Cosa non rientra nell'eredità condivisa?

Nazzareno Battaglia
2025-06-03 23:50:58
Numero di risposte: 15
I beni di cui il coniuge era già proprietario prima del matrimonio non costituiscono oggetto della comunione e sono, dunque, beni personali dei coniugi.
I beni acquisti dopo il matrimonio per effetto di donazione o successione non costituiscono oggetto della comunione e sono, dunque, beni personali dei coniugi.
I beni di uso strettamente personale non costituiscono oggetto della comunione e sono, dunque, beni personali dei coniugi.
I beni che servono all’esercizio della professione non costituiscono oggetto della comunione e sono, dunque, beni personali dei coniugi.
I beni oggetto di risarcimento del danno non costituiscono oggetto della comunione e sono, dunque, beni personali dei coniugi.
I beni ricevuti in eredità non fanno parte della comunione dei beni.
I beni ricevuti per donazione non entrano a fare parte della comunione dei beni.
Il contratto preliminare di acquisto di un immobile non rientra nella comunione dei beni.

David Battaglia
2025-05-23 02:39:35
Numero di risposte: 4
I beni che appartenevano ad un coniuge prima del matrimonio non rientrano nell'eredità condivisa.
I beni acquisiti successivamente da uno dei coniugi, per effetto di donazione o di successione, non rientrano nell'eredità condivisa.
I beni di uso strettamente personale, quelli che servono all’esercizio della professione e le somme ottenute a titolo di risarcimento dei danni non rientrano nell'eredità condivisa.
L’immobile ereditato da un coniuge non ricade nella comunione legale dei beni.
La legge lo considera un «bene personale» e, perciò, lo esclude espressamente dall’oggetto della comunione, a meno che nel testamento non sia stato specificato che esso debba essere attribuito al patrimonio comune di entrambi i coniugi.
Il motivo di questa scelta sta nel fatto che si tratta di beni all’acquisto dei quali l’altro coniuge non ha partecipato e quindi non deve beneficiarne.
Non cade in comunione legale la quota dell’immobile acquistata dal coniuge nel giudizio di divisione ereditaria, nemmeno quando colui che diviene proprietario del bene ha eseguito un versamento di conguaglio in denaro per la parte della somma spettante agli altri coeredi.

Ausonio Fabbri
2025-05-15 23:53:05
Numero di risposte: 3
I beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento, non sono soggetti al regime di comunione legale.
I beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione, non rientrano nella comunione.
I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori, non sono inclusi nella comunione.
I beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione, non fanno parte della comunione.
I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa, non sono soggetti alla comunione.
I beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto, non rientrano nella comunione.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili registrati, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso si è stato parte anche l'altro coniuge.

Damiana Palmieri
2025-05-15 23:16:32
Numero di risposte: 7
Non rientrano assolutamente nella comunione tutti i beni acquistati prima del matrimonio.
Se Tizio possedeva una bella macchina prima di sposarsi la stessa sicuramente non cadrà nella comunione dei beni dopo essersi sposato.
Qualsiasi bene ricevuto in donazione o ereditato durante il matrimonio rimane esclusivo, a meno che non sia specificato diversamente nell’atto di donazione.
La proprietà dei beni ereditati durante il matrimonio resta esclusiva del coniuge beneficiario, come previsto dall’art. 179 c.c., anche se tali beni sono stati migliorati con risorse comuni.
I beni di uso strettamente personale, come abbigliamento e oggetti personali, restano esclusi dalla comunione.
Anche gli strumenti professionali o quelli necessari per esercitare un mestiere sono esclusi.
Rientrano nel concetto di beni personali.
Alcuni beni con valore culturale o storico significativo possono essere esclusi dalla comunione.
Si pensi ad oggetti d’arte, documenti storici e collezioni su quali è possibile stabilire un valore affettivo.
Le somme ed in genere i beni ottenuti come risarcimento danni sono “beni personali” a ristoro delle lesioni subite e pertanto non rientrano nella comunione.
Se Tizio fa un incidente e ottiene dall’assicurazione un risarcimento di 100 mila euro tale somma non andrà divisa con il coniuge.
Seguono la stessa logica, le pensioni di invalidità che non entrano nel patrimonio comune.
I beni acquistati tramite la vendita o lo scambio di beni personali rimangono esclusi dalla comunione in quanto connessi a beni personali.
È importante sottolineare che restano specificamente esclusi dalla comunione se espressamente indicato al momento dell’acquisto.

Valentina Pagano
2025-05-15 22:34:40
Numero di risposte: 5
Il coniuge superstite ha diritto alla metà di tali beni, sia essa contitolarità o metà del valore.
La natura obbligatoria viene mantenuta, senza alcun distinguo, anche per i beni di cui all’art. 177 lett. b) e c).
Ricordiamo che, ai fini fiscali, l’orientamento dell’Agenzia Entrate è quello per cui il bene personale va dichiarato per intero, salvo che sia data la prova di bene suscettibile di formare oggetto di comunione de residuo.
In virtù della sua natura di credito per 1/2, il bene personale andrebbe comunque dichiarato per intero, salvo poi inserire in dichiarazione come passività la metà del suo importo.

Boris Leone
2025-05-15 19:28:26
Numero di risposte: 4
L’art.179 del codice civile, prevede che alcuni beni non cadano nella comunione legale tra coniugi:
perché beni acquistati prima del matrimonio;
perché beni provenienti da successione o donazione successivamente al matrimonio, quando nell’atto di liberalità, o nel testamento non sia indicato che sono attribuiti alla comunione.
Inoltre, non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge:
i beni di uso strettamente personale ed i loro accessori;
beni che servono all’esercizio della professione del coniuge
i beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno, nonché la pensione attinente alla perdita parziale, o totale della capacità lavorativa;
i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati, o con il loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.
L’acquisto di beni immobili, o di beni mobili quali navi, aeromobili, autoveicoli, per i quali è prevista la pubblicità, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto, se di esso sia stato parte anche l’altro coniuge.

Ileana Rossi
2025-05-15 19:21:36
Numero di risposte: 6
i beni di proprietà del coniuge prima del matrimonio
i beni rispetto ai quali il coniuge vantava un diritto di godimento prima del matrimonio
i beni acquistati dal coniuge tramite donazione, successione o testamento se non viene specificata la loro attribuzione alla comunione coniugale
i beni di uso strettamente personale
i beni strumentali alla professione
i beni ottenuti a titolo di risarcimento
i beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.
i beni acquistati dal coniuge tramite donazione, successione o testamento non costituiscono oggetto della comunione, cioè sono destinati a restare per sempre beni personali.
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