Come si può chiedere lo scioglimento della comproprietà di immobili?

Sebastiano Ferrari
2025-06-29 10:47:25
Numero di risposte
: 7
L’erede o comproprietario che intende sciogliere la comunione deve presentare un ricorso al tribunale competente.
Si tratta di una causa civile in cui il giudice viene chiamato a intervenire per risolvere la situazione di stallo tra i comproprietari.
Il diritto di chiedere lo scioglimento della comunione spetta a ciascun comproprietario in qualsiasi momento.
L’articolo 1111 del Codice Civile stabilisce che ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione, a meno che non vi sia un accordo tra i comproprietari che stabilisca il mantenimento della comunione per un certo periodo.
Il ricorso allo scioglimento forzoso della comunione avviene tipicamente quando non si raggiunge un accordo consensuale tra gli eredi o i comproprietari su come gestire o dividere il bene.
Un erede desidera uscire dalla comunione ma gli altri non sono disposti a liquidare la sua quota o non vogliono procedere alla vendita del bene.

Grazia Marini
2025-06-29 08:57:24
Numero di risposte
: 6
Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione.
Il diritto del comproprietario, allora, è un diritto potestativo: se egli decide di sciogliere la comunione, gli altri comproprietari non possono impedirlo e devono subire la sua decisione.
In quest’ultimo caso il soggetto che intende procedere con la divisione, ricorre, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, davanti al Giudice e cita in giudizio gli altri comproprietari, chiedendo lo scioglimento della comunione.
Nel caso di divisione giudiziaria e, dunque, nel caso in cui i compartecipanti non abbiano autonomamente e volontariamente deciso come procedere con la divisione, il Giudice ha davanti a sé tre strade.
La prima è la divisione in natura, percorribile nel caso in cui il bene comune possa essere comodamente diviso in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti.
Il bene, allora, viene attribuito al comproprietario che ne fa richiesta, con apposita istanza di attribuzione, così divenendo proprietario esclusivo, con liquidazione della quota agli altri.
Infine, se nessuno chiede l’attribuzione, si procede con la vendita all’asta del bene comune e il ricavato viene ripartito tra i comproprietari secondo le rispettive quote.
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