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Art. 2096 c.c.: Cosa stabilisce per il lavoratore?

Kai Sala
Kai Sala
2025-05-27 10:51:14
Numero di risposte: 5
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti puo' recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennita'. Se pero' la prova e' stabilita per un tempo minimo necessario, la facolta' di recesso non puo' esercitarsi prima della scadenza del termine. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianita' del prestatore di lavoro. La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 189 ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennita' di anzianita' di cui agli artt. 2120 e 2121 stesso codice, al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo".
Silvia Valentini
Silvia Valentini
2025-05-25 09:41:06
Numero di risposte: 8
Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d’indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. Compiuto il periodo di prova, l’assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell’anzianità del prestatore di lavoro. La Corte cost., con sentenza 22 dicembre 1980, n. 189 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del presente comma «nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennità di anzianità di cui agli articoli 2120 e 2121 del codice civile al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo».
Lisa Milani
Lisa Milani
2025-05-13 08:30:35
Numero di risposte: 6
L'assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto. L'imprenditore e il prestatore di lavoro sono rispettivamente tenuti a consentire e a fare l'esperimento che forma oggetto del patto di prova. Durante il periodo di prova ciascuna delle parti può recedere dal contratto, senza obbligo di preavviso o d'indennità. Se però la prova è stabilita per un tempo minimo necessario, la facoltà di recesso non può esercitarsi prima della scadenza del termine. Compiuto il periodo di prova, l'assunzione diviene definitiva e il servizio prestato si computa nell'anzianità del prestatore di lavoro. La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 22 dicembre 1980, n. 189, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2096, terzo comma, cod. civ. nella parte in cui non riconosce il diritto alla indennità di anzianità di cui agli artt. 2120 e 2121 stesso codice, al lavoratore assunto con patto di prova nel caso di recesso dal contratto durante il periodo di prova medesimo.