Nonni responsabili? Mantenimento nipoti: quando scatta?

Morgana Galli
2025-07-17 04:27:06
Numero di risposte
: 14
L’art. 316 bis Cod. civ. àncora l’obbligo dei nonni di partecipare al mantenimento dei nipoti al caso in cui i genitori non abbiano mezzi sufficienti per provvedervi.
Ciò vuol dire che ove i genitori si sottraggano volontariamente al mantenimento, non si potrà ricorrere nei confronti dei nonni, ma si dovranno attivare gli strumenti ordinari di tutela esecutiva diretta utilizzabili contro i genitori inadempienti.
Nonostante il dato letterale della norma, parte della giurisprudenza riconosce come ammissibile l’azione verso gli ascendenti anche in caso di inadempimento volontario da parte dei genitori, non sprovvisti dei mezzi necessari.
La Cassazione, con la Sentenza n. 13345 del 16 maggio 2023, afferma che l’obbligo di mantenimento dei figli minori spetta in primo luogo, ossia in via primaria e integrale ai genitori.
L’obbligo degli ascendenti, al contrario, è meramente sussidiario e origina solo nel caso in cui i genitori non siano in grado di adempiere ai propri obblighi.
Ai fini dell’esperibilità dell’azione nei confronti dei nonni, la Corte sottolinea la necessità che il genitore inadempiente, nel caso specifico il padre, abbia ricevuto una condanna in sede penale per sottrazione agli obblighi di mantenimento e che l’altro genitore, la madre, non sia in grado di provvedere al mantenimento dei figli con le proprie sole risorse.
La Cassazione risponde sottolineando che è sufficiente che, da un lato, il padre sia stato condannato per inadempimento e che, dall’altro lato, la madre non sia in grado di provvedere al mantenimento della figlia con le proprie sole risorse.
Ricorrendo tali condizioni, è evidente che le esigenze di vita dei figli non possono essere soddisfatte solo dalla madre e che, pertanto, i nonni sono tenuti al loro contributo.
Tale Sentenza, dunque, da un lato, conferma la natura sussidiaria ed indiretta dell’obbligo dei nonni mantenimento nipoti; dall’altro lato, ammette l’azione diretta nei confronti dei nonni.
Una azione diretta che non è necessariamente subordinata all’esperimento di tutti i rimedi di legge per ottenere il contributo, essendo -al fine di fornire la prova dell’inadempimento- sufficiente la condanna penale per sottrazione agli obblighi di mantenimento.

Alessandra Neri
2025-07-10 09:08:35
Numero di risposte
: 10
Il primo comma dell’art. 316 bis c.c. letteralmente dispone: “I genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli”.
Impossibilità oggettiva da parte di entrambi i genitori di provvedere al mantenimento della prole.
Abbandono della prole da parte di entrambi i genitori.
Inadempienza (volontaria e non) di uno dei genitori ed incapacità dell’altro genitore di provvedere da solo al mantenimento dei figli, sfruttando tulle le risorse reddituali, patrimoniali e la capacità lavorativa.
L’obbligo degli ascendenti di concorrere al mantenimento dei nipoti è pertanto subordinato e sussidiario, rispetto a quello, primario, dei genitori, perché sorge solo nell’eventualità in cui entrambi i genitori non dispongano di mezzi sufficienti, non potendo il genitore che sia in grado di mantenere i figli, rivolgersi ai nonni, per il solo fatto che l’altro genitore non dia il proprio contributo al mantenimento degli stessi.
I responsabili primari ed esclusivi del mantenimento dei figli, legittimi o naturali, sono i genitori: se pertanto uno dei due non voglia o non possa adempiere al proprio dovere, l’altro deve far fronte per intero alle loro esigenze.
L’insufficienza dei mezzi ammette anche un’integrazione parziale: l’obbligazione può essere adempiuta in concorso con quella dei genitori ed essere con loro ripartita in base alle rispettive sostanze.
È sufficiente a tal fine che si verifichi un apporto contributivo inadeguato da parte del nucleo genitoriale, perché gli ascendenti possano essere chiamati al loro intervento economico in via, suppletiva e complementare.

Clea Pagano
2025-06-28 04:58:59
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: 8
La recente sentenza della Cassazione tratta della responsabilità dei nonni nel mantenimento del nipote quando il genitore è incapace di far fronte a tale compito.
La sentenza ribadisce con fermezza l’importanza dell’articolo 316 bis del Codice Civile.
Questo articolo sancisce che, quando i genitori si trovano a corto di mezzi, sono gli altri ascendenti a dover tirare fuori le frecce dall’arsenale economico.
In parole più semplici, se i genitori non riescono ad assicurare il necessario supporto finanziario ai propri pargoli, sono chiamati in causa nonni e parenti più stretti, pronti a scendere in campo per sopperire a tale mancanza.
La natura sussidiaria dell’obbligo è evidenziata, sottolineando che va ad integrare le cure genitoriali in termini economici/affettivi.
La valutazione comparativa della situazione patrimoniale e reddituale di tutti gli obbligati diventa un elemento cruciale.
La nonna paterna, beneficiaria di un’eredità favorevole, si afferma come il punto di riferimento responsabile quando il padre si trova in difficoltà economica.
L’obbligazione solidaristica e proporzionale di tutti gli ascendenti di pari grado, indipendentemente da chi abbia creato la situazione di insufficienza economica, è stata già sancita nel 2022.

Michela Monti
2025-06-22 07:24:25
Numero di risposte
: 8
L’obbligo degli ascendenti non è una sorta di “surroga”, ma si configura come responsabilità sussidiaria, ossia si applica «nel caso in cui le esigenze complessive dei minori non vengano soddisfatte per intero da parte dei soggetti obbligati in via principale e cioè i genitori».
L’obbligo di mantenimento dei figli minori ex art. 148 c.c. spetta primariamente e integralmente ai loro genitori sicché, se uno dei due non possa o non voglia adempiere al proprio dovere, l’altro, nel preminente interesse dei figli, deve far fronte per intero alle loro esigenze con tutte le sue sostanze patrimoniali e sfruttando tutta la propria capacità di lavoro, salva la possibilità di convenire in giudizio l’inadempiente per ottenere un contributo proporzionale alle condizioni economiche globali di costui.
Pertanto, l’obbligo degli ascendenti di fornire ai genitori i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli – che investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori – va inteso non solo nel senso che l‘obbligazione degli ascendenti è subordinata e, quindi, sussidiaria rispetto a quella, primaria, dei genitori, ma anche nel senso che agli ascendenti non ci si possa rivolgere per un aiuto economico per il solo fatto che uno dei due genitori non dia il proprio contributo al mantenimento dei figli, se l’altro genitore è in grado di mantenerli.
Sussistono perciò tutti i presupposti perché la donna potesse pretendere il contributo dai suoi suoceri, la cui condizione economica era sicuramente adeguata a tal fine, essendo essi percettori di pensione e proprietari di immobili.
Da ciò consegue che, in questa situazione, le esigenze di vita della minore non possono essere soddisfatte solo dalla madre, e pertanto i nonni, la cui posizione economica viene adeguatamente ricostruita dal giudice del merito, sono tenuti al loro contributo.

Omar Grassi
2025-06-12 13:10:06
Numero di risposte
: 10
L’obbligo dei nonni è subordinato al verificarsi di due condizioni fondamentali: impossibilità economica reale dei genitori e esaurimento delle possibilità di recupero dal genitore inadempiente. L’obbligazione degli ascendenti scatta solo se entrambi i genitori si trovano in una situazione di effettiva incapacità economica. Questo significa che l’inadempimento non deve essere volontario, ma derivare da una concreta mancanza di mezzi. La richiesta di contributo deve essere equamente suddivisa tra tutti gli ascendenti disponibili, proporzionalmente alle loro capacità economiche. La giurisprudenza ha chiarito che l’obbligo dei nonni non sorge qualora uno dei genitori possegga risorse sufficienti oppure non sfrutti le potenzialità lavorative a sua disposizione. I nonni possono essere coinvolti solo come extrema ratio, ovvero quando ogni altra soluzione è stata tentata senza successo. L’obbligo di mantenimento a carico dei nonni cessa nel momento in cui i genitori tornano a essere economicamente autosufficienti.

Loretta Gatti
2025-06-12 10:34:37
Numero di risposte
: 9
La risposta è sì, purché ricorrano determinate condizioni.
Il codice civile prevede, all'art. 316 bis, in primo luogo, che i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo.
La norma statuisce che, quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, gli altri ascendenti, in ordine di prossimità, sono tenuti a fornire ai genitori stessi i mezzi necessari affinché possano adempiere i loro doveri nei confronti dei figli.
La legge individua una responsabilità sussidiaria dei nonni, che hanno un dovere di mantenere i nipoti, ma solo nel caso di impossibilità economica dei genitori.
Non è possibile richiedere l'assegno di mantenimento ai nonni qualora, nonostante l'inadempimento dell'ex-coniuge, il genitore tenuto a ricevere l'assegno abbia comunque capacità economiche adeguate a mantenere il figlio.
La Corte di Cassazione ha specificato che, per ravvisare l'esistenza dell'obbligazione sussidiaria degli ascendenti, non basta l'inadempimento di un genitore, ma occorre che tale inadempimento sia dovuto a una mancanza di mezzi e non alla volontà del genitore di sottrarsi ai propri primari obblighi.
La Suprema Corte ha altresì specificato che l'obbligo gravante sugli ascendenti ex art. 316-bis c.c. investe contemporaneamente tutti gli ascendenti di pari grado di entrambi i genitori e non costituisce una mera surroga del dovere gravante sul genitore.
Nel caso si voglia richiedere il mantenimento ai nonni, si dovrà agire nei confronti di tutti quelli in vita, e non semplicemente dei genitori del padre o della madre inadempiente.
Inoltre, è possibile che il contributo richiesto agli ascendenti sia solo parziale, qualora siano chiamati soltanto ad un'integrazione della somma occorrente per le necessità primarie dei nipoti.
Considerando che, appunto, presupposto per l'obbligo di adempimento degli ascendenti è che i genitori non abbiano possibilità economica per provvedere al mantenimento dei figli, nel caso in cui i nonni siano tenuti a versare il mantenimento, tale dovere cessa qualora la situazione muti e i genitori siano in grado di provvedere alla prole.

Jacopo Ferrari
2025-06-12 09:06:11
Numero di risposte
: 8
La legge prevede un possibile intervento degli ascendenti, inclusi i nonni nel mantenimento dei nipoti. L’articolo 316-bis del Codice Civile stabilisce che i genitori devono provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle loro disponibilità economiche e capacità lavorative. Quando i genitori non hanno mezzi sufficienti, l’obbligo di mantenimento si estende agli ascendenti, ovvero ai nonni, in ordine di prossimità.
Questo principio sottolinea la natura sussidiaria dell’obbligo di mantenimento dei nonni. Ciò significa che tale obbligo scatta solo se entrambi i genitori si trovano in una condizione di comprovata impossibilità economica.
La Corte di cassazione, con l’ordinanza n. 28446/2023, ha chiarito che non è sufficiente il mancato adempimento di uno dei genitori: deve essere dimostrata la mancanza di mezzi economici da parte di entrambi.
Per richiedere il supporto economico dei nonni all’obbligo mantenimento nipoti, devono sussistere precise condizioni:
Incapacità economica di entrambi i genitori: l’obbligo dei nonni è subordinato alla prova che entrambi i genitori non siano in grado di adempiere ai propri doveri per mancanza di mezzi economici.
Deve essere dimostrato che i nipoti versano in uno stato di necessità e che i genitori non sono in grado di far fronte alle loro esigenze, neanche con l’aiuto di eventuali redditi derivanti da attività lavorative.
La Corte di cassazione ha ribadito che l’obbligo dei nonni è una responsabilità eccezionale e limitata. Gli ascendenti possono essere chiamati a intervenire solo quando:
Esistono condizioni di reale necessità per i minori;
I genitori non hanno la possibilità di adempiere al loro dovere, non per volontà, ma per effettiva mancanza di mezzi economici.
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