Azione di rivendicazione: quali presupposti occorrono?

Marvin Costa
2025-06-25 00:52:52
Numero di risposte
: 4
Per l’esercizio dell’azione di rivendicazione non è necessario che il proprietario sia stato spossessato del bene senza o contro la volontà. L’onere della prova si atteggia diversamente a seconda che la proprietà sia stata acquistata a titolo originario o a titolo derivato. Nel primo caso la prova della proprietà si riduce alla dimostrazione dei fatti che stanno alla base del titolo. Nel secondo caso, invece, l’attore non può limitarsi a rivendicare il titolo, ma deve provare che il suo dante causa poteva disporre della proprietà, quale legittimo proprietario, risalendo poi con gli stessi presupposti a tutti i precedenti proprietari fino a un acquisto a titolo originario. Il rigore del principio secondo il quale l’attore in rivendica deve provare la sussistenza dell’asserito diritto di proprietà sul bene anche attraverso i propri danti causa fino a risalire a un acquisto a titolo originario, ovvero dimostrando il compimento dell’usucapione. La prova potrà rivelarsi decisamente ardua per beni molto datati e/o interessati da numerosi negozi. Il rigore si attenua, però, quando il convenuto non contesti l’originaria appartenenza del bene rivendicato al comune autore o a uno dei danti causa dell’attore in quanto. In tale ipotesi, non sussistendo tra le parti alcun conflitto in ordine all’appartenenza precedente, ma solo a quella attuale, rimane sufficiente in tale caso che il rivendicante dimostri come il bene medesimo abbia formato oggetto del proprio titolo di acquisto.

Renzo Costa
2025-06-24 23:58:58
Numero di risposte
: 3
Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa.
Il presupposto di tale azione è insito nella natura stessa dei diritti reali, che sono caratterizzati dal diritto di seguito, che permette al titolare di seguire la cosa presso chiunque la possieda.
Risulta essere legittimato ad agire in rivendica il proprietario, che può chiedere e ottenere dal giudice una condanna nei confronti del detentore o del possessore della sua cosa, che gli permetta di disporne nuovamente in modo pieno.
L’azione di rivendicazione punta così a ricongiungere il possesso alla proprietà.
L’azione di rivendicazione è imprescrittibile e reale: l’esercizio di questa azione può dunque proseguire anche se dopo l’azione, il detentore o il possessore della cosa non è più tale perché – appunto – ha cessato di possedere o di detenere la cosa.
Esiste un’unica eccezione a tale regola: l’acquisto per usucapione che il detentore o il possessore dovesse opporre al proprietario che agisce in rivendica.

Alfredo Russo
2025-06-24 22:46:14
Numero di risposte
: 13
Occorre ricordare che il presupposto dell’azione di rivendicazione è la titolarità del bene da parte di chi propone l’azione.
E’ dunque l’attore che propone l’azione di rivendicazione a dover dimostrare con qualsiasi mezzo di avere la titolarità a titolo originario del bene.
Infatti altro presupposto è che l’acquisto del bene che si intende rivendicare deve essere a titolo originario.
Il titolo di proprietà a titolo originario si ha quando il bene non ha un precedente proprietario o quando prevale sul diritto del precedente proprietario.
Bisogna dire tuttavia che la legge ammette la possibilità di proporre l’azione di rivendicazione anche a chi ha acquistato a titolo derivativo ma in questo caso, egli dovrà dimostrare la legittimità di tutti gli acquisti derivativi che si sono susseguiti fino ad arrivare all’acquisto originario del bene.
L’attore ha dunque l’onere di provare in qualsiasi caso la proprietà a titolo originario del bene immobile che intenda rivendicare, anche se il convenuto si oppone eccependo l’usucapione.
Il tribunale deve innanzitutto verificare l’esistenza, la validità e la rilevanza del titolo dedotto dall’attore a fondamento della propria pretesa, e ciò a prescindere da qualsiasi eccezione del convenuto.
Se l’attore non riesce a dimostrare la proprietà del bene a titolo originario vedrà la propria domanda rigettata dal Tribunale.

Lina Monti
2025-06-24 21:45:50
Numero di risposte
: 8
Il proprietario spossessato per esercitare l’azione deve: a) provare di essere il titolare della cosa; b) dimostrare che altri la possiede senza un titolo valido di detenzione; c) chiedere la restituzione della cosa.
Per la prova del diritto di proprietà non è sufficiente dimostrare il titolo di acquisto, potendo il diritto del dante causa essere stato acquistato a sua volta non validamente.
Neppure è sufficiente dimostrare la trascrizione del titolo perché di per sé la trascrizione non è titolo di acquisto, né vale a sanare i vizi che il titolo eventualmente avesse.
Facilita la prova la dimostrazione in generale che il proprio possesso, unito al possesso dei precedenti possessori, abbia una durata sufficiente a usucapire l’immobile.
In tal caso il titolo di proprietà è certo perché viene fatto risalire a un modo di acquisto originario della proprietà.
Una volta che il proprietario riesca a dimostrare l’identità della cosa posseduta da altri con quella rivendicata e il titolo del proprio diritto di proprietà, spetta al possessore l’onere di provare il titolo del possesso o della detenzione.
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