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Cosa succede dopo 5 mesi di maternità?

Lisa Milani
Lisa Milani
2025-10-19 06:32:41
Numero di risposte : 35
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Dopo i 5 mesi di maternità obbligatoria, su cui forse non esistono dubbi vista la chiarezza di uno strumento rimasto inalterato da decenni, c’è la possibilità per la madre (ma anche per il padre in alcune circostanze) di utilizzare dei periodi di congedo parentale. Cosa deve fare la mamma dopo i 5 mesi di maternità obbligatoria, ecco le possibilità In totale, il periodo di astensione facoltativa dal lavoro è di 10 mesi. Si può arrivare fino a 11 mesi, ma solo se l’astensione riguarda il padre e se questo sfrutta un periodo di assenza dal lavoro in modo frazionato, ma non inferiore a 3 mesi. La madre può godere di ulteriori 6 mesi di astensione facoltativa dopo i 5 mesi di astensione obbligatoria. Anche il padre ha diritto a 6 mesi, con la possibilità di un mese aggiuntivo come spiegato prima. Prima del 2022, il congedo parentale facoltativo si doveva sfruttare entro i primi 6 anni di vita del bambino, o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia nel caso di figli adottati o in affidamento. Adesso, dopo il D.Lgs. n. 105 del 30 giugno 2022, l’età del figlio fino a quando si può sfruttare il congedo è salita a 12 anni. Per i genitori che hanno terminato il periodo di congedo di maternità dopo il 31 dicembre 2022, con la manovra finanziaria del 2023 si è arrivati a un primo mese di congedo facoltativo con retribuzione pari all’80% dello stipendio, e 8 mesi indennizzati al 30% dello stipendio. Con la manovra entrata in vigore dal 1º gennaio 2024, invece, viene previsto un secondo mese indennizzato con uno stipendio pari all’80% di quello normale, e diventano 7 mesi i mesi di congedo fruibili con indennizzo al 30%. Dopo il congedo parentale facoltativo e i 9 mesi indennizzati alla madre, c’è anche l’ulteriore possibilità di godere di altri mesi indennizzati al 30%, ma solo se il reddito della madre è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo INPS, che nel 2024 è pari a 598,61 euro.
Monica Pellegrini
Monica Pellegrini
2025-10-19 05:08:01
Numero di risposte : 19
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Dopo 5 mesi di maternità, la lavoratrice può tornare al lavoro o avvalersi di ulteriori congedi parentali. Se il contratto scade durante il congedo di maternità, il datore di lavoro non può licenziare la lavoratrice, ma non ha l’obbligo di rinnovare il contratto. L’indennità di maternità è corrisposta anche nei casi di risoluzione del rapporto di lavoro che si verifichino durante i periodi di congedo di maternità. L’INPS corrisponde direttamente l’indennità alla lavoratrice dopo la scadenza del contratto. La lavoratrice deve presentare una doppia domanda per ottenere il pagamento dell’indennità. La normativa tutela anche le lavoratrici il cui rapporto di lavoro cessa prima dell’inizio del congedo di maternità. L’indennità spetta se dalla cessazione del rapporto di lavoro all’inizio del congedo non sono trascorsi più di 60 giorni.
Harry Coppola
Harry Coppola
2025-10-19 04:51:56
Numero di risposte : 23
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Dopo 5 mesi di maternità, la lavoratrice può rientrare al lavoro. La scelta di avvalersi del congedo di maternità flessibile è della lavoratrice. Oltre ad essere un obbligo del datore di lavoro si tratta anche di un diritto indisponibile per la lavoratrice. Novità per la maternità per il 2019 è la possibilità di fruire del congedo obbligatorio nei 5 mesi successivi al parto. Questa possibilità ulteriore è stata introdotta con l’ultima legge di bilancio e stabilisce che le madri lavoratrici possano fruire del congedo obbligatorio di 5 mesi a partire dalla data del parto. Anche in questo caso, come nel precedente congedo flessibile 1+4, vi deve essere una specifica autorizzazione da parte del medico del SSN avallato dal medico competente che attesti l’assenza di rischi per la madre e per il nascituro.