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Come proteggere un bene dalla comunione legale?

Lia Ruggiero
Lia Ruggiero
2025-05-15 08:53:40
Numero di risposte: 5
Tuttavia è possibile escludere tali beni dalla comunione quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto. A tal fine è necessario che l’altro coniuge sia informato di ciò: egli infatti deve partecipare all’atto d’acquisto e sottoscriverlo. Se una persona sposata in regime di comunione legale dei beni intende acquistare un immobile come “bene personale” è necessario che il prezzo per l’acquisto dell’immobile sia pagato con “denaro personale” di uno solo dei coniugi. L’altro coniuge intervenga all’atto di compravendita notarile e dichiari che il coniuge acquirente sta utilizzando, per il pagamento del prezzo, denaro suo personale. Per escludere l’acquisto di un bene dal regime di comunione legale non basta che il coniuge non acquirente esprima una sua generica volontà di non volere l’assoggettamento al regime di comunione né che tale coniuge effettui un generico riconoscimento della natura personale del denaro utilizzato, ma occorre che il denaro sia effettivamente di natura personale del coniuge acquirente.
Jole Lombardi
Jole Lombardi
2025-05-15 08:22:02
Numero di risposte: 6
La partecipazione alla stipula del coniuge formalmente non acquirente e l'eventuale dichiarazione di assenso, da parte sua, all'intestazione personale del bene, immobile o mobile registrato, all'altro coniuge, non hanno efficacia negoziale o dispositiva, sotto forma di rinuncia, del diritto alla comunione incidentale sul bene acquisendo. Hanno carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione, resa dall'altro coniuge, circa la natura personale del bene, se e in quanto questa oggettivamente sussista. Il secondo comma dell'articolo 179 del codice civile è norma limitativa dei casi di esclusione dalla comunione risultanti dalle lettere c), d) e f) del comma 1 dello stesso articolo, nel senso che essa, al fine di escludere la comunione legale, richiede, in caso di acquisto di un bene immobile o di un bene mobile registrato, oltre ai requisiti oggettivi previsti dalle citate lettere c), d) e f), che detta esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto, allorché l'altro coniuge partecipi al contratto. Nella pendenza di tale regime, il coniuge non può rinunciare alla comproprietà di singoli beni acquistati durante il matrimonio (e non appartenenti alle categorie elencate nel comma 1 dell'articolo 179 del codice civile) salvo che sia previamente o contestualmente mutato, nelle debite forme di legge e nel suo complesso, il regime patrimoniale della famiglia.