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Quando si può licenziare un dipendente in maternità?

Assunta Ferretti
Assunta Ferretti
2025-11-21 10:22:36
Numero di risposte : 27
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Il decreto legislativo n. 151/2001 stabilisce chiaramente che è vietato licenziare le lavoratrici madri dal momento iniziale della gravidanza fino al compimento del primo anno di età del bambino. Questo periodo è considerato sacrosanto, e qualsiasi tentativo di licenziamento durante questo lasso di tempo è automaticamente illegittimo. Le lavoratrici in gravidanza o da poco madri possono essere licenziate in caso di colpa grave, come il comportamento scorretto o, ad esempio, il furto di beni aziendali. Altre situazioni che consentono il licenziamento includono la chiusura effettiva dell’azienda e la scadenza del termine nei contratti a tempo determinato.
Mercedes Moretti
Mercedes Moretti
2025-11-16 04:54:04
Numero di risposte : 23
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L’art. 54 del d.lgs. 151/2001 stabilisce che le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso di tale periodo può presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. Il comma 3, dell’art. 54 del d.lgs. 151/2001 precisa che il divieto di licenziamento delle lavoratrici madri prevede alcune deroghe: a) in caso di colpa grave da parte della lavoratrice, costituente giusta causa per la risoluzione del rapporto di lavoro; b) in caso di cessazione dell'attività dell'azienda cui essa è addetta; c) in caso di ultimazione della prestazione per la quale la lavoratrice è stata assunta o di risoluzione del rapporto di lavoro per la scadenza del termine; d) in caso di esito negativo della prova. In tema di cessazione o chiusura dell'azienda va ricordato che nella recente sentenza di Cassazione n.145151/2018 è stato specificato che tale deroga NON può essere estesa anche al caso di chiusura di un singolo reparto in cui opera la dipendente. In quest’ultimo caso, dunque il licenziamento deve essere considerato illegittimo, ai sensi dell’articolo 54, comma 1 del dlgs. 151 2001.
Artes Bianco
Artes Bianco
2025-11-05 04:29:02
Numero di risposte : 20
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Il dipendente in maternità può essere soggetto a licenziamento nei casi in cui è incorso in provvedimenti disciplinari per colpa grave, oppure in caso di una giusta causa per risolvere il rapporto di lavoro. La legge stabilisce che a partire da quella data e fino a quando il bambino non abbia compiuto il primo anno di età, la dipendente in maternità non è passibile di licenziamento. Innanzitutto è fondamentale comprendere la differenza tra giusta causa e giustificato motivo. Nella prima fattispecie si fanno rientrare quei provvedimenti disciplinari particolarmente gravi che comportano che non possa più esistere un rapporto di fiducia tra datore di lavoro e lavoratore dipendente; in tal caso il datore di lavoro può procedere al licenziamento immediato senza preavviso. Se il datore di lavoro cede la sua attività a terzi in maniera totale, il licenziamento è valido mentre se dovesse procedere alla cessione di un solo ramo d’azienda allora in licenziamento è da ritenersi nullo. Questo perché se il datore di lavoro decide di esternalizzare parte delle sue attività, questa non si può considerare come giusta causa per procedere al licenziamento del dipendente in maternità.
Sue ellen Basile
Sue ellen Basile
2025-10-26 11:51:23
Numero di risposte : 19
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Il licenziamento di una lavoratrice in gravidanza o in maternità è espressamente vietato dalla legge per garantire la stabilità economica e la tutela della salute della madre e del bambino. L’art. 54 del D.Lgs. 151/2001 stabilisce che il licenziamento è vietato: Dal momento in cui inizia la gravidanza. Durante l’intero periodo di congedo di maternità obbligatorio. Fino al compimento di un anno di età del bambino. Nonostante il divieto generale, esistono alcune eccezioni in cui il licenziamento di una lavoratrice in gravidanza o maternità è considerato legittimo: Cessazione dell’attività aziendale. Scadenza di un contratto a tempo determinato. Mancato superamento del periodo di prova. Licenziamento disciplinare per giusta causa.
Elisa Ricci
Elisa Ricci
2025-10-19 04:55:25
Numero di risposte : 23
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Le lavoratrici non possono essere licenziate dall'inizio del periodo di gravidanza fino al termine dei periodi di interdizione dal lavoro previsti dal congedo di maternità, nonché fino al compimento di un anno di età del bambino. Il divieto di licenziamento opera in connessione con lo stato oggettivo di gravidanza, e la lavoratrice, licenziata nel corso del periodo in cui opera il divieto, è tenuta a presentare al datore di lavoro idonea certificazione dalla quale risulti l'esistenza, all'epoca del licenziamento, delle condizioni che lo vietavano. Si ricorda che la disciplina prevede la nullità del licenziamento tranne nei casi di: giusta causa, cessazione dell'attività dell'azienda, termine del contratto a tempo determinato.