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Art. 433 c.c.: Cosa stabilisce sugli alimenti?

Oretta Pellegrini
Oretta Pellegrini
2025-07-16 10:56:14
Numero di risposte : 12
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L'art. 433 c.c. stabilisce che quando una persona si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, può citare in giudizio, nell'ordine, il coniuge, i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali. Il soggetto che si trovi in stato di bisogno, nei confronti di coloro che sono indicati dall'art. 433 c.c., può richiedere gli alimenti. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, l’obbligo alimentare del convivente è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle. In caso di cessazione della convivenza di fatto il convivente può richiedere al giudice di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Kayla Bernardi
Kayla Bernardi
2025-07-09 01:56:05
Numero di risposte : 14
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All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. Nel codice civile, le parole: «figli legittimi» e «figli naturali», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «figli».
Valentina Ferri
Valentina Ferri
2025-06-29 00:17:55
Numero di risposte : 11
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L’art. 433 del codice civile determina in modo tassativo e progressivo i soggetti obbligati agli alimenti. Il primo soggetto in grado di adempiere solleva gli altri dalla medesima obbligazione. I presupposti dell'obbligazione alimentare, indicati dall’art. 438 c.c., sono lo stato di bisogno del richiedente e l'impossibilità per quest'ultimo di provvedere al proprio mantenimento. In presenza di tali presupposti, l'obbligazione alimentare sorge ex lege, indipendentemente dalla volontà del soggetto obbligato. L’art. 441 c.c. regolamenta l’ipotesi in cui vi siano più obbligati nel medesimo grado, tutti devono concorrere alla prestazione stessa, ciascuno in proporzione delle proprie condizioni economiche. Se nessuno degli obbligati in grado anteriore sia in condizione di prestare gli alimenti, l'obbligazione stessa è posta in tutto o in parte a carico delle persone chiamate in grado posteriore. L’obbligo giuridico di prestare gli alimenti costituisce il presupposto del reato: in assenza di tale obbligo il reato non sussiste.
Federica Ferrari
Federica Ferrari
2025-06-22 21:10:14
Numero di risposte : 13
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In tema di oneri deducibili dal reddito delle persone fisiche, il titolare dell'impresa familiare che versi contributi previdenziali nell'interesse dei collaboratori ha soltanto diritto di rivalsa nei confronti del beneficiato, potendo invece portare in deduzione il relativo importo unicamente nelle ipotesi in cui il collaboratore sia un familiare indicato nell'art. 433 c.c. e a condizione che sia persona a suo carico. L'art. 433 c.c. indica i familiari che possono essere considerati a carico ai fini della deduzione dei contributi previdenziali. Il diritto agli alimenti esula dall'ambito dei rapporti familiari, sottraendosi quindi ai principi d'ordine pubblico che investono la loro disciplina. Il diritto agli alimenti è legato alla prova non solo dello stato di bisogno, ma anche dell'impossibilità da parte dell'alimentando di provvedere in tutto o in parte al proprio sostentamento mediante l'esplicazione di attività lavorativa. Lo stato di bisogno, quale presupposto del diritto agli alimenti previsto dall'art. 438 cod. civ., esprime l'impossibilità per il soggetto di provvedere al soddisfacimento dei suoi bisogni primari.
Simona Riva
Simona Riva
2025-06-12 03:25:07
Numero di risposte : 8
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All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine seguente: 1) il coniuge; 2) i figli legittimi o legittimati e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.