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Comunione dei beni: quando si attiva?

Egidio Serra
Egidio Serra
2025-05-11 06:30:56
Numero di risposte: 3
I beni che sono soggetti al regime di comunione legale dei beni sono elencati nell’articolo 177 del codice civile, secondo il quale costituiscono oggetto della comunione: a) gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; b) i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; c) i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati. La comunione legale si attiva con il matrimonio, a meno che non sia stata esclusa dall'atto di acquisto se di esso si è stato parte anche l'altro coniuge. Peraltro, questa considerazione va “temperata” con due altri rilievi: 1) se il reddito di ciascun coniuge viene impiegato in “acquisti”, allora scatta la regola generale in base alla quale tutto ciò che è acquistato durante il matrimonio viene per ciò stesso assoggettato al regime di comunione legale; 2) se il reddito non viene impiegato in “acquisti” ma viene tenuto “a disposizione”, ad esempio messo in giacenza in un conto corrente, la legge vuole che il denaro che residua nel momento in cui la comunione si scioglie divenga in quel momento comune ad entramvi i coniugi.
Domenica Grasso
Domenica Grasso
2025-05-11 04:08:20
Numero di risposte: 5
L'ordinanza conferma un orientamento già ribadito dalla Cassazione affermando ancora una volta che con riguardo alle famiglie costituite prima della data di entrata in vigore della riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975, n. 151, e rispetto ai beni acquistati da uno dei coniugi dopo tale data e prima della scadenza del termine assegnato per l'espressione di una volontà contraria al regime di comunione legale si verifica "ex nunc", a partire da detta scadenza, in mancanza di quella volontà contraria. Siffatta comunione si verifica in mancanza di quella volontà contraria, e pertanto include i beni medesimi solo se e nei limiti in cui si trovino ancora nel patrimonio del coniuge che li ha acquistati. Vi è da aggiungere, il 2 e il 3 comma dell'art. 228, L. n. 151/1975 vanno letti e interpretati congiuntamente. Il senso delle disposizioni non è tanto quello di offrire ai coniugi di estendere, con il passaggio al nuovo regime patrimoniale, la comunione ai beni acquistati in precedenza, ma piuttosto quello di offrire ai coniugi la possibilità di conseguire tale effetto senza oneri di carattere fiscale e con regime tariffario agevolato nei confronti dei professionisti coinvolti nel negozio matrimoniale. Tale pattuizione dei coniugi costituisce, secondo l'orientamento prevalente in dottrina, una donazione indiretta, come tale soggetta a collazione da parte del coniuge beneficiario ed a revoca ai sensi dell'art. 64 l. fall.
Isabel Battaglia
Isabel Battaglia
2025-05-11 04:01:30
Numero di risposte: 9
L’art. 191 c.c. elenca le cause dello scioglimento della comunione legale fra i coniugi, e, dunque, anche degli effetti della comunione de residuo. Esse sono: dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi; annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; separazione personale; separazione giudiziale dei beni; mutamento convenzionale del regime patrimoniale; fallimento di uno dei coniugi. Per quanto concerne il momento di apertura della comunione differita, occorre precisare che in caso di separazione giudiziale, la comunione de residuo ha inizio dall’emissione dell’ordinanza con la quale il Presidente del Tribunale autorizza i coniugi a vivere separati. In caso di separazione consensuale, la comunione differita si apre il giorno dell’omologa del processo verbale di separazione, tuttavia i suoi effetti retroagiscono quando viene sottoscritto il verbale.
Teseo Bianchi
Teseo Bianchi
2025-05-11 04:00:12
Numero di risposte: 9
La comunione dei beni è stato eletto quale regime legale ordinario a seguito della riforma del diritto di famiglia intervenuta nel 1975. La comunione dei beni implica che i beni acquistati durante il matrimonio vengono automaticamente considerati di proprietà di entrambi i coniugi, ciascuno per il 50%, a prescindere da chi li abbia materialmente acquistati. Più precisamente, l’art. 177 c.c. individua quali beni rientranti a pieno titolo nella comunione legale gli acquisti effettuati durante il matrimonio. La comunione dei beni non si attiva con l'espresso mutamento del regime patrimoniale. Tra le altre cause, il legislatore ha previsto la dichiarazione di assenza o morte presunta di uno dei coniugi, l’annullamento del vincolo matrimoniale o il divorzio, la separazione personale dei coniugi, la separazione giudiziale dei beni od il fallimento di uno dei coniugi. La separazione personale dei coniugi determina lo scioglimento della comunione legale. In caso di separazione giudiziale, la comunione si scioglie con l’autorizzazione per i coniugi a vivere separati, resa dal Presidente del Tribunale all’esito della prima udienza. In caso di separazione consensuale, invece, lo scioglimento della comunione avviene con l’omologazione da parte del Presidente del Tribunale del verbale di separazione redatto congiuntamente dai coniugi in sede di prima udienza.
Marina Piras
Marina Piras
2025-05-11 03:46:39
Numero di risposte: 8
Se una coppia di coniugi non ha effettuato alcuna specifica opzione all’atto della celebrazione del matrimonio o antecedentemente, il regime patrimoniale vigente in quel matrimonio è dunque quello della comunione legale dei beni. Non si tratta tuttavia di un regime irreversibile, poiché la legge consente ai coniugi, in qualunque momento del matrimonio, di cambiare regime. Per cambiare regime patrimoniale coniugale occorre stipulare un atto pubblico notarile in presenza di due testimoni: questo atto deve poi essere annotato a margine dell’atto di matrimonio. Una volta scelto il regime della separazione dei beni in luogo del regime di comunione legale, cambiano dunque le regole in base alle quali sono disciplinati i reciproci rapporti patrimoniali tra i coniugi. Ancora, sciogliendosi la comunione legale per effetto dell’adozione del regime di separazione, “scatta” la cosiddetta “comunione de residuo”. Il caso più eclatante è quello dei reddito personale di ciascun coniuge che, se non impiegato in acquisti, resta nella esclusiva titolarità del coniuge percettore; con la precisazione che, appunto, la parte che di quel denaro residui all’atto dello scioglimento della comunione, essa diviene comune all’altro coniuge proprio nel momento in cui cessa il regime di comunione legale.
Giacinta Ferri
Giacinta Ferri
2025-05-11 03:39:53
Numero di risposte: 6
Quando un uomo e una donna si sposano, in assenza di diversa decisione, entrano in modo automatico nel regime di comunione dei beni, che scatta per legge senza bisogno di apposite dichiarazioni o atti. Se i due coniugi decidono di optare per la separazione dei beni è necessario fare una dichiarazione espressa al termine della celebrazione del matrimonio, sia che si tratti di matrimonio civile sia che si tratti di matrimonio religioso. Gli accordi possono essere modificati anche in un secondo momento. I coniugi possono cambiare idea e passare dalla separazione alla comunione dei beni o, viceversa. La comunione dei beni si scioglie se i coniugi vogliono cambiare regime patrimoniale, oppure in caso di separazione dei coniugi, che rappresenta l’aspetto più svantaggioso della comunione dei beni. Si scioglie anche se i due coniugi devono dividere quello che hanno acquistato con loro denaro.
Demi Rizzi
Demi Rizzi
2025-05-11 01:55:15
Numero di risposte: 5
Per i matrimoni contratti dal 20 settembre 1975 in poi, il regime “automatico” – quello cioè che scatta in assenza di autonoma previsione – è quello della comunione dei beni. Ai coniugi comunque, anche successivamente al matrimonio, è sempre data la possibilità di optare per la separazione dei beni. Per sapere quale regime patrimoniale hai scelto al momento del matrimonio, cioè se sei sposato in comunione dei beni o in separazione, tutto ciò che devi fare è chiedere un estratto dell’atto di matrimonio al Comune presso cui ti sei sposato. Se sul documento risulta indicato «nessuna annotazione», significa che sei sposato in regime di comunione legale dei beni. Anche se successivamente al matrimonio sei andato dal notaio a fare la separazione dei beni, tale circostanza risulterà ugualmente nell’estratto di matrimonio. Dunque, in qualsiasi momento, puoi chiedere un estratto dell’atto di matrimonio e, in questo modo, conoscere il tuo regime coniugale. Per i matrimoni contratti fino al 20 settembre 1975, il regime che veniva automaticamente applicato, anche in mancanza di espresso consenso, era quello della separazione dei beni. Quindi, salvo che i coniugi avessero voluto optare per la comunione dei beni – circostanza che doveva risultare in modo chiaro ed esplicito – marito e moglie restavano ciascuno titolare dei propri beni, beni che pertanto non cadevano mai in comunione.