Comunione legale: quali beni restano esclusi?

Maddalena Barone
2025-05-14 16:56:54
Numero di risposte: 2
L’articolo 179 del Codice civile elenca i beni che non rientrano nella comunione legale e rimangono di proprietà esclusiva del coniuge che li ha acquisiti o ricevuti.
Ecco quali sono:
beni posseduti prima del matrimonio;
beni ricevuti in donazione o per eredità;
beni di uso personale o professionale;
risarcimenti per danni;
beni acquistati con la vendita dei beni appena elencati;
pensioni e sussidi di invalidità o malattia.
I beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era già proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento non rientrano nella comunione legale.
Questo significa che qualsiasi bene acquistato da un coniuge prima del matrimonio, ricevuto in donazione o in eredità rimane di proprietà esclusiva di quel coniuge.
I beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione sono considerati personali, a meno che nell’atto di liberalità o nel testamento non sia specificato che essi sono attribuiti alla comunione.
Sono esclusi dalla comunione i beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge.
I beni strumentali all’esercizio della professione del coniuge sono considerati personali, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione.
Il denaro ricevuto a titolo di risarcimento per danni alla persona e la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa restano di proprietà esclusiva del coniuge che ha subito l’infortunio.
Sono esclusi dalla comunione anche i beni acquistati con tali somme.
I beni acquisiti con il prezzo del trasferimento di beni personali appena elencati o ricevuti tramite il loro scambio sono considerati personali, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.
Tali somme non entrano in comunione e rimangono di proprietà esclusiva del coniuge che le percepisce.

Stefania Gallo
2025-05-14 14:49:52
Numero di risposte: 4
Non rientrano assolutamente nella comunione tutti i beni acquistati prima del matrimonio.
Se Tizio possedeva una bella macchina prima di sposarsi la stessa sicuramente non cadrà nella comunione dei beni dopo essersi sposato.
Qualsiasi bene ricevuto in donazione o ereditato durante il matrimonio rimane esclusivo, a meno che non sia specificato diversamente nell’atto di donazione.
La proprietà dei beni ereditati durante il matrimonio resta esclusiva del coniuge beneficiario, come previsto dall’art. 179 c.c., anche se tali beni sono stati migliorati con risorse comuni.
I beni di uso strettamente personale, come abbigliamento e oggetti personali, restano esclusi dalla comunione.
Anche gli strumenti professionali o quelli necessari per esercitare un mestiere sono esclusi.
Rientrano nel concetto di beni personali.
Alcuni beni con valore culturale o storico significativo possono essere esclusi dalla comunione.
Le somme ed in genere i beni ottenuti come risarcimento danni sono “beni personali” a ristoro delle lesioni subite e pertanto non rientrano nella comunione.
Se Tizio fa un incidente e ottiene dall’assicurazione un risarcimento di 100 mila euro tale somma non andrà divisa con il coniuge.
Seguono la stessa logica, le pensioni di invalidità che non entrano nel patrimonio comune.
I beni acquistati tramite la vendita o lo scambio di beni personali rimangono esclusi dalla comunione in quanto connessi a beni personali.
È importante sottolineare che restano specificamente esclusi dalla comunione se espressamente indicato al momento dell’acquisto.

Veronica Rinaldi
2025-05-14 12:53:52
Numero di risposte: 4
Sono esclusi dal patrimonio comune:
Beni personali preesistenti: Beni che ciascun coniuge possedeva prima del matrimonio.
Donazioni e successioni: Beni ricevuti dopo il matrimonio come donazioni o eredità.
Risarcimenti e pensioni di invalidità: Beni ottenuti come risarcimento per danni o come pensioni di invalidità non entrano nel patrimonio comune.
Beni personali o professionali: Oggetti strettamente personali o necessari per l'esercizio di una professione.
Beni riacquistati: Beni acquistati tramite la vendita o lo scambio di beni personali, specificamente esclusi dalla comunione se così indicato al momento dell'acquisto.

Lina Rossetti
2025-05-14 12:38:55
Numero di risposte: 7
I beni che, pur vigendo il regime di comunione legale, non sono soggetti a detto regime sono i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento.
I beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione.
I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori.
I beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un'azienda facente parte della comunione.
I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.
I beni acquisiti con il prezzo del trasferimento dei beni personali sopraelencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all'atto dell'acquisto.
L'acquisto di beni immobili, o di beni mobili registrati, effettuato dopo il matrimonio, è escluso dalla comunione quando tale esclusione risulti dall'atto di acquisto se di esso si è stato parte anche l'altro coniuge.