Azione di rivendicazione: di cosa si tratta?

Nicola Damico
2025-07-05 21:54:13
Numero di risposte
: 10
Azione con cui il proprietario reclama, rivendica appunto, la cosa propria contro chiunque la possieda o la detenga senza alcun titolo.
È la principale azione petitoria e ha due scopi: far accertare la titolarità del diritto di proprietà, di cui va data la difficile prova e ottenere il recupero effettivo del bene mediante la restituzione dello stesso al proprietario.
Si parla infatti di probatio diabolica.
Ha lo scopo di far accertare la titolarità del diritto di proprietà e ottenere il recupero effettivo del bene mediante la restituzione dello stesso al proprietario, come disposto dall'art. 948 del c.c.

Guendalina Barone
2025-06-30 10:00:43
Numero di risposte
: 5
L’azione di rivendicazione è un’azione che il proprietario non possessore può esperire per recuperare la cosa posseduta o detenuta da altri.
Prima condizione necessaria affinchè si possa agire in rivendicazione è, naturalmente, non essere in possesso del bene che si intende recuperare, altrimenti l’azione perderebbe di significato.
Inoltre, bisognerà dimostrare di essere i veri proprietari del bene oggetto della richiesta.
Qui le cose si complicano un po’ perchè, se con riferimento ai beni mobili vale la regola del “possesso vale titolo” (chiunque acquisti il possesso di un bene mobile in base ad un titolo astrattamente idoneo al trasferimento della proprietà, diventa automaticamente proprietario del bene, purchè sia in buona fede), per quanto riguarda i beni immobili funziona diversamente.
Infatti, sarà necessario dimostrare non soltanto di essere muniti di un titolo da cui risulti la titolarità del bene oggetto dell’azione, ma bisognerà dimostrare anche che i “passaggi” che il bene ha effettuato prima di arrivare all’ultimo proprietario sono validi.
Si tratta dunque di provare la validità di tutti gli acquisti dei precedenti proprietari del bene.
Questo nel linguaggio giuridico è chiamata “probatio diabolica”, cioè una prova che è difficile da fornire in giudizio.
A favore del legittimo proprietario del bene però, è previsto che l’azione di rivendicazione sia imprescrittibile: ciò significa che sarà possibile in qualsiasi momento agire per ottenere la consegna del bene illegittimamente detenuto da altri.

Domenico Sala
2025-06-21 00:14:57
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: 4
Il proprietario puo' rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e puo' proseguire l'esercizio dell'azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto e' obbligato a ricuperarla per l'attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno. Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, e' tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa. L'azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell'acquisto della proprieta' da parte di altri per usucapione.

Tommaso De luca
2025-06-20 22:53:49
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: 5
L’azione di rivendicazione è un’azione reale che tutela il diritto di proprietà nei confronti di chiunque detenga o possegga la cosa.
Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa.
In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.
L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
L’azione di rivendicazione punta a ricongiungere il possesso alla proprietà.
L’azione di rivendicazione si distingue nettamente dalle azioni possessorie di cui agli artt. 1168 e 1170 c.c., per il fatto che l’azione di reintegrazione o di spoglio tende al ripristino del factum possessionis, indipendentemente dalla verifica dell’esistenza del diritto, dello ius possidendi.
L’azione di rivendicazione tende a alla riparazione dello ius possidendi, mediante la reintegrazione del factum possessionis.
L’azione di rivendicazione domanda al proprietario che vuole rivendicare, la dimostrazione del diritto di proprietà.
L’azione di rivendicazione è imprescrittibile e reale: l’esercizio di questa azione può dunque proseguire anche se dopo l’azione, il detentore o il possessore della cosa non è più tale perché – appunto – ha cessato di possedere o di detenere la cosa.
Per quanto attiene invece il carattere reale dell’azione di rivendicazione, tale deve intendersi come la possibilità di esercitare l’azione nei confronti di chiunque detenga o possegga il bene e sia in grado di restituirlo al proprietario.
L’azione di rivendicazione si distingue anche dall’azione di restituzione.
L’azione di rivendicazione si distingue anche da quella di regolamento di confini poiché solo quest’ultima tende esclusivamente ad accertare la linea di demarcazione tra due fondi, allegando l’incerta demarcazione dei fondi o provando che il confine di atto non corrisponde a quello dei rispettivi titoli di acquisto.

Angela Lombardi
2025-06-20 22:44:47
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: 3
Azione mediante la quale colui che si vanta proprietario di una cosa si oppone al terzo che, avendo il possesso della cosa, eserciti su di essa il diritto di proprietà e ne impedisca il godimento: in tal modo l’azione è diretta a riaffermare la titolarità del diritto sulla cosa.
L’azione tuttavia si distingue dalla mera azione di accertamento del diritto di proprietà, perché il proprietario tende anche a ottenere la condanna del convenuto alla restituzione della cosa.
Il proprietario spossessato per esercitare l’azione deve: a) provare di essere il titolare della cosa; b) dimostrare che altri la possiede senza un titolo valido di detenzione; c) chiedere la restituzione della cosa.
L’azione può essere esercitata anche contro chi non possiede o detiene più la cosa, sia perché abbia cessato per fatto proprio di possederla, dopo l’intimazione della domanda di rivendicazione, sia perché altri, dicendosi falsamente possessore, si sia offerto come convenuto in giudizio.
Una volta che il proprietario riesca a dimostrare l’identità della cosa posseduta da altri con quella rivendicata e il titolo del proprio diritto di proprietà, spetta al possessore l’onere di provare il titolo del possesso o della detenzione.
Il possessore, infatti, ove non contesti il diritto di proprietà dell’attore, può eccepire di essere detentore della cosa e può opporsi alla sua restituzione per esserne stato a lui attribuito il godimento in via negoziale.
Se non dimostri il titolo di detenzione di fronte alla prova della proprietà dell’attore, il possessore soccombe e deve reintegrare l’attore nel possesso della cosa con tutti gli accessori.
L’azione di rivendicazione non si prescrive, ma non può proporsi qualora la proprietà sia stata acquistata dal terzo possessore mediante usucapione.

Elsa Rossetti
2025-06-20 22:06:28
Numero di risposte
: 6
Con l'azione di rivendicazione, il proprietario fa valere il suo diritto di proprietà per recuperare la cosa da altri illegittimamente posseduta o detenuta.
L'azione di rivendicazione ha una finalità restitutoria: con essa il proprietario, che non è nel possesso della cosa, chiede, previo accertamento della titolarità del proprio diritto, la condanna alla restituzione del bene.
L'azione ha natura reale: essa si rivolge cioè non solo nei confronti della persona che per prima si è impossessata del bene, ma contro chiunque ne ha attualmente la disponibilità di fatto ed è quindi in grado di restituirlo.
Il proprietario può agire anche contro il nuovo possessore o detentore e conseguire da quest'ultimo la restituzione della cosa.
Secondo il principio generale in materia di onere della prova, chi agisce in rivendicazione deve fornire la dimostrazione del suo diritto di proprietà, anche se il convenuto si astenga dal vantare un titolo che lo legittima a possedere o a detenere.
L'azione di rivendicazione è imprescrittibile; tuttavia, se all'inerzia prolungata del proprietario fa riscontro il possesso del non proprietario per il tempo necessario ad usucapire, questi alla fine ne acquista la proprietà a titolo originario e l'azione di rivendicazione promossa non potrà avere alcun seguito.
Se il proprietario ha interesse solo alla restituzione o alla consegna della cosa che si trova in mano di altri, potrà esercitare, anziché l'azione di rivendicazione, l'azione personale ex contractu nei confronti del soggetto parte del rapporto contrattuale e basterà dare la prova del contratto.
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