Di contro, l’azione petitoria si basa sull’affermazione dello ius possidendi e domanda la dimostrazione del diritto di proprietà, dello ius possidendi.
Lo scopo delle azioni possessorie è evidentemente quello di far rientrare il possessore nella disponibilità del bene mediante la dimostrazione della preesitente situazione di fatto, mentre l’azione di rivendicazione domanda al proprietario che vuole rivendicare, la dimostrazione del diritto di proprietà.
L’azione di rivendicazione punta così a ricongiungere il possesso alla proprietà.
Di contro, legittimato passivo sarà colui che è detentore o possessore attuale della cosa, ovvero colui che dispone della facultas restituendi.
Si ricorda che l’azione può anche essere diretta nei confronti del detentore che abbia ottenuto la consegna della cosa in base a un rapporto contrattuale dallo stesso richiedente / rivendicante, ove quest’ultimo, invece di avvalersi della cessazione del predetto rapporto e dell’obbligo di restituzione in esso compreso, intende invece conseguire il riconoscimento del suo diritto di proprietà e il recupero del possesso.
Insomma, come risulta già evidente, l’azione di rivendicazione può essere esercitata da colui che afferma di essere proprietario della cosa senza limite di tempo.
Per quanto attiene invece il carattere reale dell’azione di rivendicazione, tale deve intendersi come la possibilità di esercitare l’azione nei confronti di chiunque detenga o possegga il bene e sia in grado di restituirlo al proprietario.
L’azione di rivendicazione si distingue anche dall’azione di restituzione.
L’azione di rivendicazione è imprescrittibile e reale, l’esercizio di questa azione può dunque proseguire anche se dopo l’azione, il detentore o il possessore della cosa non è più tale perché ha cessato di possedere o di detenere la cosa.
Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa.
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.
Tale è la prova che deve fornire colui che agisce per questa strada.
Tale deve intendersi come la possibilità di esercitare l’azione nei confronti di chiunque detenga o possegga il bene e sia in grado di restituirlo al proprietario.