L’azione petitoria è un’azione con la quale l’erede può domandare il riconoscimento della sua qualità ereditaria, contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, sia che li possieda a titolo di erede o senza alcun titolo.
Lo scopo è quello di ottenere la restituzione dei “beni medesimi”.
L’azione ha come presupposto indefettibile che la qualità di erede, al cui riconoscimento è preordinata, sia oggetto di contestazione da parte di chi detiene i beni ereditari a titolo di erede o senza titolo alcuno.
Con l’azione di petizione ereditaria, l’erede può reclamare soltanto i beni nei quali egli è succeduto mortis causa al defunto, ossia i beni che al momento della morte e quindi di apertura della successione erano compresi nel patrimonio.
Secondo la concorde giurisprudenza, i beni non devono avere natura fungibile, e quindi non può essere il denaro.
La norma testualmente prevede la restituzione dei “medesimi beni”.
Un’altra possibilità per il chiamato all’eredità, è quella di un’azione di rivendica nel caso riesca a dimostrare di essere proprietario di determinati beni compresi nell’asse ereditario.
Quindi, anche l’azione di rivendicazione è accordata non per la richiesta di denaro ma al proprietario di beni determinati per il loro recupero.
Altra possibilità, infatti, per il chiamato all’eredità, è quella di un’azione di rivendica nel caso riesca a dimostrare di essere proprietario di determinati beni compresi nell’asse ereditario.
Quindi, anche l’azione di rivendicazione è accordata non per la richiesta di denaro ma al proprietario di beni determinati per il loro recupero.
L’azione non può essere esperita per far ricadere in successione somme di denaro che l’ereditando abbia, prima della sua morte, rimesso a mezzo di assegni bancari, senza una apparente causa giustificativa, al futuro erede e che questi abbia o abbia avuto nella disponibilità, non già a titolo di erede o senza titolo alcuno, bensì in forza di un titolo giuridico preesistente ed indipendente rispetto alla morte del de cuius.