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Comproprietà tra fratelli: come uscirne?

Fatima Vitali
Fatima Vitali
2025-05-29 11:45:23
Numero di risposte: 5
Comproprietà tra fratelli può essere gestita attraverso varie soluzioni per evitare conflitti e affrontare le decisioni necessarie con serenità. Vendere una casa ereditata in comproprietà richiede l'accordo unanime di tutti i coeredi, secondo l’articolo 1108 del Codice Civile. Poiché la vendita è un atto di amministrazione straordinaria, non è sufficiente la maggioranza: tutti i fratelli devono firmare l'atto di vendita. Se anche solo uno dei fratelli si oppone alla vendita, la procedura non può proseguire. Tuttavia, ci sono varie soluzioni per sbloccare la situazione, come la vendita della propria quota, l'acquisizione delle quote altrui, il frazionamento dell’immobile o la divisione giudiziale. Un fratello può decidere di vendere la sua quota di proprietà, rispettando il diritto di prelazione degli altri coeredi. Uno dei fratelli può comprare le quote degli altri, diventando l’unico proprietario. Se l'immobile lo consente, è possibile procedere al frazionamento, dividendolo fisicamente in unità indipendenti, ciascuna delle quali può essere assegnata a un coerede. Nei casi estremi, si può richiedere la vendita forzata tramite tribunale. La trasparenza e la comunicazione aperta sono fondamentali per mantenere un clima sereno, così come l'eventuale ricorso alla mediazione o ad accordi legali scritti. Indipendentemente dalla soluzione scelta, è consigliabile affidarsi a professionisti qualificati, come avvocati o notai, per garantire che ogni passaggio sia gestito nel rispetto della legge e degli interessi di tutte le parti coinvolte.
Assia Fontana
Assia Fontana
2025-05-22 12:49:45
Numero di risposte: 8
Disfarsi di un immobile inservibile è possibile, anche se è in comunione con altri comproprietari. Si può rinunciare alla quota di proprietà intestandola agli altri comproprietari. Basta spese per un immobile che produce solo costi e pensieri. Per dismettere la proprietà immobiliare occorre un formale atto scritto di rinuncia. La rinuncia viene quindi trascritta nei registri immobiliari ed il gioco è fatto. Disfarsi della proprietà significa ovviamente che qualcun altro ne diventerà proprietario. Se ci sono altri comproprietari questi risulteranno automaticamente proprietari di una quota maggiore. In altre parole, il diritto rinunciato non “passa” allo Stato, ma agli altri comproprietari, che subiscono una proporzionale crescita della loro quota. Gli altri comproprietari dovranno subire questa situazione, ma possono a loro volta rinunciare, a “beneficio” degli altri comproprietari, fino a che ne rimanga uno solo.
Gabriella Barbieri
Gabriella Barbieri
2025-05-13 19:29:49
Numero di risposte: 6
La rinuncia al diritto di comproprietà è un atto unilaterale con cui un soggetto si spoglia volontariamente del proprio diritto e che non necessita dell’accettazione da parte degli altri comproprietari per produrre i propri effetti. Dunque, tramite la rinuncia al diritto di comproprietà si va ad influire – seppur indirettamente – sul diritto degli altri comproprietari il quale, in forza del principio di elasticità del diritto proprietà, si va ad accrescere. L’accrescimento della quota di comproprietà dei condividenti è un effetto indiretto della rinuncia e, proprio a causa della visione del diritto di comproprietà come diritto sulla cosa nella sua interezza e non su parte di essa, si configura come un mero effetto ex lege, non suscettibile di rifiuto. Per parenti in linea collaterale e fratelli vi sia un’esenzione fino a 100.000,00 euro (sull’eccedenza si applicherà l’aliquota del 6%). Un esempio di rinuncia al diritto di comproprietà può essere la rinuncia del comproprietario di un immobile : in caso di rinuncia della propria quota di proprietà relativa a un immobile in comunione con più soggetti. Il condomino non può rinunziare al suo diritto sulle parti comuni. Il condomino, quindi, non può rinunciare alla propria quota di proprietà della parte comune, in quanto tale rinuncia avrebbe solo il fine di non partecipare alle spese pur utilizzando la cosa comune in oggetto.