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Divorzio Giudiziale: Quali Cause lo Determinano?

Manuela Pellegrino
Manuela Pellegrino
2025-05-14 04:43:01
Numero di risposte: 5
Non esistono cause accettabili o meno per un divorzio ma le motivazioni possono determinare l’esito di una separazione giudiziale. I principali motivi di separazione e divorzio sono Violenza, Infedeltà, Abbandono del tetto coniugale. È scritto – nell’art. 33 della Legge del 19 maggio 1975, n. 151 – che il giudice può dichiarare a quale dei coniugi sia addebitabile la separazione. La presenza di qualsiasi forma di violenza – economica, morale, fisica e psicologica – viene considerata come uno dei motivi di separazione e divorzio per violazione dei doveri coniugali. L’infedeltà è uno dei motivi principali della separazione anche se ci sono diversi aspetti da considerare. Così come l’infedeltà, anche l’abbandono del tetto coniugale è motivo di separazione con addebito se causa disgregazione familiare.
Jole Villa
Jole Villa
2025-05-14 03:23:02
Numero di risposte: 6
Venuta meno la comunione spirituale e materiale, i coniugi possono domandare il divorzio, qualora ricorra una delle ipotesi previste dall'Art. 3 L. n° 898/1970. Dopo la celebrazione del matrimonio, l'altro coniuge sia stato condannato, con sentenza passata in giudicato, anche per fatti commessi in precedenza: a) all'ergastolo ovvero ad una pena superiore ad anni quindici, anche con più sentenze, per uno o più delitti non colposi, esclusi i reati politici e quelli commessi per motivi di particolare valore morale e sociale; b) a qualsiasi pena detentiva per incesto ovvero per induzione, costrizione, sfruttamento o favoreggiamento della prostituzione; c) a qualsiasi pena per omicidio volontario di un figlio ovvero per tentato omicidio a danno del coniuge o di un figlio; d) a qualsiasi pena detentiva, con due o più condanne, per i delitti di lesioni personali, quando ricorra la circostanza aggravante di cui all'Art. 583, 2° co, Cod. Pen. di violazione degli obblighi di assistenza familiare, di maltrattamenti contro familiari e conviventi e di circonvenzione di persone incapaci, in danno del coniuge o di un figlio. L'altro coniuge sia stato assolto per vizio totale di mente da uno dei delitti previsti di cui alle sopracitate lettere b) e c), ed il Giudice accerti l'inidoneità del coniuge a mantenere o ricostituire la convivenza familiare. Il procedimento penale promosso per i delitti previsti dalle lettere b) e c) del primo punto si è concluso con sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, quando il Giudice competente a pronunciare lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio ritiene che nei fatti commessi sussistano gli elementi costitutivi e le condizioni di punibilità dei delitti stessi. Infine, il caso più frequente è quello in cui sia stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero sia stata omologata la separazione consensuale.
Giuseppina Leone
Giuseppina Leone
2025-05-14 02:04:18
Numero di risposte: 9
Se a promuovere la causa è solo un coniuge, si parla di separazione giudiziale o divorzio giudiziale. L’avvocato di quest’ultimo presenterà un ricorso, iscriverà al ruolo la causa e, dopo che il Tribunale avrà fissato l’udienza, provvederà a notificare il ricorso e il decreto di fissazione dell’udienza all’altro coniuge. Una parte potrebbe aver interesse a portare testimoni per dimostrare di essere stato tradito al fine di chiedere l’addebito della separazione, potrebbe chiedere tramite la polizia tributaria un’indagine sulle reali condizioni reddituali e patrimoniali dell’altro coniuge per avere un maggior contributo al mantenimento dei figli o un mantenimento per se stesso o un assegno divorzile.