Figli PMA: quali diritti legali hanno?

Sebastiano Rizzo
2025-06-28 04:38:08
Numero di risposte
: 9
Nell’ipotesi di nascita in seguito a procreazione medicalmente assistita realizzata all’estero da parte di una coppia di donne con utilizzo del gamete femminile proveniente dalla madre non gestante il legame genetico fra madre e figlio è irrilevante.
È parimenti irrilevante che entrambe le parti della coppia dello stesso sesso abbiano espresso un consenso equivalente a quello previsto dall’art. 6 della legge n. 40 del 2004.
In caso di coppia omosessuale non debbono applicarsi difatti le disposizioni fondamentali e generali in tema di genitorialità da p.m.a. contenute negli artt. 6, 8, 9 legge cit., che disciplinano lo status del minore nato da p.m.a. stabilendo che il medesimo è figlio della «coppia» che ha espresso il relativo consenso, le quali non operano nei confronti dei figli nati da coppie omosessuali che abbiano fatto ricorso a pratiche di p.m.a. all’estero.
Non può essere accolta la domanda di rettificazione dell’atto di nascita di un minore nato in Italia, mediante l’inserimento del nome della madre intenzionale accanto a quello della madre biologica, sebbene la prima avesse in precedenza prestato il proprio consenso alla pratica della procreazione medicalmente assistita eseguita all’estero, poiché nell’ordinamento italiano vige, per le persone dello stesso sesso, il divieto di ricorso a tale tecnica riproduttiva.
Non può essere accolta la domanda di rettificazione dell’atto di nascita di un minore nato in Italia, mediante l’inserimento del nome della madre intenzionale accanto a quello della madre biologica, sebbene la prima avesse in precedenza prestato il proprio consenso alla pratica della procreazione medicalmente assistita eseguita all’estero, poiché nell’ordinamento italiano vige, per le persone dello stesso sesso, il divieto di ricorso a tale tecnica riproduttiva.

Erminio Bellini
2025-06-26 09:45:14
Numero di risposte
: 9
I figli PMA hanno il diritto di essere riconosciuti all’anagrafe italiana da entrambi i genitori, indipendentemente dalla tecnica procreativa impiegata.
La Corte Costituzionale già con le sentenze n. 32 e 33 del 2021 aveva lanciato un monito al legislatore italiano invitandolo a colmare questi vuoti di tutela.
L’unico ed effettivo strumento di tutela da attuare non può che essere il riconoscimento dello status di figlio.
La Corte di Cassazione aveva da lungo tempo suggerito la strada dell’adozione in casi particolari per il genitore non biologico e la Consulta ne aveva ampliato l’ambito di applicazione con sentenza n. 79 del 28.03.2022 estendendo gli effetti dell’adozione in casi particolari anche al rapporto civile tra l’adottato e i parenti dell’adottante, ma tale strumento non è comunque idoneo a garantire una tutela sufficiente al minore alla stregua dei principi CEDU di cui all’art. 8 e art. 14.
Si auspica che i Sindaci italiani, sulla scorta della risoluzione del Parlamento Europeo, riprendano l’attività di trascrizione e iscrizione degli atti di nascita di tutti i bambini per cui ne venga fatta richiesta.
Tale azione costituisce una violazione diretta dei diritti dei minori, quali elencati nella Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza del 1989.
Il figlio di una coppia omogenitoriale, secondo questa impostazione, potrebbe essere riconosciuto esclusivamente dal genitore biologico, rimanendo legalmente estraneo al genitore intenzionale e conseguentemente privato di tutti i diritti esercitabili nei confronti di quest’ultimo.

Giacomo Rinaldi
2025-06-13 10:12:25
Numero di risposte
: 9
I bambini nati a seguito delle tecniche di procreazione medicalmente assistita hanno lo stato di figli nati nel matrimonio o di figli riconosciuti nella coppia che ha espresso la volontà di ricorrere alle tecniche medesime.
Pertanto, attualmente sono ammesse entrambe le forme di procreazione medicalmente assistita, omologa ed eterologa, nei casi di coppie sposate o conviventi affette da sterilità o infertilità non curabili o di coppie fertili ma portatrici di gravi malattie genetiche trasmissibili.
Il meccanismo più immediato per tutelare tutti i soggetti coinvolti nella pratica della maternità surrogata sarebbe, previo vaglio del giudice sul best interest del minore, la trascrizione dell’atto di nascita formato all’estero e recante l’indicazione di entrambi i genitori, quello biologico e quello internazionale.
Tuttavia, risulta consentito, per il genitore internazionale, soltanto l’accesso all’adozione in casi particolari ex art. 44, lett. d), L. 184/1983, che tuttavia, pur costituendo un valido strumento di tutela, non risulta però idoneo ad abbracciare la multiformità delle situazioni giuridiche connesse alla pratica della maternità surrogata.
Per questo motivo è necessario che il legislatore intervenga con una riforma organizza della materia, eventualmente creando, accanto all’adozione non legittimante, un istituto che riconosca e tuteli efficacemente e globalmente il minore nato attraverso una maternità surrogata.
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