Art. 841 c.c.: Cosa stabilisce in merito al diritto di chiudere il fondo?

Fatima Gentile
2025-06-13 01:48:17
Numero di risposte: 5
Il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo.
In sostanza il codice civile riconosce il diritto di recintare la proprietà senza limite alcuno.
Gli unici limiti stanno nelle modalità di esecuzione: rispetto dei confini e divieto di compiere atti emulativi.
Il proprietario del terreno che intenda chiuderlo, quindi, dovrà avere rispetto delle norme che disciplinano le distanze dal confine o soddisfare l'eventuale richiesta di comunione del muro, così come di non innalzarlo oltre modo con l'unico scopo di togliere luce ed aria la fondo confinante.
La facoltà del proprietario di recintare il fondo è legittimamente sacrificabile solamente quando ricorrano le condizioni previste dall'ordinamento in funzione di superiori interessi pubblici, dei quali va dato conto nella motivazione attraverso il loro bilanciamento con le opposte ragioni di cui sono portatori i soggetti privati coinvolti.
L'esercizio da parte del proprietario della facoltà che gli deriva dall'articolo 841 c.c. di chiudere in qualunque tempo il proprio fondo per proteggerlo dall'ingerenza di terzi, è consentito anche nell'ipotesi che lo stesso sia gravato da una servitù di passaggio purché non ne derivi limitazione al contenuto della servitù e siano adottati mezzi idonei a consentire al titolare di essa la libera e comoda esplicazione, salvo un minimo e trascurabile disagio, del suo diritto.

Giuseppa Romano
2025-06-12 22:46:50
Numero di risposte: 8
Il diritto del proprietario di chiudere l’immobile di sua proprietà è sacrosanto ed è evidenziato dall’articolo 841 del codice civile che recita: “il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo”.
Il diritto del proprietario di chiudere il suo terreno è previsto dall'articolo 841 del codice civile: “il proprietario può chiudere in qualunque tempo il fondo”.
Il proprietario può chiudere la sua proprietà con un sistema di chiusura automatizzato con telecomando, dando una copia del telecomando anche al titolare della servitù.
Sarebbe il caso di rivolgersi al giudice di pace, che in funzione di conciliatore, troverebbe una soluzione condivisa da entrambe le parti in causa.
In fondo il titolare della servitù ha semplicemente diritto di passaggio, non ha diritto di sostituirsi in tutto e per tutto al proprietario del fondo servente; se il passaggio è garantito in tempi ragionevoli, il titolare della servitù non potrà avere mai nulla da eccepire.
Non si tratta tuttavia del reato di molestia, la condotta non ha rilievo penalistico, ma civilistico; si configura una violazione del tuo diritto di chiudere la proprietà, di cui all’articolo 841 del codice civile.
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