:

Azione di rivendicazione ereditaria: di cosa si tratta?

Alighieri Longo
Alighieri Longo
2025-07-03 06:49:13
Numero di risposte : 4
0
La petizione ereditaria è un’azione disciplinata dall’articolo 533 del Codice civile per adempiere a due funzioni: Il riconoscimento del titolo di erede. La condanna per il recupero dei beni. La funzionalità della petizione ereditaria è perciò molto stringente, in quanto può essere esercitata esclusivamente da un erede e soltanto nei confronti di un soggetto che possiede dei beni ereditari senza alcun titolo, oppure proclamandosi erede. La petizione ereditaria risulta, però, molto utile nel caso in cui l’erede non riuscisse ad appropriarsi della quota ereditaria, che sia legittima o testamentaria. La petizione ereditaria può essere esercitata esclusivamente per rivendicare una quota ereditaria o i beni che fanno parte della successione. La petizione è utilizzabile soltanto contro i possessori, mentre per i detentori sono previste soluzioni differenti a seconda dei casi. Il possesso, in particolare, si può definire come la disponibilità materiale di un bene da parte di una persona che si comporta in tutto e per tutto come proprietario. Con la petizione ereditaria è possibile agire soltanto contro i possessori, per ottenere la restituzione di quanto spettante. Ai fini della petizione dell’eredità, l’erede deve promuovere l’azione tramite il suo avvocato, senza limiti di tempo purché non ci sia stata usucapione, e dimostrare semplicemente i requisiti fondamentali: La sua condizione di erede. L’appartenenza del bene o della quota alla successione.
Lorenzo Negri
Lorenzo Negri
2025-06-24 22:02:22
Numero di risposte : 6
0
La petizione ereditaria è il mezzo processuale attraverso cui chiunque affermi di essere erede può chiedere il riconoscimento della qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza alcun titolo, al fine di ottenere la restituzione dei beni stessi. Nel diritto italiano, la petizione di eredità si ha quando l'erede che ha accettato l'eredità, ha diritto di essere immesso nel patrimonio ereditato contro chi lo possiede senza avere titolo. L'azione di petizione di eredità è imprescrittibile, salvi gli effetti dell'usucapione che altri abbiano a maturare sui beni ereditari, pertanto chi si ritiene erede deve appunto dimostrare di essere erede ed avere diritto a subentrare al de cuius nella proprietà di quel bene. La petizione di eredità, come la rivendicazione, ha carattere reale. Legittimato attivo all'esperimento del rimedio giudiziale in questione è quindi chiunque pretenda di essere erede. Legittimato passivo è colui che contesta la qualità di erede e possegga i beni ereditari, ovvero possegga i beni ereditari senza un titolo di legittimazione. L'azione è esperibile erga omnes.
Clodovea Bellini
Clodovea Bellini
2025-06-24 20:37:58
Numero di risposte : 7
0
L’azione di petizione è prevista dall’art. 533 del Codice civile, il quale recita: “l’erede può chiede il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possiede tutti o parte dei beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi”. È subito evidente una prima grande differenza con l’azione di riduzione: l’azione di petizione spetta agli eredi (tutti) a prescindere dal fatto che rivestano o meno anche la qualifica di legittimari. L’azione di petizione presuppone quindi l’accertamento della qualità di erede in capo a chi agisce e a tale riconoscimento si accompagna la domanda di condanna alla restituzione di uno/più beni ereditari posseduti da chiunque, a titolo di erede o senza alcun titolo. Secondo l’orientamento giurisprudenziale prevalente, anche i creditori dell’erede possono esperire l’azione di petizione in via surrogatoria. Quanto all’onere della prova, colui che agisce è tenuto a provare la morte del de cuius, la sua qualità di erede e la circostanza che i beni oggetto di contesa appartenessero al compendio ereditario. L’azione di petizione ad un primo sguardo presenta certamente alcune somiglianze con la generale azione di rivendica (ex art. 948 c.c.). Tuttavia tra le due azioni è ravvisabile una netta differenza: con l’azione di rivendica non viene contestata la qualità di erede ma lo stesso diritto di proprietà “originario” del de cuius sui beni ereditari.
Eusebio Sorrentino
Eusebio Sorrentino
2025-06-24 17:46:20
Numero di risposte : 7
0
L’azione di petizione ereditaria è un’azione con la quale l’erede può domandare il riconoscimento della sua qualità ereditaria, contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi. L’azione di petizione ereditaria è volta al riconoscimento giudiziale della propria qualità di erede nei confronti di chi vi si opponga possedendo i beni ereditari. La petizione di eredità è disciplinata all’articolo 533 del codice civile. L’azione di petizione ereditaria si differenzia dall’azione di rivendica poiché contrariamente alla rei vindicatio, questa non è finalizzata a discutere il titolo in base al quale il de cuius aveva il possesso dei beni ereditari. Bensì, ha per oggetto gli elementi costitutivi dell’asse ereditario. Ne consegue, da quanto sopra, che colui che ha la legittimazione attiva può limitarsi a provare la propria qualità di erede, e la circostanza che i beni fossero compresi nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione. L’azione di petizione ereditaria è volta al riconoscimento giudiziale della propria qualità di erede nei confronti di chi vi si opponga possedendo i beni ereditari.