Art. 841 c.c.: Cosa stabilisce in merito al diritto di chiudere il fondo?

Alighiero Russo
2025-07-30 09:39:20
Numero di risposte
: 8
Il proprietario può in qualunque tempo chiudere ossia impedire ad estranei l’ingresso al proprio fondo, costruendo recinti o mura. Ai sensi dell’articolo 841 codice civile il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo. La norma mira ovviamente a risolvere i rapporti tra i privati e nulla dice in ordine alla disciplina edilizia e urbanistica. Una prerogativa della proprietà è l’esclusione di terzi dall’accesso al fondo. Nell’ipotesi di fondo gravato da servitù di passaggio, l’esercizio, da parte del proprietario, della facoltà riconosciutagli dall’articolo 841 codice civile di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo per proteggerlo dall’ingerenza di terzi, deve essere esercitato in modo tale che non ne derivi limitazione al contenuto della servitù. Inoltre devono essere adottati mezzi idonei a consentire al titolare della servitù la libera e comoda esplicazione delle prerogative ad essa inerenti. Tutt’al più l’ordinamento può ammettere un disagio minimo e trascurabile. La Cassazione in merito si è premurata di indicare i parametri del bilanciamento tra le due opposte esigenze ugualmente riconosciute come diritti dall’ordinamento: il diritto di chiudere il fondo in ogni tempo; il diritto a un esercizio libero e comodo della servitù. Così la posizione defilata del fondo servente, la mancanza di un impianto citofonico o di altro meccanismo di apertura a distanza, e anche le turbative del proprietario del fondo servente hanno convinto il giudice di legittimità a dichiarare leso il titolare della servitù cui pure erano state consegnate le chiavi del cancello apposto a chiusura. Anche le pronunce favorevoli al proprietario finiscono per ribadire il concetto generale per cui deve essere garantito un transito libero e comodo.

Folco Coppola
2025-07-19 20:27:08
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: 16
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.
La recinzione materiale del fondo agricolo, ai sensi dell'art. 841 c.c., costituisce la più importante espressione dello ius excludendi alios ai fini della prova di un possesso utile ad usucapionem, non essendo sufficiente la mera coltivazione del fondo.
Nell'ipotesi di fondo gravato da servitù di passaggio, l'esercizio, da parte del proprietario, della facoltà riconosciutagli dall'art. 841 c.c. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo per proteggerlo dall'ingerenza di terzi deve essere esercitato in modo tale che non ne derivi limitazione al contenuto della servitù e siano adottati mezzi idonei a consentire al titolare di essa la libera e comoda esplicazione, salvo un minimo e trascurabile disagio, del suo diritto.
Il condomino che abbia acquistato in proprietà esclusiva lo spazio destinato al parcheggio di un autoveicolo, ancorché sito nel locale adibito ad autorimessa comune del condominio, ha facoltà a norma dell'art. 841 c.c. di recintarlo anche con la struttura di un cosiddetto «box», sempre che non gliene facciano divieto l'atto di acquisto o il regolamento condominiale avente efficacia contrattuale e non derivi un danno alle parti comuni dell'edificio ovvero una limitazione al godimento delle parti comuni dell'autorimessa.

Andrea Longo
2025-07-14 12:34:46
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: 13
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.
Codice CivileLIBRO TERZO - Della proprietàTITOLO II - Della proprietàCapo II - Della proprietà fondiariaSezione I - Disposizioni generaliArt. 841
Struttura gerarchica per l'articolo 841 del Codice Civile
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.

Gerlando Monti
2025-07-11 00:32:00
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: 13
Ai sensi dell'art. 841 c.c. il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo. Si tratta di una regola fondamentale nella disciplina del diritto di proprietà, in quanto, come dice la legge, "il proprietario ha diritto di godere e disporre delle cose in modo pieno ed esclusivo, entro i limiti e con l'osservanza degli obblighi stabiliti dall'ordinamento giuridico" (art. 832 c.c.). In tema di servitù di passaggio, rientra nel diritto del proprietario del fondo servente l'esercizio della facoltà di apportare modifiche al proprio fondo e di apporvi un cancello per impedire l'accesso ai non aventi diritto, pur se dall'esercizio di tale diritto possano derivare disagi minimi e trascurabili al proprietario del fondo dominante in relazione alle pregresse modalità di transito. Ne consegue che, ove non dimostrato in concreto dal proprietario del fondo dominante, al quale venga consegnata la chiave di apertura del cancello, l'aggravamento o l'ostacolo all'esercizio della servitù, questi non può pretendere l'apposizione del meccanismo di apertura automatico con telecomando a distanza o di altro similare rimedio, peraltro in contrasto col principio servitus in faciendo consistere nequit. D'altronde divieto d'aggravamento non può arrivare a significare totale impossibilità di utilizzazione del fondo servente da parte del suo proprietario. Così fosse, si arriverebbe a stabilire la sostanzialmente immodificabilità del predio assoggettato alla servitù.

Amos Palumbo
2025-06-28 00:40:09
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: 10
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.

Gennaro Gallo
2025-06-25 04:49:15
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: 13
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.
Chiudere significa impedire ad estranei l’ingresso al fondo, costruendo recinti o mura.
Nell'ipotesi di fondo gravato da servitù di passaggio, l'esercizio, da parte del proprietario, della facoltà riconosciutagli dall'art. 841 c.c. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo deve essere esercitato in modo tale che l'esercizio della servitù di passaggio non venga impedito né reso scomodo.
Spetta al giudice di merito stabilire quali misure, in concreto, risultino più idonee a contemperare l'esercizio dei due diritti, avendo riguardo a tutte le circostanze del caso concreto in relazione allo stato dei luoghi, nonché degli interessi coinvolti e della natura di questi ultimi.
In materia di servitù di passaggio, nel caso in cui il proprietario del fondo servente intenda esercitare la facoltà, prevista dall'art. 841 c.c., di chiudere il fondo per preservarlo dall'ingerenza di terzi, spetta al giudice di merito stabilire in concreto quali misure risultino più idonee a contemperare i due diritti, avendo riguardo al contenuto specifico della servitù, alle precedenti modalità d'esercizio e alla configurazione dei luoghi.

Fatima Gentile
2025-06-13 01:48:17
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: 11
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.
In sostanza il codice civile riconosce il diritto di recintare la proprietà senza limite alcuno.
Gli unici limiti stanno nelle modalità di esecuzione: rispetto dei confini e divieto di compiere atti emulativi.
Il proprietario del terreno che intenda chiuderlo, quindi, dovrà avere rispetto delle norme che disciplinano le distanze dal confine o soddisfare l'eventuale richiesta di comunione del muro, così come di non innalzarlo oltre modo con l'unico scopo di togliere luce ed aria la fondo confinante.
La facoltà del proprietario di recintare il fondo è legittimamente sacrificabile solamente quando ricorrano le condizioni previste dall'ordinamento in funzione di superiori interessi pubblici, dei quali va dato conto nella motivazione attraverso il loro bilanciamento con le opposte ragioni di cui sono portatori i soggetti privati coinvolti.
L'esercizio da parte del proprietario della facoltà che gli deriva dall'articolo 841 c.c. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo per proteggerlo dall'ingerenza di terzi, è consentito anche nell'ipotesi che lo stesso sia gravato da una servitù di passaggio purché non ne derivi limitazione al contenuto della servitù e siano adottati mezzi idonei a consentire al titolare di essa la libera e comoda esplicazione, salvo un minimo e trascurabile disagio, del suo diritto.

Giuseppa Romano
2025-06-12 22:46:50
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: 20
Il diritto del proprietario di chiudere l’immobile di sua proprietà è sacrosanto ed è evidenziato dall’articolo 841 del codice civile che recita: “il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo”.
Il diritto del proprietario di chiudere il suo terreno è previsto dall'articolo 841 del codice civile: “il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo”.
Il proprietario può chiudere la sua proprietà con un sistema di chiusura automatizzato con telecomando, dando una copia del telecomando anche al titolare della servitù.
Sarebbe il caso di rivolgersi al giudice di pace, che in funzione di conciliatore, troverebbe una soluzione condivisa da entrambe le parti in causa.
In fondo il titolare della servitù ha semplicemente diritto di passaggio, non ha diritto di sostituirsi in tutto e per tutto al proprietario del fondo servente; se il passaggio è garantito in tempi ragionevoli, il titolare della servitù non potrà avere mai nulla da eccepire.
Non si tratta tuttavia del reato di molestia, la condotta non ha rilievo penalistico, ma civilistico; si configura una violazione del tuo diritto di chiudere la proprietà, di cui all’articolo 841 del codice civile.
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