Le azioni petitorie sono strumenti processuali a presidio del diritto di proprietà contro turbative altrui e spettano al proprietario.
Si distinguono nell' azione di rivendicazione, azione negatoria, azione di regolamento dei confini, azione di apposizione di termini.
Mentre i primi sono volti a tutelare i diritti reali, i secondi sono posti a presidio della situazione di fatto e al relativo ripristino.
Secondo un orientamento già espresso - da parte dei giudici di legittimità - le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli altri elementi costitutivi della domanda, vale a dire del petitum e della causa petendi.
Logica conseguenza dell'assunto è quella per cui nel giudizio petitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, né le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio.
La sentenza resa sulla domanda possessoria non può avere autorità di cosa giudicata nel giudizio petitorio caratterizzato da diversità di “petitum” e “causa petendi”, giacché l'esame dei titoli costitutivi dei diritti fatti valere dalle parti è compiuto nel procedimento possessorio al solo fine di dedurre elementi sulla sussistenza del possesso.
In caso di contestuale pendenza dei giudizi, non è neppure ravvisabile alcun nesso di pregiudizialità-dipendenza, agli effetti dell'articolo 295 codice procedura civile, tra causa petitoria e causa possessoria, poiché l'una è volta alla tutela della proprietà o di altro diritto reale, mentre l'altra soltanto al ripristino dello stato di fatto mediante un'azione che culmina in un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale indipendentemente dall'esistenza o meno del diritto al quale il possesso corrisponde e il cui eventuale contrasto col giudicato petitorio va risolto attraverso le opportune “restitutiones in integrum”.