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Come si può uscire da una comproprietà tra fratelli?

Pericle Mariani
Pericle Mariani
2025-07-02 07:23:10
Numero di risposte : 7
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Per uscire da una comproprietà tra fratelli, ci sono varie soluzioni per sbloccare la situazione. Vendita della propria quota: Un fratello può decidere di vendere la sua quota di proprietà, rispettando il diritto di prelazione degli altri coeredi. Acquisizione delle quote altrui: Uno dei fratelli può comprare le quote degli altri, diventando l’unico proprietario. Frazionamento dell’immobile: Se possibile, si può suddividere fisicamente la proprietà. Divisione giudiziale: Nei casi estremi, si può richiedere la vendita forzata tramite tribunale. Quando un coerede vuole vendere la sua parte della casa ma gli altri fratelli si oppongono alla vendita complessiva dell’immobile, egli può cedere la sua quota. Prima di vendere a terzi, però, deve rispettare il diritto di prelazione degli altri coeredi, sancito dall'articolo 732 del Codice Civile. Questo significa che deve notificare la sua intenzione agli altri fratelli, specificando il prezzo. Essi avranno 60 giorni per esercitare il diritto di prelazione e acquistare la quota al prezzo proposto. Se non vi è risposta entro il termine, il coerede è libero di vendere la sua parte a un estraneo. Un'altra soluzione è che uno dei fratelli acquisisca le quote di proprietà degli altri, divenendo l'unico proprietario dell'immobile. In tal caso, è importante eseguire una corretta valutazione immobiliare per determinare il valore equo della proprietà e delle quote da liquidare. Quando l'immobile lo consente, è possibile procedere al frazionamento. Questo significa che la casa viene divisa fisicamente in unità indipendenti, ciascuna delle quali può essere assegnata a un coerede. Se la mediazione fallisce e i fratelli rimangono in disaccordo, si può optare per la divisione giudiziale, come previsto dall’articolo 713 del Codice Civile. Questa procedura implica il ricorso al tribunale, che può ordinare la vendita forzata dell'immobile. Il ricavato sarà diviso tra i coeredi in base alle rispettive quote.
Anastasio Carbone
Anastasio Carbone
2025-06-22 17:52:29
Numero di risposte : 4
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Si può rinunciare alla quota di proprietà intestandola agli altri comproprietari. Per dismettere la proprietà immobiliare occorre un formale atto scritto di rinuncia. La rinuncia viene quindi trascritta nei registri immobiliari ed il gioco è fatto. Disfarsi della proprietà significa ovviamente che qualcun altro ne diventerà proprietario. Se ci sono altri comproprietari questi risulteranno automaticamente proprietari di una quota maggiore. In altre parole, il diritto rinunciato non “passa” allo Stato, ma agli altri comproprietari, che subiscono una proporzionale crescita della loro quota. Gli altri comproprietari dovranno subire questa situazione, ma possono a loro volta rinunciare, a “beneficio” degli altri comproprietari, fino a che ne rimanga uno solo.
Jack Moretti
Jack Moretti
2025-06-22 17:28:38
Numero di risposte : 3
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La rinuncia al diritto di comproprietà è un atto unilaterale con cui un soggetto si spoglia volontariamente del proprio diritto e che non necessita dell’accettazione da parte degli altri comproprietari per produrre i propri effetti. Dunque, tramite la rinuncia al diritto di comproprietà si va ad influire – seppur indirettamente – sul diritto degli altri comproprietari il quale, in forza del principio di elasticità del diritto proprietà, si va ad accrescere. Alcuni esempi di rinuncia al diritto di comproprietà possono essere: rinuncia del comproprietario di un immobile : in caso di rinuncia della propria quota di proprietà relativa a un immobile in comunione con più soggetti rinuncia al muro comune : solitamente i comproprietari del muro di divisione tra due proprietà sono tenuti alla manutenzione in misura proporzionale ai diritti loro spettanti. É utile ricordare come per coniuge e parenti in linea retta vi sia un’esenzione fino a 1.000.000,00 di euro di valore della quota rinunciata, per parenti in linea collaterale e fratelli vi sia un’esenzione fino a 100.000,00 euro, mentre se non esiste parentela non vi è franchigia e l’aliquota è pari all’ 8%. In un’ultima battuta, va sottolineato il divieto della rinuncia alla comproprietà delle parti comuni del condominio. Infatti, ex art. 1118 comma 2 Codice Civile: “il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni.”