Cosa si intende per azione di reintegrazione?

Oretta Pellegrino
2025-06-30 13:43:22
Numero di risposte
: 6
Chi e' stato violentemente od occultamente spogliato del possesso puo', entro l'anno dal sofferto spoglio, chiedere contro l'autore di esso la reintegrazione del possesso medesimo.
L'azione e' concessa altresi' a chi ha la detenzione della cosa, tranne il caso che l'abbia per ragioni di servito o di ospitalita'.
Se lo spoglio e' clandestino, il termine per chiedere la reintegrazione decorre dal giorno della scoperta dello spoglio.
La reintegrazione deve ordinarsi dal giudice sulla semplice notorieta' del fatto, senza dilazione.

Vania Sanna
2025-06-19 13:35:59
Numero di risposte
: 3
L'azione di reintegrazione consiste in uno strumento di tutela concesso al possessore, al proprietario che ha la disponibilità materiale della cosa ed al detentore qualificato, ovvero a colui che detiene non per ragioni di servizio o di ospitalità, che siano stati violentemente od occultamente spogliati del potere di fatto sulla cosa per consentirgli di essere rapidamente reintegrati in esso.
L'azione deve essere proposta a pena di decadenza entro un anno dallo spoglio se avvenuto violentemente, o entro un anno dal momento in cui sia stato scoperto lo spoglio clandestino.
La disciplina si riscontra sia nel codice sostanziale sia in quello di rito.

Rita Barbieri
2025-06-19 08:45:03
Numero di risposte
: 3
L’azione di reintegrazione, comunemente detta di spoglio, è un rimedio che trova largo impiego nella materia condominiale, sia nei rapporti tra i condòmini e tra questi ultimi e il condominio, sia nei rapporti tra il condominio e i terzi.
All’interno del condominio, in particolare, il ricorso a questa forma di tutela è consentito quando il singolo partecipante abusi delle parti comuni attraverso il compimento di atti o l’esecuzione di opere che ne sottraggano in tutto o in parte il godimento agli altri condòmini, ponendo in essere degli autentici atti di spossessamento.
L’azione, che consente di ottenere una rapida reintegrazione nel possesso, può essere proposta solo nel caso di spoglio violento o clandestino, entro l’anno dal giorno in cui esso si è verificato o è stato scoperto.
Spoglio violento è qualsiasi atto arbitrario che, contro la volontà, anche solo presunta, del possessore, alteri lo stato di fatto in cui questo si trovi, togliendogli il possesso o impedendogliene l’esercizio.
Clandestino è, invece, lo spoglio perpetrato all’insaputa del possessore o del detentore qualificato, il quale si accorga o comunque venga a conoscenza del comportamento dello spoliatore in un momento posteriore a quello in cui questi lo ha posto in essere.
Oltre che violento o clandestino, lo spoglio deve essere sorretto dall’elemento psicologico dell’animus spoliandi, consistente nella consapevolezza di operare contro la volontà, espressa o presunta, del possessore.
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