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Comunione legale: cos'è e come funziona?

Gianmarco Valentini
Gianmarco Valentini
2025-06-21 17:53:46
Numero di risposte: 8
Il regime patrimoniale della comunione legale dei beni è disciplinato dagli articolo 177 e seguenti del codice civile. Si tratta del regime patrimoniale legale, cioè quello che si instaura legalmente fra i coniugi ove non venga stipulata una convenzione in senso contrario all’atto del matrimonio o successivamente. All’atto di matrimonio i coniugi avranno anche la possibilità di optare per il regime della separazione dei beni. La comunione legale dei beni è disciplinata dagli articoli 177 e seguenti del codice civile e si applica automaticamente se non viene scelto un regime diverso. La comunione legale dei beni è caratterizzata dall'amministrazione congiunta dei beni da parte dei coniugi, con la possibilità di compiere atti di ordinaria amministrazione disgiuntamente e atti di straordinaria amministrazione congiuntamente. Il coniuge che non abbia dato l’assenso all’atto potrà domandare l’annullamento entro un anno dalla data di trascrizione dello stesso. L’articolo 210 del codice civile stabilisce quali sono i limiti alle convenzioni matrimoniali che modifichino il regime di comunione legale dei beni. Attraverso le convenzioni matrimoniali i coniugi avranno la possibilità di optare per il regime di separazione dei beni, di costituire un fondo patrimoniale o di modificare il regime di comunione legale dei beni creandone uno su misura per le loro esigenze.
Bibiana Ferraro
Bibiana Ferraro
2025-06-13 21:58:13
Numero di risposte: 6
I beni che sono soggetti al regime di comunione legale dei beni sono elencati nell’articolo 177 del codice civile, secondo il quale costituiscono oggetto della comunione: gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali. I frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione, costituiscono oggetto della comunione. I proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati, sono anch'essi soggetti al regime di comunione legale. La comunione legale non si estende al reddito conseguito da ciascuno dei coniugi per l’attività lavorativa svolta durante il matrimonio. Il legislatore non ha infatti voluto che le regole della comunione si estendessero a ciò che è frutto del lavoro separato di ciascun coniuge. Se il reddito di ciascun coniuge viene impiegato in “acquisti”, allora scatta la regola generale in base alla quale tutto ciò che è acquistato durante il matrimonio viene per ciò stesso assoggettato al regime di comunione legale. Se il reddito non viene impiegato in “acquisti” ma viene tenuto “a disposizione”, la legge vuole che il denaro che residua nel momento in cui la comunione si scioglie divenga in quel momento comune ad entramvi i coniugi.
Artemide De luca
Artemide De luca
2025-06-09 06:47:04
Numero di risposte: 6
La comunione legale è il regime patrimoniale normale della famiglia a seguito dell'entrata in vigore della riforma introdotta con la legge n. 151 del 1975. Si tratta di una comunione legale in quanto disposta dalla legge nel caso di specie, nonché derogabile, trovando applicazione automatica solo in assenza di un'espressa volontà contraria dei coniugi. La comunione legale è così caratterizzata: limitata, non universale: alcune categorie di beni sono escluse. Non necessaria: i coniugi possono optare per un altro regime patrimoniale. Vincolante: il singolo coniuge non può disporre dei beni comuni senza l'intervento o il consenso dell'altro coniuge e non può nemmeno sciogliersi da detto regime con un atto di volontà unilaterale. Gli artt. 177 e seguenti del codice civile elencano i beni ricompresi nella comunione e quelli considerati invece come beni personali.
Radio Fontana
Radio Fontana
2025-06-01 04:55:24
Numero di risposte: 4
Il regime patrimoniale della famiglia si riferisce alle norme relative all’acquisto e alla gestione dei beni durante il matrimonio, posto che dal matrimonio scaturiscono non solo rapporti personali tra i coniugi ma anche rapporti patrimoniali. A seguito della riforma del diritto di famiglia del 1975, il regime patrimoniale della famiglia è quello della comunione dei beni: ciò che è acquistato dopo il matrimonio dai coniugi, insieme o disgiuntamente, cade in comunione e si presume che appartenga ad entrambi i coniugi. Tale comunione è detta legale in quanto trova applicazione per disposizione del legislatore ed in assenza di una diversa volontà dei coniugi che possono scegliere un regime diverso, optando per la separazione dei beni. Anche tra le persone dello stesso sesso che abbiano contratto una unione civile si instaura automaticamente la comunione legale dei beni, salvo diversa volontà, come per i coniugi. I conviventi possono scegliere il regime patrimoniale della comunione legale dei beni stipulando un contratto di convivenza. Il codice civile indica dettagliatamente i beni oggetto della comunione legale, distinguendoli dai beni personali che non cadono in comunione. Spetta disgiuntamente ad entrambi i coniugi per gli atti di ordinaria amministrazione, quindi ciascun coniuge può disporre dal solo se si tratta di atti che rientrano nell’ambito dell’amministrazione ordinaria. La comunione si scioglie per le cause indicate nell’art. 191 c.c. Lo scioglimento comporta la divisione della comunione legale che si effettua ripartendo in parti uguali l’attivo ed il passivo.
Felice Rossi
Felice Rossi
2025-05-26 13:57:54
Numero di risposte: 10
Nel regime di comunione legale, tutti i beni acquistati durante il matrimonio da uno o entrambi i coniugi entrano automaticamente a far parte di un patrimonio comune. I coniugi sono co-proprietari di questo patrimonio e condividono equamente frutti e oneri, indipendentemente dal contributo finanziario individuale. La legge stabilisce che, in assenza di dichiarazione contraria, i coniugi sono automaticamente soggetti al regime della comunione dei beni. Nel regime di comunione legale, i beni acquisiti durante il matrimonio, a meno che non siano specificamente esclusi, entrano a far parte di un patrimonio comune gestito congiuntamente dai coniugi. Gli atti di ordinaria amministrazione possono essere compiuti da ciascun coniuge indipendentemente, mentre gli atti di straordinaria amministrazione richiedono il consenso congiunto. In caso di disaccordo, è possibile richiedere l'intervento del giudice, che può autorizzare l'atto ritenuto necessario per l'interesse della famiglia.
Stefano Marini
Stefano Marini
2025-05-14 03:00:46
Numero di risposte: 7
La comunione dei beni è il risultato di un accordo tra due o più individui che mettono a disposizione i propri beni costituendo un patrimonio comune, godendone equamente dei frutti e partecipando solidarmente alle spese. Nel diritto privato italiano con l'espressione comunione dei beni si intende il regime patrimoniale legale della famiglia, vale a dire il regime patrimoniale che si applica automaticamente in mancanza di diverse pattuizioni da parte dei coniugi. La scelta per la comunione dei beni è stata operata dal legislatore con la riforma del diritto di famiglia del 1975, che per tutti i matrimoni contratti dopo il 20 settembre 1975 ha mantenuto l'applicabilità, in mancanza di contraria pattuizione, del regime della comunione dei beni. La comunione dei beni non è, a dispetto del nome, una comunione di tutti i beni. Occorre quindi distinguere ciò che rientra nella comunione e ciò che invece non vi rientra e appartiene dunque esclusivamente a un coniuge o all'altro. Sono beni comuni gli acquisti compiuti dai coniugi insieme o separatamente in costanza di matrimonio, eccezione fatta per i beni propri. Il codice civile italiano distingue gli atti di ordinaria amministrazione dagli atti di straordinaria amministrazione. I primi possono essere compiuti disgiuntamente da ciascuno dei coniugi. I secondi devono essere compiuti congiuntamente dai due coniugi. L'art. 191 del codice civile stabilisce lo scioglimento della comunione dei beni nei casi in cui sia stata dichiarata l'assenza o la morte presunta di uno dei coniugi. Sia stato annullato il matrimonio o eccepita la sua nullità Vi sia stato lo scioglimento del matrimonio per morte di uno dei coniugi o per divorzio, ovvero in caso di separazione personale, giudiziale o consensuale.