Art. 433 c.c.: Cosa stabilisce l'obbligo alimentare?

Marianna Marchetti
2025-07-20 08:20:38
Numero di risposte
: 13
Gli alimenti legali sono prestazioni di assistenza materiale dovute per legge alla persona che si trova in stato di bisogno economico.
Il diritto che ne consegue è un diritto personalissimo, intrasmissibile, irrinunciabile ed imprescrittibile, inalienabile ed impignorabile.
Deve precisarsi come l’obbligo gravi in primis in capo al donatario, ed anche – nel solo caso di adozione di persone maggiori d’età – in capo all’adottante.
L’obbligo alimentare perdura finché vi è il matrimonio, quindi anche in caso di separazione.
In caso di divorzio esso viene a cessare, ma potrà essere sostituito dall’assegno divorzile.
All’obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
il coniuge, i figli legittimi o legittimati o naturali o adottivi anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi, anche naturali, i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi, gli adottanti, i generi e le nuore, il suocero e la suocera, i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.

Antonia Marchetti
2025-07-14 06:16:55
Numero di risposte
: 18
L’articolo 433 del nostro Codice di diritto civile statuisce che al versamento degli alimenti sono tenuti, nell’ordine:
il coniuge;
i figli [legittimi o legittimati o naturali o adottivi] anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi [, anche naturali];
i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
i generi e le nuore;
il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
Appare evidente come sussista, dunque, una vera e propria gerarchia tra i soggetti obbligati alla prestazione degli alimenti: tale scala gerarchica è stata definita dal legislatore tenendo conto dell’intensità del vincolo sussistente tra i membri del gruppo familiare e l’alimentando.
Si tratta di una prestazione di carattere assistenziale materiale che trova il proprio fondamento nel principio di solidarietà che coinvolge i membri della famiglia e che deve essere effettuata da un soggetto obbligato.
Per disposizione di legge, il soggetto obbligato all’interno del gruppo famigliare deve quest’obbligo di contribuzione a favore della persona che si trova in uno stato di bisogno economico.

Marianna De Angelis
2025-07-07 02:26:18
Numero di risposte
: 12
L’art. 433 c.c. stabilisce che i figli sono soggetti all’obbligo di prestare gli alimenti nei confronti dei genitori che si trovino in stato di bisogno.
All’art. 438 c.c., poi, si evidenzia come “gli alimenti possono essere chiesti solo da chi versa in istato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Essi devono essere assegnati in proporzione del bisogno di chi li domanda e delle condizioni economiche di chi deve somministrarli.
Non devono tuttavia superare quanto sia necessario per la vita dell'alimentando, avuto però riguardo alla sua posizione sociale.
Il nostro ordinamento, dunque, prevede che i figli siano obbligati a contribuire alla spese alimentari del proprio genitore in stato di bisogno, in proporzione al bisogno del richiedente, ma anche della situazione economica e patrimoniale dei soggetti tenuti agli alimenti.

Riccardo Ferrari
2025-07-02 02:23:06
Numero di risposte
: 19
L'obbligo alimentare permane anche in alcuni casi in cui la convivenza è venuta a cessare, in particolare permane tra coniugi separati in via consensuale o giudiziale, salvo l’addebito.
La norma elenca, tassativamente, i soggetti su cui gravano gli obblighi alimentari.
Tra i fratelli tenuti agli alimenti rientrano quelli il cui rapporto deriva dall’adozione piena, l’obbligo sussiste per i figli nati nel matrimonio, nonché per i figli nati fuori del matrimonio, anche di uno stesso genitore.
Fermo restando, in linea di principio, che i genitori hanno l’obbligo di mantenere i figli, anche maggiorenni, fino a quando essi non conseguano l’autonomia economica.
La circostanza che la pretesa alimentare sia rivolta nei confronti di un fratello non comporta la sua infondatezza, ma solo la determinazione del relativo importo nella misura dello stretto necessario, ai sensi dell'art. 439 cod. civ.

Donato Marini
2025-06-25 20:52:11
Numero di risposte
: 14
L'art. 433 c.c. indica le persone tenute agli alimenti, stabilendone l'ordine relativo, la cui elencazione è tassativa e progressiva e, dunque, il primo soggetto in grado di adempiere esclude gli altri, atteso che la ratio di tale previsione si trova nell'intensità decrescente del vincolo di parentela o di affinità.
Ai sensi dell'art. 433 c.c., i soggetti obbligati alla prestazione alimentare sono il coniuge e le persone legate al soggetto richiedente da rapporto di parentela o di affinità.
L'ex coniuge, a carico del quale non sia stato disposto alcun assegno divorzile, può essere chiamato in causa ai sensi dell'art. 433 c.c. e solo dopo aver chiamato in causa l'ex coniuge, l'alimentando potrà rivolgere richieste ai soggetti successivamente elencati dall'art. 433 c.c.

Kristel Ferretti
2025-06-12 12:09:12
Numero di risposte
: 14
L'obbligazione alimentare legale è l'obbligazione cui sono tenute alcune persone a causa di vincoli familiari: essa trova la propria fonte nella legge.
All'obbligo di prestare gli alimenti sono tenuti, nell'ordine:
1) il coniuge;
2) i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
3) i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
4) i generi e le nuore;
5) il suocero e la suocera;
6) i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali.
La norma elenca in via tassativa i soggetti sui quali gravano gli obblighi alimentari, comprendendo anche il convivente e la parte dell'unione civile.
L'alimentando non è tenuto a rispettare l'ordine previsto, potendo invece rivolgersi anche a un obbligato inferiore qualora offrisse maggiori garanzie.

Adriano Ferrari
2025-06-12 10:40:54
Numero di risposte
: 18
L'obbligo alimentare è stabilito dall'art. 433 c.c.
Quando una persona si trova in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento può citare in giudizio, nell'ordine:
il coniuge;
i figli, anche adottivi, e, in loro mancanza, i discendenti prossimi;
i genitori e, in loro mancanza, gli ascendenti prossimi; gli adottanti;
i generi e le nuore;
il suocero e la suocera;
i fratelli e le sorelle germani o unilaterali, con precedenza dei germani sugli unilaterali per ottenere una sentenza che obblighi uno o più di loro al versamento in suo favore di un contributo proporzionato ai suoi bisogni e alla capacità economica di chi deve prestare gli alimenti.
Il soggetto che si trovi in stato di bisogno, nei confronti di coloro che sono indicati dall'art. 433 c.c.
In caso di cessazione della convivenza di fatto - come regolata dalla Legge 76 del 2016 - il convivente può richiedere al giudice di ricevere dall’altro convivente gli alimenti qualora versi in stato di bisogno e non sia in grado di provvedere al proprio mantenimento.
Ai fini della determinazione dell’ordine degli obbligati ai sensi dell’articolo 433 del codice civile, l’obbligo alimentare del convivente è adempiuto con precedenza sui fratelli e sorelle.
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