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Divisione giudiziale: chi paga il conto?

Eriberto Villa
Eriberto Villa
2025-06-04 04:56:41
Numero di risposte: 4
La divisione giudiziale consiste appunto in un processo civile dinanzi al giudice del tribunale civile. Occorre la difesa tecnica di un avvocato difensore, pertanto è opportuno mettere in preventivo la sua parcella. Ipotizziamo che il valore del villino sia pari a 170.000 euro. Ciascun avvocato avrà diritto ad una parcella pari ad € 19.595,98. Sia il tuo avvocato che quello di tua sorella, avranno diritto ad un parcella di poco inferiore a 20.000 euro. Il giudice nominerà un CTU per quantificare il valore dell'immobile. Il CTU avrà diritto ad una parcella pari ad almeno 10.000 euro, 5000 euro tu e 5000 euro tua sorella. Le operazioni di vendita saranno delegate dal tribunale ad un notaio che per meno di 10.000 euro … non apre nemmeno la porta del suo studio. Le spese processuali di ambo le parti? 20.000 per ciascun avvocato e siamo a 40.000 euro. Altre 20.000 per CTU ed i due CTP e siamo a 60.000 euro. Altre 10.000 euro al notaio e siamo a 70.000 euro. Quanto avete ricavato dalla vendita, circa 60.000 – 70.000 euro … e si tratta di un immobile dal valore di mercato pari a 170.000 euro.
Federica Ferrari
Federica Ferrari
2025-05-25 07:32:11
Numero di risposte: 9
Secondo un consolidato orientamento della giurisprudenza, vale senza dubbio il principio per cui le spese occorrenti allo scioglimento della comunione di regola vanno poste ‘a carico della massa’ in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, ad eccezione di quelle conseguenti alle eccessive pretese o inutili resistenze per le quali trova applicazione il generale principio di soccombenza. Il fatto che le spese siano poste ‘a carico della massa’ significa in concreto che ciascun condividente è tenuto a rimborsare a ciascuno degli altri una quota delle spese da questi sostenute pari alla propria quota nella comunione, ottenendo al contempo il rimborso delle proprie spese da parte degli altri comproprietari in proporzione alle loro quote. Le spese vengono dunque liquidate e regolamentate in sede decisoria con la sentenza definitiva che chiude il processo ex art. 91 c.p.c. all’esito della dichiarazione di esecutività del progetto. E’ ovvio che se uno degli eredi anticipa le spese, ha diritto al rimborso, ma il meccanismo è lo stesso. Di regola, le parti vengono condannate alla fine del processo a pagare tali spese, senza prelevarle dalle quote, specialmente se non l’hanno chiesto al giudice.
Ercole Bellini
Ercole Bellini
2025-05-15 01:39:21
Numero di risposte: 5
Le spese della divisione endoesecutiva devono essere imputate a ciascuno dei comproprietari in ragione delle rispettive quote di appartenenza. Esse dunque, come normalmente si afferma, gravano sulla massa. Quindi, se ci sono tre comproprietari per 1/3 ciascuno, ognuno di essi sosterrà le spese della divisione nella misura di 1/3 del totale. Nei procedimenti di divisione giudiziale, le spese occorrenti allo scioglimento della comunione vanno poste a carico della massa, in quanto effettuate nel comune interesse dei condividenti, trovando, invece, applicazione il principio della soccombenza e la facoltà di disporre la compensazione soltanto con riferimento alle spese che siano conseguite ad eccessive pretese o inutili resistenze alla divisione. Normalmente accade che le spese della divisione gravanti sul comproprietario esecutato sono anticipate dal creditore procedente, il quale poi le recupera nel riparto che avverrà in sede esecutiva con il privilegio di cui agli artt. 2755 e 2770 c.c.. Esemplificativamente, graveranno sulla massa le spese di una eventuale consulenza tecnica di ufficio, svolta nel giudizio divisorio, le spese di pubblicità della vendita, gli oneri del delegato ecc. Il giudice della divisione liquida le spese ed i compensi del giudizio di divisione e le pone a carico della massa, per poi assegnare alla procedura esecutiva il ricavato dalla vendita che spetterebbe al comproprietario esecutato.
Loredana Giuliani
Loredana Giuliani
2025-05-14 23:17:30
Numero di risposte: 5
La liquidazione delle spese della divisione giudiziale viene fatta dal giudice nella sentenza che definisce la causa. Di norma, però, i costi sono già stati anticipati dalle parti che li hanno sostenuti. Anche nelle divisioni giudiziali, come in tutte le cause civili, vale il criterio della soccombenza, in base al quale la parte che perde – cioè chi ha visto dichiarare infondate le proprie domande – è condannata a pagare interamente le spese di giudizio. In questo modo, la parte vittoriosa potrà agire nei confronti del soccombente per recuperare l’ammontare delle spese liquidate in sentenza. Se invece, come spesso accade, c’è soccombenza reciproca, il giudice potrà compensare, in tutto o in parte le spese. Con la compensazione le varie voci di spesa rimangono definitivamente addossate in capo a chi le ha sostenute, senza possibilità di ottenere il rimborso dalle altre parti in causa.