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Divisione giudiziale: chi paga il conto?

Ercole Bellini
Ercole Bellini
2025-05-15 01:39:21
Numero di risposte: 5
Le spese della divisione endoesecutiva devono essere imputate a ciascuno dei comproprietari in ragione delle rispettive quote di appartenenza. Esse dunque, come normalmente si afferma, gravano sulla massa. Quindi, se ci sono tre comproprietari per 1/3 ciascuno, ognuno di essi sosterrà le spese della divisione nella misura di 1/3 del totale. Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione. Normalmente accade che le spese della divisione gravanti sul comproprietario esecutato sono anticipate dal creditore procedente, il quale poi le recupera nel riparto che avverrà in sede esecutiva con il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c.. Esemplificativamente, graveranno sulla massa le spese di una eventuale consulenza tecnica di ufficio, svolta nel giudizio divisorio, le spese di pubblicità della vendita, gli oneri del delegato ecc. Il giudice della divisione liquida le spese ed i compensi del giudizio di divisione e le pone a carico della massa, per poi assegnare alla procedura esecutiva il ricavato dalla vendita che spetterebbe al comproprietario esecutato.
Loredana Giuliani
Loredana Giuliani
2025-05-14 23:17:30
Numero di risposte: 5
La liquidazione delle spese della divisione giudiziale viene fatta dal giudice nella sentenza che definisce la causa. Di norma, però, i costi sono già stati anticipati dalle parti che li hanno sostenuti. Anche nelle divisioni giudiziali, come in tutte le cause civili, vale il criterio della soccombenza, in base al quale la parte che perde – cioè chi ha visto dichiarare infondate le proprie domande – è condannata a pagare interamente le spese di giudizio. In questo modo, la parte vittoriosa potrà agire nei confronti del soccombente per recuperare l’ammontare delle spese liquidate in sentenza. Se invece, come spesso accade, c’è soccombenza reciproca, il giudice potrà compensare, in tutto o in parte le spese. Con la compensazione le varie voci di spesa rimangono definitivamente addossate in capo a chi le ha sostenute, senza possibilità di ottenere il rimborso dalle altre parti in causa.