti
2025-05-10 12:27:45
Numero di risposte: 2
Il regime patrimoniale della comunione legale dei beni è disciplinato dagli articolo 177 e seguenti del codice civile. Si tratta del regime patrimoniale legale, cioè quello che si instaura legalmente fra i coniugi ove non venga stipulata una convenzione in senso contrario all’atto del matrimonio o successivamente. All’atto di matrimonio i coniugi avranno anche la possibilità di optare per il regime della separazione dei beni. Gli acquisti successivi al matrimonio fatta eccezione per quelli aventi ad oggetto i beni personali fanno parte della comunione legale dei beni. I frutti dei beni propri di ciascun coniuge fanno invece parte della cosiddetta comunione “de residuo” e cioè solo se sussistenti al momento dello scioglimento della comunione. Il singolo coniuge possa compiere disgiuntamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre, per quanto attiene agli atti di straordinaria amministrazione gli stessi debbano essere posti in essere congiuntamente da entrambi i coniugi assieme. Nel caso del rifiuto del consenso da parte di un coniuge l’altro potrà rivolgersi al giudice e richiedere che sia lo stesso ad autorizzarlo ove l’atto sia necessario all’interesse della famiglia. L’articolo 184 del codice civile chiarisce invece la sorte di tutti quegli atti di straordinaria amministrazione aventi ad oggetto beni mobili registrati o immobili e diritti sugli stessi in comunione legale compiuti senza il necessario consenso dell’altro coniuge. L’articolo 210 del codice civile stabilisce quali sono i limiti alle convenzioni matrimoniali che modifichino il regime di comunione legale dei beni. Le convenzioni matrimoniali per essere valide dovranno avere la forma di atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. I principi a cui dovranno essere ispirate le modifiche al regime di comunione legale dei beni dovranno essere quelli di uguaglianza e parità di diritti fra coniugi anche nell’amministrazione dei beni facenti parte della comunione.