Non entrano nella comunione legale i seguenti beni: i beni che, prima del matrimonio, erano di proprietà del coniuge o sui quali aveva un altro diritto reale come per esempio una servitù o un usufrutto.
I beni ottenuti, anche dopo il matrimonio, con donazioni o eredità, salvo che nell’atto di liberalità o nel testamento venga specificato che essi sono attribuiti a entrambi i coniugi in comunione.
I beni di uso strettamente personale di ciascun coniuge ed i loro accessori.
I beni che servono all’esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di un’azienda facente parte della comunione.
I soldi ottenuti a titolo di risarcimento danni nonché la pensione attinente alla perdita parziale o totale della capacità lavorativa.
I beni comprati con il denaro derivante dalla vendita dei beni appena elencati o col loro scambio, purché ciò sia espressamente dichiarato all’atto dell’acquisto.
Non rientrano nella comunione i beni utili all’attività professionale in senso stretto che quella di lavoro subordinato.
Non entrano in comunione i beni acquistati dopo il matrimonio ma di uso strettamente personale.
È irrilevante il valore del bene, per cui non rientra nella comunione una borsa firmata particolarmente costosa.
Diverso il discorso per pellicce e gioielli che hanno – oltre lo scopo cui sono destinati – anche rilevanti fini e valori economici, e pertanto vanno ritenuti ricadenti nella comunione.
I beni acquistati da un coniuge a titolo gratuito, per successione o donazione, non ricadono nella comunione, salvo che nell’atto di donazione o nel testamento, non sia specificatamente indicato come beneficiario la comunione.
I beni acquistati prima del matrimonio, e di cui pertanto il soggetto era già proprietario, sono personali e non ricadono in comunione.
Si tratta non solo dei beni in proprietà ma anche dei diritti reali di godimento.
Ciò vale anche per il denaro posseduto prima del matrimonio che rimane personale.
Se il coniuge ha, prima del matrimonio, concluso un contratto preliminare di acquisto di un bene e concluso il definitivo dopo il matrimonio, il bene dovrebbe considerarsi comunque personale in quanto adempimento del preliminare già concluso.
Diversamente, se il denaro utilizzato per l’acquisto proviene dal trasferimento di beni personali, non rientra nella comunione a condizione che nel caso di beni o diritti aventi ad oggetto immobili o beni mobili registrati, l’esclusione dalla comunione risulti dall’atto e all’atto partecipi anche l’altro coniuge.
Nel caso di beni diversi dai precedenti, nell’atto di acquisto il coniuge dichiari espressamente che il bene è comprato con il ricavato della vendita di beni personali.
Non rientrano nella comunione i beni di uso personale che non rientrano nella comunione.
Non entrano in comunione i beni acquistati dopo il matrimonio ma di uso strettamente personale.
I beni acquistati per usucapione da uno dei due coniugi rientrano nella comunione a condizione che l’effetto dell’acquisto si realizzi durante il matrimonio.
Non rientrano nella comunione i beni utili all’attività professionale in senso stretto.