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Come si può chiedere lo scioglimento della comproprietà di immobili?

Simona Romano
Simona Romano
2025-07-18 08:40:34
Numero di risposte : 11
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Ciascuno dei partecipanti alla comunione può sempre chiederne lo scioglimento. L’unico limite previsto dalla legge è il seguente: non si può chiedere lo scioglimento, qualora il bene comune, una volta diviso, non possa più servire all’uso al quale è destinato. Nel caso in cui la pluralità dei soggetti che vantano i medesimi diritti sulla cosa comune non riescano a raggiungere un accordo, diviene necessario per colui che è intenzionato a sciogliere la comunione rivolgersi al Giudice. Preliminarmente, andrà esperita la mediazione: la divisione rientra, infatti, tra le materie per cui la mediazione è obbligatoria in quanto condizione di procedibilità del successivo ed eventuale giudizio dinanzi al Tribunale. Qualora la mediazione non sia risolutiva, la domanda di divisione giudiziale andrà proposta al Tribunale del luogo in cui si trova la cosa comune. La domanda di scioglimento della comunione e di divisione ereditaria deve essere rivolta a tutti i contitolari di diritti sul bene comune, tutti i coeredi in caso di divisione ereditaria, nonché nei confronti di tutti gli eventuali creditori opponenti.
Diamante Milani
Diamante Milani
2025-07-12 18:21:33
Numero di risposte : 10
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La legge prevede che ciascun comproprietario possa chiedere lo scioglimento della comunione, a patto che non si tratti di cose che, se divise, cesserebbero di servire all’uso a cui sono destinate. Dunque, come si procede allo scioglimento della comunione? Nel nostro ordinamento esistono due procedimenti: la divisione consensuale e la divisione giudiziale. Domandare la divisione del bene è un diritto imprescrittibile di ognuno, quindi può essere esercitato in ogni momento, indipendentemente dalla quota di partecipazione. Altro metodo per sciogliere la comunione è la divisione giudiziale, necessaria quando risulta impossibile o troppo gravoso raggiungere un accordo tra i diversi comproprietari. In questi casi, per sciogliere la comunione le parti devono rivolgersi al giudice e chiedere di procedere alla divisione in via giudiziale.
Sebastiano Ferrari
Sebastiano Ferrari
2025-06-29 10:47:25
Numero di risposte : 9
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L’erede o comproprietario che intende sciogliere la comunione deve presentare un ricorso al tribunale competente. Si tratta di una causa civile in cui il giudice viene chiamato a intervenire per risolvere la situazione di stallo tra i comproprietari. Il diritto di chiedere lo scioglimento della comunione spetta a ciascun comproprietario in qualsiasi momento. L’articolo 1111 del Codice Civile stabilisce che ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione, a meno che non vi sia un accordo tra i comproprietari che stabilisca il mantenimento della comunione per un certo periodo. Il ricorso allo scioglimento forzoso della comunione avviene tipicamente quando non si raggiunge un accordo consensuale tra gli eredi o i comproprietari su come gestire o dividere il bene. Un erede desidera uscire dalla comunione ma gli altri non sono disposti a liquidare la sua quota o non vogliono procedere alla vendita del bene.
Grazia Marini
Grazia Marini
2025-06-29 08:57:24
Numero di risposte : 11
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Ciascuno dei partecipanti può sempre domandare lo scioglimento della comunione. Il diritto del comproprietario, allora, è un diritto potestativo: se egli decide di sciogliere la comunione, gli altri comproprietari non possono impedirlo e devono subire la sua decisione. In quest’ultimo caso il soggetto che intende procedere con la divisione, ricorre, previo esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, davanti al Giudice e cita in giudizio gli altri comproprietari, chiedendo lo scioglimento della comunione. Nel caso di divisione giudiziaria e, dunque, nel caso in cui i compartecipanti non abbiano autonomamente e volontariamente deciso come procedere con la divisione, il Giudice ha davanti a sé tre strade. La prima è la divisione in natura, percorribile nel caso in cui il bene comune possa essere comodamente diviso in parti corrispondenti alle quote dei partecipanti. Il bene, allora, viene attribuito al comproprietario che ne fa richiesta, con apposita istanza di attribuzione, così divenendo proprietario esclusivo, con liquidazione della quota agli altri. Infine, se nessuno chiede l’attribuzione, si procede con la vendita all’asta del bene comune e il ricavato viene ripartito tra i comproprietari secondo le rispettive quote.