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Art. 433 c.c.: Cosa stabilisce l'obbligo alimentare?

Kristel Ferretti
Kristel Ferretti
2025-06-12 12:09:12
Numero di risposte: 4
L'obbligazione alimentare legale è l'obbligazione cui sono tenute alcune persone a causa di vincoli familiari: essa trova la propria fonte nella legge. All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine: 1) il coniuge; 2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; 3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; 4) i generi e le nuore; 5) il suocero e la suocera; 6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali. La norma elenca in via tassativa i soggetti sui quali gravano gli obblighi alimentari, comprendendo anche il convivente e la parte dell'unione civile. L'alimentando non è tenuto a rispettare l'ordine previsto, potendo invece rivolgersi anche a un obbligato inferiore qualora offrisse maggiori garanzie.
Adriano Ferrari
Adriano Ferrari
2025-06-12 10:40:54
Numero di risposte: 5
L'obbligo alimentare è stabilito dall'art. 433 c.c. Quando una persona si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento può citare in giudizio, nell'ordine: il coniuge; i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi; i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti; i generi e le nuore; il suocero e la suocera; i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali per ottenere una sentenza che obblighi uno o più di loro al versamento in suo favore di un contributo proporzionato ai suoi bisogni e alla capacità economica di chi deve prestare gli alimenti. Il soggetto che si trovi in stato di bisogno, nei confronti di coloro che sono indicati dall'art. 433 c.c. In caso di cessazione della convivenza di fatto - come regolata dalla Legge 76 del 2016 - il convivente può richiedere al giudice di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento. Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, l’obbligo alimentare del convivente è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.