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Comunione ereditaria e ordinaria: cosa cambia?

Nico De Santis
Nico De Santis
2025-05-14 10:14:09
Numero di risposte: 4
La comunione legale dei coniugi è quel regime patrimoniale che come regola generale e salva una diversa volontà delle parti, viene utilizzato nel momento in cui due persone si uniscono in matrimonio. La comunione ordinaria può avvenire sia per atto di volontà come ad esempio un acquisto in comproprietà, sia in forza di legge, come ad esempio in caso di eredità. La comunione legale invece nasce solo per mezzo della legge, nella circostanza cioè in cui una coppia decida di sposarsi. La comunione legale è senza quote, nel senso che la proprietà ugualmente distribuita tra marito e moglie non è che una proprietà ideale, incedibile ed invendibile. La comunione ordinaria dei beni, invece, è una comproprietà per quote, che possono differire per le più varie circostanze. Nella comunione legale si ha un tipo di amministrazione disgiunta spettante ad entrambi i coniugi, invece, in quella ordinaria vale la regola dell’amministrazione per maggioranza o per unanimità. Sono svariate le differenze che sussistono tra comunione ordinaria e legale dei beni. La comunione legale dei beni prevede che tutti gli acquisti eseguiti dopo il matrimonio siano di proprietà di entrambi i coniugi, secondo una divisione in parti uguali.
Joseph D'angelo
Joseph D'angelo
2025-05-14 08:23:25
Numero di risposte: 4
La comunione ereditaria è una comunione ordinaria, ai sensi degli artt. 1100 e ss. del codice civile, con la differenza che la contitolarità non ha ad oggetto solamente i diritti di proprietà, ma ogni diritto facente parte dell’asse ereditario. La divisione ereditaria è l’atto con il quale si scioglie la comunione ereditaria, sorta nel caso in cui vi siano più eredi del patrimonio del defunto. La comunione ereditaria è una comunione ordinaria. La divisione ereditaria può essere raggiunta in diversi modi. Un primo modo avviene quando tutti i coeredi concordano sull’effettuazione della divisione e sul suo contenuto, a questo punto essa si realizza attraverso un contratto ed in questo caso si parla di “divisione contrattuale”. Un secondo caso, la cosiddetta “divisione giudiziale”, avviene invece quando manca un accordo tra i coeredi e quindi il procedimento è regolato dal giudice. Un terzo caso, la “divisione testamentaria”, come indicato dal nome avviene quando ci si trova in presenza di un testamento che di fatto disciplina la divisione, avendola prevista il testatore.