Matrimonio putativo: cos'è?

Luna De rosa
2025-05-01 21:51:36
Numero di risposte: 6
Il matrimonio putativo si pone come rimedio agli effetti della dichiarazione di nullità del matrimonio. Il matrimonio putativo viene in rilievo qualora il matrimonio, sostanzialmente invalido, sia stato contratto in buona fede, cioè ignorando i vizi dell’atto, da uno o da entrambi i coniugi. Per buona fede deve intendersi la falsa conoscenza, l’errore o l’ignoranza della causa che ha portato alla dichiarazione di nullità del matrimonio. Il matrimonio putativo rappresenta dunque la situazione di chi si riteneva regolarmente sposato, ignorando l’esistenza del vizio che inficiava il matrimonio, e si vede annullare il matrimonio a causa di questo vizio. La previsione interviene nel regolare il rapporto tra l’esigenza di un comportamento consapevole del soggetto che contrae matrimonio e le conseguenze dell’annullamento dello stesso. La nullità del matrimonio, dunque, non impedisce la produzione degli effetti del matrimonio valido per il coniuge che lo abbia contratto in buona fede. Questi effetti permangono fino al passaggio in giudicato della sentenza che ha accertato l’esistenza della causa di invalidità.

Sebastiano Rizzo
2025-05-01 21:40:40
Numero di risposte: 4
Il matrimonio putativo rappresenta un’unione tra coniugi che ha validità soltanto prima del suo annullamento. La sentenza non è retroattiva, quindi non ripristina le condizioni patrimoniali e i diritti esistenti prima della celebrazione dello stesso.
Il matrimonio putativo è un istituto giuridico che ha lo scopo di proteggere il coniuge che si è sposato in buona fede, o costretto da cause esterne, e soprattutto di tutelare i figli nati prima dell’annullamento.
In sostanza il matrimonio resta valido fino alla pronuncia giudiziale.
Si tratta di una situazione che si verifica quando: Entrambi i coniugi hanno contratto il matrimonio in buona fede, cioè senza conoscere la causa di nullità; Il consenso è stato estorto con violenza, fisica o morale, o dal timore di potere subire conseguenze gravi da cause esterne, come persecuzioni politiche.
In tal caso la sentenza di annullamento non assume carattere retroattivo.
Per la legge si può parlare di matrimonio putativo solo quando il rito non è valido, ma entrambi i coniugi sono in buona fede.
In tal caso la sentenza di annullamento non assume carattere retroattivo.

Laura Rossi
2025-05-01 21:30:20
Numero di risposte: 8
Si definisce matrimonio putativo il matrimonio dichiarato nullo o annullabile, qualora lo stesso sia stato contratto in buona fede da almeno uno dei coniugi oppure qualora il loro consenso sia stato estorto con violenza o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.
La buona fede deve sussistere solo al momento della celebrazione del matrimonio e si presume.
L’art. 128 c.c. sancisce, al riguardo, una deroga al principio generale della improduttività degli effetti di un atto giuridico nullo.
Il matrimonio putativo produce ugualmente effetti in favore dei coniugi, o in uno di essi e dei figli fino alla sentenza che pronunzia la nullità.
In tal caso, dunque, l’efficacia della sentenza di invalidità non sarà retroattiva, ma decorrerà dal momento in cui la sentenza di nullità o annullamento è diventata definitiva.

Sabatino Fiore
2025-05-01 20:43:56
Numero di risposte: 3
Il matrimonio putativo produce tutti gli effetti di un’unione ritenuta valida dalla legge. Questo, fino a che un tribunale non emette una sentenza di nullità. Il matrimonio putativo è stato istituito in ambito di diritto canonico, per tutelare la prole, derivante da un’unione del genere. L’articolo del Codice Civile che lo regola è il 128. In parole povere, il matrimonio putativo riguarda chi credeva o supponeva di essere regolarmente sposato, dopo aver contratto l’unione in buona fede, anche se poi questa è stata dichiarata nulla. La condizione di nullità non vale, ovviamente, per la prole. Per la prole, infatti, continua a sussistere la condizione di validità, con tutte le responsabilità che ne conseguono, in capo ai genitori.

Valdo Riva
2025-05-01 18:47:45
Numero di risposte: 4
Il matrimonio putativo è disciplinato espressamente dal codice civile.
Con questo istituto giuridico, la legge vuole proteggere il coniuge che si è sposato in buona fede (o perché costretto da cause esterne) e soprattutto i figli nati prima della sentenza di annullamento.
In caso di matrimonio putativo quindi, la sentenza che dichiara nulle le nozze non ha efficacia retroattiva: il matrimonio resta valido (sia per i coniugi che per i figli) fino al giorno della pronuncia giudiziale e gli effetti dell’annullamento si producono solo a partire da quest’ultima.
Ciò avviene, in particolare: quando entrambi i coniugi hanno contratto matrimonio in buona fede, cioè non conoscendo una causa di nullità effettivamente presente.
Quando il loro consenso è stato estorto con violenza (non solo fisica, ma anche morale: si pensi alle minacce di un terzo) o determinato da timore di eccezionale gravità derivante da cause esterne agli sposi.
In queste due circostanze, il giudice può ordinare ad uno dei coniugi di corrispondere somme periodiche di denaro all’altro, qualora quest’ultimo non abbia adeguati redditi propri e non si sia nuovamente sposato.
Il matrimonio putativo è disciplinato espressamente dal codice civile.
Con questo istituto giuridico, la legge vuole proteggere il coniuge che si è sposato in buona fede (o perché costretto da cause esterne) e soprattutto i figli nati prima della sentenza di annullamento.
Il matrimonio putativo è disciplinato espressamente dal codice civile.
Con questo istituto giuridico, la legge vuole proteggere il coniuge che si è sposato in buona fede (o perché costretto da cause esterne) e soprattutto i figli nati prima della sentenza di annullamento.
In caso di matrimonio putativo quindi, la sentenza che dichiara nulle le nozze non ha efficacia retroattiva: il matrimonio resta valido (sia per i coniugi che per i figli) fino al giorno della pronuncia giudiziale e gli effetti dell’annullamento si producono solo a partire da quest’ultima.

Rosalia Ferrara
2025-05-01 18:31:27
Numero di risposte: 4
Il matrimonio putativo si ha quando questo è invalido, ma è stato comunque contratto in buona fede da almeno uno dei coniugi.
L’art. 128 c.c. è rubricato “matrimonio putativo”; sappiamo cosa vuol dire putativo, cioè qualcosa che è presunto tale, pur non essendolo realmente.
Il matrimonio putativo, quindi rappresenta la situazione di chi credeva o supponeva di essere regolarmente sposato, ma, poi, il suo matrimonio è stato dichiarato nullo, ma non solo; per aversi matrimonio putativo non basta che questo sia stato dichiarato nullo, o annullato con sentenza costitutiva, ma è anche necessario che sia stato contratto in buona fede dai coniugi.
In realtà la situazione delineata dall’art. 128 sul matrimonio putativo è più complessa.
Il matrimonio putativo si ha nel caso di matrimonio nullo ma contratto in buona fede da entrambi i coniugi, nel caso di matrimonio nullo dove un solo coniuge era in buona fede, mentre l’altro sapeva della causa di nullità del matrimonio.
La buona fede si presume e basta che sussista al momento della celebrazione del matrimonio.

Egidio Lombardi
2025-05-01 18:18:41
Numero di risposte: 5
Il matrimonio putativo è un matrimonio che produce gli effetti del matrimonio valido fino alla pronunzia della sentenza di nullità. Tale istituto nasce come eccezione alla retroattività della sentenza di nullità del matrimonio, prendendo coscienza del fatto che tale retroattività non può investire tutti gli effetti del matrimonio. La figura del matrimonio putativo nasce nell'ambito del diritto canonico con la finalità di tutelare i figli nati a seguito di un matrimonio nullo. La condizione di nullità non vale, ovviamente, per la prole. Per la prole, infatti, continua a sussistere la condizione di validità, con tutte le responsabilità che ne conseguono, in capo ai genitori. Si parla di esso quando vi è una sentenza di annullamento del matrimonio, che ha effetto retroattivo. La legge, però, non può ignorare il fatto che il matrimonio abbia creato di fatto una comunità familiare, né può disinteressarsi della posizione giuridica dei figli nati dall'unione invalida. È per questo che essa considera valido il matrimonio in taluni casi per i quali si parla, appunto, di matrimonio putativo, cioè di matrimonio che i coniugi reputavano valido. Il matrimonio putativo è un matrimonio che i coniugi reputavano valido.

Marino Giuliani
2025-05-01 17:58:06
Numero di risposte: 4
È così chiamato il matrimonio invalido, cioè nullo o annullabile, ma contratto in buona fede da almeno uno dei coniugi. La legge prevede che in questo caso l'atto matrimoniale produca comunque degli effetti. Per buona fede si intende l'ignoranza della causa di invalidità, imputabile ad un errore di fatto o di diritto. Essa deve sussistere al momento della celebrazione del matrimonio e non è necessario che si protragga successivamente. Per questo tipo di buona fede trova applicazione la presunzione generale di buona fede sancita dall'art. 1147 del c.c..

Lina Russo
2025-05-01 16:43:34
Numero di risposte: 2
Con l’espressione matrimonio putativo ci si riferisce ad un matrimonio dichiarato nullo ma creduto valido da uno o entrambi i coniugi al momento della celebrazione. A tutela della buona fede di uno o di entrambi i coniugi, nonché dei figli, la norma in commento prevede che esso produca alcuni effetti del matrimonio valido. La buona fede, da intendersi in senso soggettivo, consiste nella ignoranza dell’esistenza di una causa di invalidità del matrimonio. L’ignoranza di cui sopra può dipendere tanto da errore di fatto che di diritto, e la sua rilevanza prescinde dalla scusabilità dell’errore stesso. La buona fede si presume e, in applicazione del principio mala fides superveniens non nocet, deve essere esistente al momento della celebrazione delle nozze e non rileva la successiva conoscenza della causa di invalidità del matrimonio.
Affinché possa realizzarsi la fattispecie del matrimonio putativo occorre, sul piano oggettivo, che sussista un matrimonio nullo o annullabile e che l’invalidità del matrimonio risulti una sentenza passata in giudicato. Esclusa è l’applicazione della disciplina del matrimonio putativo quando il matrimonio sia del tutto privo di effetti nell’ordinamento italiano, come nel caso del matrimonio celebrato con rito religioso ma non trascritto nei registri dello Stato Civile.
In caso di annullamento del matrimonio per simulazione, la buona fede è esclusa perché le parti conoscono, per averlo voluto, il fatto da cui deriva l’invalidità. Laddove ricorrano i suddetti presupposti, il matrimonio nullo od annullato produce alcuni effetti del matrimonio valido nei confronti dei coniugi e dei figli. Se ambedue i coniugi sono in buona fede, il matrimonio dichiarato nullo si considera valido e pienamente produttivo di effetti sino al passaggio in giudicato della sentenza che pronunzia la nullità. Rispetto ai figli, il matrimonio dichiarato nullo ha gli effetti del matrimonio valido, e tale conseguenza si verifica anche se entrambi i coniugi fossero in mala fede al tempo della celebrazione, fatto solo salvo il caso in cui l’invalidità dipenda da incesto.
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