Comunione Legale: Come Escludere un Bene?

Luciano De luca
2025-06-10 17:30:02
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: 3
I vantaggi di attribuire la titolarità di un bene a un solo coniuge, nonostante la comunione legale, lo si vede in caso di separazione della coppia, l’immobile non viene diviso ma resta nella proprietà chi lo ha acquistato.
L’art. 179 del codice civile stabilisce che non costituiscono oggetto della comunione e sono beni personali del coniuge: i beni di cui, prima del matrimonio, il coniuge era proprietario o rispetto ai quali era titolare di un diritto reale di godimento.
La Cassazione sottolinea che nel caso di acquisto di un immobile effettuato dopo il matrimonio da uno dei due coniugi in regime di comunione legale, oltre alla partecipazione al rogito notarile dell’altro coniuge non acquirente si pone come condizione necessaria ma non sufficiente per l’esclusione del bene dalla comunione.
È necessario che ricorra una delle cause di esclusione dalla comunione tassativamente indicate dal codice civile.
I coniugi non possono, quindi, decidere di escludere un determinato acquisto dalla comunione se non si è in presenza di una delle condizioni di esclusione.
Ed allora non basta dire che la casa è acquistata con il denaro personale di uno dei coniugi, ma bisogna anche poterlo dimostrare.
Se manca tale prova, l’immobile rientra nella comunione dei beni.

Ciro Morelli
2025-06-01 09:56:00
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: 4
Per escludere un bene dalla comunione non solo è necessaria la presenza dell'altra parte che rinunci al proprio diritto, ma altresì che ci si trovi in presenza di una delle condizioni statuite dalla legge per detta esclusione. Dunque per escludere il bene dalla comunione legale è necessario dichiaralo espressamente nell’atto di acquisto e deve sussistere una delle cause specificatamente previste dalla legge. Non è sufficiente la mera dichiarazione dell’interessato nell’atto notarile per escludere la comproprietà, inoltre, anche se l’altra parte fosse stata presente e avesse aderito, non sarebbe stato comunque bastevole limitarsi ad affermare che l’immobile veniva acquistato con denaro esclusivo dell’altro coniuge, ma doveva indicarsi una delle condizioni espressamente statuite dalla legge che andava riportata nell’atto. In assenza di entrambi tali necessari presupposti, l’immobile doveva considerarsi in comproprietà.

Egisto Monti
2025-05-24 13:22:51
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: 6
In regime di comunione legale, la partecipazione alla stipula del coniuge formalmente non acquirente e l'eventuale dichiarazione di assenso, da parte sua, all'intestazione personale del bene, immobile o mobile registrato, all'altro coniuge, non hanno efficacia negoziale o dispositiva, sotto forma di rinuncia, del diritto alla comunione incidentale sul bene acquisendo.
Hanno carattere ricognitivo degli effetti della dichiarazione, resa dall'altro coniuge, circa la natura personale del bene, se e in quanto questa oggettivamente sussista.
Il secondo comma dell'articolo 179 del codice civile è norma limitativa dei casi di esclusione dalla comunione risultanti dalle lettere c), d) e f) del comma 1 dello stesso articolo, nel senso che essa, al fine di escludere la comunione legale, richiede, in caso di acquisto di un bene immobile o di un bene mobile registrato, oltre ai requisiti oggettivi previsti dalle citate lettere c), d) e f), che detta esclusione risulti espressamente dall'atto di acquisto, allorché l'altro coniuge partecipi al contratto.
Ove tale natura personale dei beni manchi, la caduta in comunione legale non è preclusa da detta partecipazione e dichiarazione.
Tanto più che, nella pendenza di tale regime, il coniuge non può rinunciare alla comproprietà di singoli beni acquistati durante il matrimonio salvo che sia previamente o contestualmente mutato, nelle debite forme di legge e nel suo complesso, il regime patrimoniale della famiglia.

Eufemia Villa
2025-05-15 22:26:24
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: 6
Per evitare che un bene entri in comunione legale, ci sono alcune strategie che i coniugi possono adottare.
È necessario dichiarare che il bene acquistato sarà escluso dalla comunione.
Questo significa che, se il bene acquistato è stato espressamente indicato come personale, non entrerà nella comunione, anche se il coniuge non acquirente ha dato il proprio consenso.
Puoi escludere un bene con una dichiarazione di esclusione in atto notarile, con il consenso del coniuge non acquirente e dimostrando la natura personale del bene.
Sono esclusi i beni ricevuti per donazione o eredità, i beni personali e il denaro derivante dalla vendita di beni personali.
Il metodo più sicuro è scegliere il regime di separazione dei beni prima del matrimonio o dichiarare l’esclusione dei beni in atto notarile.

Deborah Martini
2025-05-15 21:42:40
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: 8
Per escludere un bene dalla comunione legale, è necessario che il coniuge acquirente paghi il prezzo dell'acquisto con denaro personale. È possibile escludere un immobile dalla comunione legale quando tale esclusione risulti dall’atto di acquisto, il cosiddetto rogito notarile. A tal fine è necessario che l’altro coniuge sia informato di ciò: egli infatti deve partecipare all’atto d’acquisto e sottoscriverlo. Secondo la Suprema Corte, affinché si possa assegnare alla dichiarazione del coniuge non acquirente – verbalizzata nell’atto pubblico di compravendita – valore di confessione di un fatto storico e, come tale, revocabile solo per errore di fatto o violenza, è necessaria un’indicazione precisa della provenienza del denaro utilizzato per l’acquisto. Per escludere l’acquisto di un bene dal regime di comunione legale, non basta che il coniuge non acquirente esprima una sua generica volontà di non volere l’assoggettamento al regime di comunione né che tale coniuge effettui un generico riconoscimento della natura personale del denaro utilizzato, ma occorre che il denaro sia effettivamente di natura personale del coniuge acquirente. Il prezzo per l’acquisto dell’immobile deve essere pagato con denaro personale di uno solo dei coniugi, ad esempio denaro conseguito prima del matrimonio o per eredità o per donazione o a seguito della vendita di un bene personale. L’altro coniuge deve intervenire all’atto di compravendita notarile e dichiarare che il coniuge acquirente sta utilizzando, per il pagamento del prezzo, denaro suo personale.
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