Dopo i 5 mesi di maternità obbligatoria, su cui forse non esistono dubbi vista la chiarezza di uno strumento rimasto inalterato da decenni, c’è la possibilità per la madre (ma anche per il padre in alcune circostanze) di utilizzare dei periodi di congedo parentale.
Cosa deve fare la mamma dopo i 5 mesi di maternità obbligatoria, ecco le possibilità
In totale, il periodo di astensione facoltativa dal lavoro è di 10 mesi.
Si può arrivare fino a 11 mesi, ma solo se l’astensione riguarda il padre e se questo sfrutta un periodo di assenza dal lavoro in modo frazionato, ma non inferiore a 3 mesi.
La madre può godere di ulteriori 6 mesi di astensione facoltativa dopo i 5 mesi di astensione obbligatoria.
Anche il padre ha diritto a 6 mesi, con la possibilità di un mese aggiuntivo come spiegato prima.
Prima del 2022, il congedo parentale facoltativo si doveva sfruttare entro i primi 6 anni di vita del bambino, o entro i 6 anni dall’ingresso in famiglia nel caso di figli adottati o in affidamento.
Adesso, dopo il D.Lgs. n. 105 del 30 giugno 2022, l’età del figlio fino a quando si può sfruttare il congedo è salita a 12 anni.
Per i genitori che hanno terminato il periodo di congedo di maternità dopo il 31 dicembre 2022, con la manovra finanziaria del 2023 si è arrivati a un primo mese di congedo facoltativo con retribuzione pari all’80% dello stipendio, e 8 mesi indennizzati al 30% dello stipendio.
Con la manovra entrata in vigore dal 1º gennaio 2024, invece, viene previsto un secondo mese indennizzato con uno stipendio pari all’80% di quello normale, e diventano 7 mesi i mesi di congedo fruibili con indennizzo al 30%.
Dopo il congedo parentale facoltativo e i 9 mesi indennizzati alla madre, c’è anche l’ulteriore possibilità di godere di altri mesi indennizzati al 30%, ma solo se il reddito della madre è inferiore a 2,5 volte il trattamento minimo INPS, che nel 2024 è pari a 598,61 euro.