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Cosa NON rientra nella comunione dei beni?

Marianita Damico
Marianita Damico
2025-05-15 18:57:46
Numero di risposte: 8
I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge e i loro accessori, i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione, non rientrano nella comunione legale dei coniugi solo quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto e a condizione che a tale atto abbia preso parte anche l’altro coniuge. La giurisprudenza si è pronunciata in più occasioni su quest’ultima previsione, fornendo alcuni chiarimenti essenziali alla corretta interpretazione delle esclusioni. Devono inoltre ricorrere gli altri presupposti di esclusione previsti per i singoli beni così come elencati da ciascuna delle lettere citate sopra. L’esclusione del bene dalla comunione legale opera, per tali categorie di beni, al ricorrere di entrambi i seguenti presupposti: la natura personale del bene e il consenso all’ “acquisto esclusivo” manifestato dal coniuge non intestatario del bene nell’atto di acquisizione del bene. Per i beni rientranti invece nelle altre lettere non è necessaria né la partecipazione né la dichiarazione dell’altro coniuge. Ad esempio, con specifico riferimento ai beni acquisiti dal coniuge tramite donazioni non è richiesta dalla norma la necessaria partecipazione all’atto dell’altro coniuge ai fini della sua esclusione dalla comunione legale. Quanto precede vale anche per le donazioni indirette che ricorrono quando il donante paga il prezzo del bene dovuto dal beneficiario. Se poi il bene viene acquisito dal coniuge beneficiando in parte di una donazione indiretta e in parte con denaro non personale la proprietà sarà esclusiva del coniuge beneficiario solo per la parte proveniente dalla donazione e rientrerà invece in comunione per la parte rimanente.
Danny Ferraro
Danny Ferraro
2025-05-15 18:23:49
Numero di risposte: 7
I beni esclusi dalla comunione legale sono quelli posseduti prima del matrimonio, ricevuti per donazione o successione, o destinati a uso strettamente personale. Non entrano in comunione nemmeno i beni legati all’esercizio della professione o i risarcimenti per danni. I beni posseduti prima del matrimonio da uno dei coniugi sono esclusi dalla comunione legale dei beni. I beni ricevuti per donazione o successione non fanno parte della comunione legale, a meno che non sia specificato diversamente nell’atto di donazione o nel testamento. I beni di uso strettamente personale, come vestiti, accessori, smartphone e attrezzature per il tempo libero, sono esclusi dalla comunione legale dei beni. I beni destinati all’esercizio della professione del coniuge, come computer, attrezzi, macchinari o locali adibiti a studio, non rientrano nella comunione legale. Se uno dei coniugi riceve un risarcimento per danni alla persona, tali somme non entrano nella comunione legale dei beni. I beni acquistati con il ricavato della vendita o scambio di beni personali possono essere considerati esclusivi, a condizione che tale esclusione venga dichiarata al momento dell’acquisto.
Cassiopea Conte
Cassiopea Conte
2025-05-15 17:26:29
Numero di risposte: 2
Non rientrano assolutamente nella comunione tutti i beni acquistati prima del matrimonio. Se Tizio possedeva una bella macchina prima di sposarsi la stessa sicuramente non cadrà nella comunione dei beni dopo essersi sposato. Qualsiasi bene ricevuto in donazione o ereditato durante il matrimonio rimane esclusivo, a meno che non sia specificato diversamente nell’atto di donazione. La proprietà dei beni ereditati durante il matrimonio resta esclusiva del coniuge beneficiario, come previsto dall’art. 179 c.c., anche se tali beni sono stati migliorati con risorse comuni. I beni di uso strettamente personale, come abbigliamento e oggetti personali, restano esclusi dalla comunione. Anche gli strumenti professionali o quelli necessari per esercitare un mestiere sono esclusi. Rientrano nel concetto di beni personali. Alcuni beni con valore culturale o storico significativo possono essere esclusi dalla comunione. Si pensi ad oggetti d’arte, documenti storici e collezioni su quali è possibile stabilire un valore affettivo. Le somme ed in genere i beni ottenuti come risarcimento danni sono “beni personali” a ristoro delle lesioni subite e pertanto non rientrano nella comunione. Se Tizio fa un incidente e ottiene dall’assicurazione un risarcimento di 100 mila euro tale somma non andrà divisa con il coniuge. Seguono la stessa logica, le pensioni di invalidità che non entrano nel patrimonio comune. I beni acquistati tramite la vendita o lo scambio di beni personali rimangono esclusi dalla comunione in quanto connessi a beni personali. È importante sottolineare che restano specificamente esclusi dalla comunione se espressamente indicato al momento dell’acquisto.
Alberto Sartori
Alberto Sartori
2025-05-15 16:22:17
Numero di risposte: 5
Beni personali preesistenti sono beni che ciascun coniuge possedeva prima del matrimonio. Donazioni e successioni sono beni ricevuti dopo il matrimonio come donazioni o eredità. Risarcimenti e pensioni di invalidità sono beni ottenuti come risarcimento per danni o come pensioni di invalidità e non entrano nel patrimonio comune. Beni personali o professionali sono oggetti strettamente personali o necessari per l'esercizio di una professione. Beni riacquistati sono beni acquistati tramite la vendita o lo scambio di beni personali, specificamente esclusi dalla comunione se così indicato al momento dell'acquisto.
Ivano Pellegrino
Ivano Pellegrino
2025-05-15 15:26:44
Numero di risposte: 3
I beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento non sono soggetti a detto regime. I beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione non sono soggetti a detto regime. I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori non sono soggetti a detto regime. I beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione non sono soggetti a detto regime. I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa non sono soggetti a detto regime. I beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto non sono soggetti a detto regime. L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili registrati, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso si a stato parte anche l'altro coniuge.