Figli PMA: quali diritti legali hanno?

Giacomo Rinaldi
2025-06-13 10:12:25
Numero di risposte: 7
I bambini nati a seguito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti nella coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime.
Pertanto, attualmente sono ammesse entrambe le forme di procreazione medicalmente assistita, omologa ed eterologa, nei casi di coppie sposate o conviventi affette da sterilità o infertilità non curabili o di coppie fertili ma portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili.
Il meccanismo più immediato per tutelare tutti i soggetti coinvolti nella pratica della maternità surrogata sarebbe, previo vaglio del giudice sul best interest del minore, la trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero e recante l’indicazione di entrambi i genitori, quello biologico e quello internazionale.
Tuttavia, risulta consentito, per il genitore internazionale, soltanto l’accesso all’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), L. 184/1983, che tuttavia, pur costituendo un valido strumento di tutela, non risulta però idoneo ad abbracciare la multiformità delle situazioni giuridiche connesse alla pratica della maternità surrogata.
Per questo motivo è necessario che il legislatore intervenga con una riforma organizza della materia, eventualmente creando, accanto all’adozione non legittimante, un istituto che riconosca e tuteli efficacemente e globalmente il minore nato attraverso una maternità surrogata.