Cosa vuol dire azione petitoria?

Mercedes Caruso
2025-07-02 19:39:14
Numero di risposte
: 7
Gli articoli 948-951 del codice civile disciplinano le azioni c.d. “petitorie”, esercitabili nei confronti di chiunque ponga in essere atti diretti a contestare la titolarità del diritto di proprietà ovvero ad incidere sul suo contenuto. Tali azioni hanno natura reale, in quanto volte a far valere un diritto reale e si distinguono in :azione di rivendicazione; azione di mero accertamento della proprietà; azione negatoria; azione di regolamento di confini; azione per apposizione di termini. L’azione di rivendicazione è concessa a chi si afferma proprietario di un bene, ma non ne ha il possesso, al fine di ottenere da un lato l’accertamento del suo diritto di proprietà sul bene stesso, e dall’altro la condanna di chi lo possiede alla sua restituzione. L’azione di mero accertamento della proprietà è riconosciuta dalla giurisprudenza a chi ha interesse ad un pronuncia giudiziale che affermi il suo diritto di proprietà su un determinato bene. L’azione negatoria è concessa al proprietario di un bene al fine di ottenere l’accertamento dell’inesistenza di diritti reali vantati da terzi sul bene stesso, oltre che la condanna alla cessazione delle conseguenti molestie e turbative ed al risarcimento del danno. L’azione di regolamento di confini presuppone l’incertezza del confine tra due fondi: si ha dunque un “conflitto tra fondi” e non un “conflitto di titoli”. L’azione per apposizione di termini presuppone la certezza del confine e serve a far apporre o a ristabilire i segni lapidei, simboli del confine tra due fondi, che manchino o siano divenuti irriconoscibili.

Valdo Ferri
2025-06-29 14:45:58
Numero di risposte
: 5
Indica in generale l'azione posta a difesa della proprietà:
in particolare, sono petitorie l'azione di rivendicazione,
negatoria,
di regolamento dei confini
e di apposizione dei termini.

Pericle De luca
2025-06-22 19:47:20
Numero di risposte
: 2
Le azioni petitorie sono strumenti processuali a presidio del diritto di proprietà contro turbative altrui e spettano al proprietario.
Si distinguono nell' azione di rivendicazione, azione negatoria, azione di regolamento dei confini, azione di apposizione di termini.
Mentre i primi sono volti a tutelare i diritti reali, i secondi sono posti a presidio della situazione di fatto e al relativo ripristino.
Secondo un orientamento già espresso - da parte dei giudici di legittimità - le azioni proposte, rispettivamente, in sede possessoria e petitoria, pur nell'eventuale identità soggettiva sono caratterizzate dall'assoluta diversità degli altri elementi costitutivi della domanda, vale a dire del petitum e della causa petendi.
Logica conseguenza dell'assunto è quella per cui nel giudizio petitorio non possono essere invocati i provvedimenti emessi in sede possessoria, né le argomentazioni e le circostanze risultanti dalla sentenza che ha definito quel giudizio.
La sentenza resa sulla domanda possessoria non può avere autorità di cosa giudicata nel giudizio petitorio caratterizzato da diversità di “petitum” e “causa petendi”, giacché l'esame dei titoli costitutivi dei diritti fatti valere dalle parti è compiuto nel procedimento possessorio al solo fine di dedurre elementi sulla sussistenza del possesso.
In caso di contestuale pendenza dei giudizi, non è neppure ravvisabile alcun nesso di pregiudizialità-dipendenza, agli effetti dell'articolo 295 codice procedura civile, tra causa petitoria e causa possessoria, poiché l'una è volta alla tutela della proprietà o di altro diritto reale, mentre l'altra soltanto al ripristino dello stato di fatto mediante un'azione che culmina in un provvedimento suscettibile di giudicato sostanziale indipendentemente dall'esistenza o meno del diritto al quale il possesso corrisponde e il cui eventuale contrasto col giudicato petitorio va risolto attraverso le opportune “restitutiones in integrum”.

Matilde Monti
2025-06-10 06:10:55
Numero di risposte
: 3
Le azioni petitorie sono l'azione di rivendicazione, negatoria, di regolamento dei confini e di apposizione dei termini.
Sono le azioni poste a difesa della proprietà.
In particolare, le azioni petitorie sono poste a difesa della proprietà.
Sono azioni poste a difesa della proprietà, le azioni petitorie.

Donatella Mazza
2025-06-10 02:07:34
Numero di risposte
: 4
Le azioni petitorie sono azioni che spettano al proprietario per difendere il suo diritto contro turbative altrui.
Sono azioni reali in quanto volte a difendere un diritto reale.
Si distinguono dalle azioni possessorie che, invece hanno come presupposto il possesso.
Tali azioni vengono enumerate per ragioni storiche ovvero in quanto affondanti le loro radici nel diritto romano, nell'ambito del quale ciascuno poteva agire in giudizio se e in quanto dotato del potere di azione.
Nella Roma antica, infatti, contrariamente a quanto accade oggi, il diritto soggettivo presupponeva l'azione.
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