Divorzio: Scioglimento o Cessazione del Matrimonio?

Teresa Longo
2025-05-13 14:31:07
Numero di risposte: 3
Il servizio permette di separarsi, di chiedere lo scioglimento ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio, ovvero di modificare i precedenti accordi di separazione o divorzio in Comune.
Il servizio permette di separarsi, di chiedere lo scioglimento ovvero la cessazione degli effetti civili del matrimonio, a seconda di aver contratto un matrimonio civile oppure concordatario, ovvero di modificare i precedenti accordi di separazione o divorzio presso gli uffici comunali.
Separazione personale, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Modifica delle condizioni di separazione o divorzio.

Alighieri Sala
2025-05-13 14:19:18
Numero di risposte: 6
Il divorzio breve è ormai divenuto realtà nel nostro ordinamento, con l’entrata in vigore della legge n. 55/2015, riducendo i tempi per l’ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio e per lo scioglimento del matrimonio.
Infatti, in caso di separazione giudiziale, basterà che sia trascorso un anno dalla data della comparsa dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale per l’ottenimento del divorzio.
Ancor più breve sarà il termine, nel caso in cui i coniugi abbiano deciso di introdurre una separazione consensuale.
Sarà sufficiente che siano trascorsi sei mesi dall’udienza presidenziale per ottenere il divorzio.
Tale procedura vale sia nel caso di divorzio giudiziale sia per il divorzio consensuale.
La stessa legge anticipa anche lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi (separazione dei beni), perché tale effetto è anticipato al momento in cui il Presidente del Tribunale, all’udienza di comparizione dei coniugi, autorizza la coppia a vivere separata (in caso di separazione giudiziale) oppure dalla data in cui i coniugi sottoscrivono il verbale di separazione omologato, in caso di separazione consensuale.
Il divorzio breve è ormai divenuto realtà nel nostro ordinamento, con l’entrata in vigore della legge n. 55/2015, riducendo i tempi per l’ottenimento della cessazione degli effetti civili del matrimonio e per lo scioglimento del matrimonio.
La stessa legge anticipa anche lo scioglimento della comunione dei beni tra i coniugi.
L’entrata in vigore di una legge nuova norma elimina il vecchio istituto della separazione e introduce il divorzio breve che si conclude in soli 6 mesi nel caso della separazione consensuale o in un anno nel caso della separazione giudiziale.

Danny Lombardo
2025-05-13 13:37:36
Numero di risposte: 4
L'11 novembre 2014 è entrata in vigore la Legge n. 162 con la quale, all'art. 12, è stata introdotta la possibilità di concludere un accordo di separazione personale, di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, nonché di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, innanzi al Sindaco o un suo delegato, quale Ufficiale dello Stato Civile, con l'assistenza facoltativa di uno o più avvocati.
Tale atto ha la stessa efficacia della sentenza di separazione e di divorzio della giurisdizione ordinaria.
Il procedimento può essere concluso con un accordo di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
La procedura di fronte all'Ufficiale di Stato Civile NON SI APPLICA IN PRESENZA DI:
Figli minori;
Figli maggiorenni incapaci (Istituti di tutela, curatela e amministrazione di sostegno);
Figli maggiorenni economicamente non autosufficienti;
Figli maggiorenni portatori di Handicap grave (art. 3, c. 3 L. 104/1992).
I coniugi devono presentarsi insieme davanti all'Ufficiale di Stato Civile, ciascuno con facoltà di avvalersi dell'assistenza di un avvocato.
L'Ufficiale di Stato Civile riceve la dichiarazione di volontà sottoscritta da entrambi i coniugi per separarsi, divorziare o modificare le precedenti condizioni di separazione o di divorzio.
L'accordo è immediatamente efficace nel caso in cui i coniugi intendano modificare le condizioni di separazione o divorzio già fissate; nei casi di separazione e divorzio, l’efficacia si avrà con la conferma dell’accordo ma decorrerà dalla data della prima dichiarazione resa.

Boris Longo
2025-05-13 11:50:14
Numero di risposte: 4
Si parla, più precisamente, di scioglimento del matrimonio quando i coniugi erano sposati civilmente, di cessazione degli effetti civili di matrimonio concordatario quando, invece, i coniugi avevano contratto matrimonio in chiesa ma tale da produrre effetti anche per l’ordinamento giuridico italiano.
L’istituto del divorzio disciplina condizioni e modi per ottenere lo scioglimento del vincolo coniugale e far riacquistare ai coniugi uno stato civile libero.
La domanda può essere proposta allorquando la separazione si è protratta ininterrottamente da almeno dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente nella procedura di separazione giudiziale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale.
In entrambi i casi, comunque, il procedimento si conclude con l’emissione della sentenza di scioglimento del matrimonio o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, la quale, oltre a rendere i coniugi liberi di stato, può prevedere in favore del coniuge economicamente più debole un assegno divorzile.
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