Venuta meno la comunione spirituale e materiale, i coniugi possono domandare il divorzio, qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'Art. 3 L. n° 898/1970.
Dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza:
a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale;
b) a qualsiasi pena detentiva per incesto ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione;
c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio;
d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di lesioni personali, quando ricorra la circostanza aggravante di cui all'Art. 583, 2° co, Cod. Pen. di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di circonvenzione di persone incapaci, in danno del coniuge o di un figlio.
L'altro coniuge sia stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti di cui alle sopracitate lettere b) e c), ed il Giudice accerti l'inidoneità del coniuge a mantenere o ricostituire la convivenza familiare.
Il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del primo punto si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il Giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi.
Infine, il caso più frequente è quello in cui sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale.