Comunione legale: quali beni restano esclusi?

Giulietta Neri
2025-05-26 06:31:34
Numero di risposte: 7
Non entrano nella comunione legale i seguenti beni:
i beni che, prima del matrimonio, erano di proprietà del coniuge
i beni ottenuti, anche dopo il matrimonio, con donazioni o eredità, salvo che nell’atto di liberalità o nel testamento venga specificato che essi sono attribuiti a entrambi i coniugi in comunione
i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori
i beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione
i soldi ottenuti a titolo di risarcimento danni nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa
i beni comprati con il denaro derivante dalla vendita dei beni appena elencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto
Non rientrano nella comunione i beni utili all’attività professionale in senso stretto
Non entrano in comunione i beni acquistati dopo il matrimonio ma di uso strettamente personale
I beni acquistati da un coniuge a titolo gratuito, per successione o donazione, non ricadono nella comunione, salvo che nell’atto di donazione o nel testamento, non sia specificatamente indicato come beneficiario la comunione
I beni acquistati prima del matrimonio, e di cui pertanto il soggetto era già proprietario, sono personali e non ricadono in comunione
Si tratta non solo dei beni in proprietà ma anche dei diritti reali di godimento
Il denaro posseduto prima del matrimonio che rimane personale
Se il coniuge ha, prima del matrimonio, concluso un contratto preliminare di acquisto di un bene e concluso il definitivo dopo il matrimonio, il bene dovrebbe considerarsi comunque personale in quanto adempimento del preliminare già concluso
Diversamente, se il denaro utilizzato per l’acquisto proviene dal trasferimento di beni personali, non rientra nella comunione a condizione che nel caso di beni o diritti aventi ad oggetto immobili o beni mobili registrati, l’esclusione dalla comunione risulti dall’atto e all’atto partecipi anche l’altro coniuge
Nel caso di beni diversi dai precedenti, nell’atto di acquisto il coniuge dichiari espressamente che il bene è comprato con il ricavato della vendita di beni personali
I beni di uso personale che non rientrano nella comunione
Non entrano in comunione i beni acquistati dopo il matrimonio ma di uso strettamente personale
Si tratta, ad esempio, del vestiario e degli accessori, come anche dei beni utilizzati per gli interessi e svaghi personali
É irrilevante il valore del bene
Per cui non rientra nella comunione una borsa firmata particolarmente costosa
Diverso il discorso per pellicce e gioielli che hanno – oltre lo scopo cui sono destinati – anche rilevanti fini e valori economici, e pertanto vanno ritenuti ricadenti nella comunione
I beni acquistati per usucapione da uno dei due coniugi rientrano nella comunione a condizione che l’effetto dell’acquisto si realizzi durante il matrimonio
Non rientrano nella comunione i beni utili all’attività professionale in senso stretto
Quale quella dell’avvocato, del medico, ecc
Che quella di lavoro subordinato

Maddalena Barone
2025-05-14 16:56:54
Numero di risposte: 2
L’articolo 179 del Codice civile elenca i beni che non rientrano nella comunione legale e rimangono di proprietà esclusiva del coniuge che li ha acquisiti o ricevuti.
Ecco quali sono:
beni posseduti prima del matrimonio;
beni ricevuti in donazione o per eredità;
beni di uso personale o professionale;
risarcimenti per danni;
beni acquistati con la vendita dei beni appena elencati;
pensioni e sussidi di invalidità o malattia.
I beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era già proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento non rientrano nella comunione legale.
Questo significa che qualsiasi bene acquistato da un coniuge prima del matrimonio, ricevuto in donazione o in eredità rimane di proprietà esclusiva di quel coniuge.
I beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione sono considerati personali, a meno che nell’atto di liberalità o nel testamento non sia specificato che essi sono attribuiti alla comunione.
Sono esclusi dalla comunione i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge.
I beni strumentali all’esercizio della professione del coniuge sono considerati personali, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione.
Il denaro ricevuto a titolo di risarcimento per danni alla persona e la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa restano di proprietà esclusiva del coniuge che ha subito l’infortunio.
Sono esclusi dalla comunione anche i beni acquistati con tali somme.
I beni acquisiti con il prezzo del trasferimento di beni personali appena elencati o ricevuti tramite il loro scambio sono considerati personali, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.
Tali somme non entrano in comunione e rimangono di proprietà esclusiva del coniuge che le percepisce.

Stefania Gallo
2025-05-14 14:49:52
Numero di risposte: 4
Non rientrano assolutamente nella comunione tutti i beni acquistati prima del matrimonio.
Se Tizio possedeva una bella macchina prima di sposarsi la stessa sicuramente non cadrà nella comunione dei beni dopo essersi sposato.
Qualsiasi bene ricevuto in donazione o ereditato durante il matrimonio rimane esclusivo, a meno che non sia specificato diversamente nell’atto di donazione.
La proprietà dei beni ereditati durante il matrimonio resta esclusiva del coniuge beneficiario, come previsto dall’art. 179 c.c., anche se tali beni sono stati migliorati con risorse comuni.
I beni di uso strettamente personale, come abbigliamento e oggetti personali, restano esclusi dalla comunione.
Anche gli strumenti professionali o quelli necessari per esercitare un mestiere sono esclusi.
Rientrano nel concetto di beni personali.
Alcuni beni con valore culturale o storico significativo possono essere esclusi dalla comunione.
Le somme ed in genere i beni ottenuti come risarcimento danni sono “beni personali” a ristoro delle lesioni subite e pertanto non rientrano nella comunione.
Se Tizio fa un incidente e ottiene dall’assicurazione un risarcimento di 100 mila euro tale somma non andrà divisa con il coniuge.
Seguono la stessa logica, le pensioni di invalidità che non entrano nel patrimonio comune.
I beni acquistati tramite la vendita o lo scambio di beni personali rimangono esclusi dalla comunione in quanto connessi a beni personali.
È importante sottolineare che restano specificamente esclusi dalla comunione se espressamente indicato al momento dell’acquisto.

Veronica Rinaldi
2025-05-14 12:53:52
Numero di risposte: 4
Sono esclusi dal patrimonio comune:
Beni personali preesistenti: Beni che ciascun coniuge possedeva prima del matrimonio.
Donazioni e successioni: Beni ricevuti dopo il matrimonio come donazioni o eredità.
Risarcimenti e pensioni di invalidità: Beni ottenuti come risarcimento per danni o come pensioni di invalidità non entrano nel patrimonio comune.
Beni personali o professionali: Oggetti strettamente personali o necessari per l'esercizio di una professione.
Beni riacquistati: Beni acquistati tramite la vendita o lo scambio di beni personali, specificamente esclusi dalla comunione se così indicato al momento dell'acquisto.

Lina Rossetti
2025-05-14 12:38:55
Numero di risposte: 7
I beni che, pur vigendo il regime di comunione legale, non sono soggetti a detto regime sono i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento.
I beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione.
I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori.
I beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione.
I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.
I beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili registrati, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso si è stato parte anche l'altro coniuge.
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