La definizione di comunione volontaria è racchiusa all’interno della dicitura stessa: si ha quando due o più persone decidono, di comune accordo, di acquistare un immobile dividendone la proprietà.
La comunione della proprietà di una casa tra coniugi avviene all’atto in cui, marito e moglie acquistano l’immobile.
La comunione ereditaria si ha quando alla morte dell’intestatario dell’immobile, vengono designati come successori più eredi: viene quindi ad instaurarsi una comproprietà sullo stesso bene.
Alla base di tutte e tre le definizioni di comproprietà analizzate in precedenza, abbiamo il concetto di condivisione della titolarità su una quota indivisa, ovvero, sul tutto.
La comunione di una casa tra coniugi può essere sciolta, se marito e moglie ricorrono alla separazione volontaria del bene, vendendolo e dividendo il ricavato o escludendolo dalla comunione.
La divisione del bene avviene o di comune accordo tra i comproprietari – la casa si divide fisicamente – con cessione dell’intera proprietà ad uno solo degli eredi, che poi provvede a liquidare in denaro gli altri, con vendita della casa a terzi e successiva divisione del ricavato, o sotto richiesta di un giudice: in questo caso si va a parlare di divisione giudiziale.