Quando si raggiunge un accordo tra i comproprietari che stabilisca il mantenimento della comunione per un certo periodo, non si può richiedere lo scioglimento forzoso della comunione.
Il ricorso allo scioglimento forzoso della comunione avviene tipicamente quando non si raggiunge un accordo consensuale tra gli eredi o i comproprietari su come gestire o dividere il bene.
Un erede desidera uscire dalla comunione ma gli altri non sono disposti a liquidare la sua quota o non vogliono procedere alla vendita del bene.
Se l’immobile non è divisibile in natura, il giudice solitamente nomina un perito, che ha il compito di valutare il bene.
La perizia consente di determinare il valore dell’immobile e le eventuali possibilità di divisione.
Se l’immobile non è divisibile, e non è possibile trovare una soluzione consensuale tra i comproprietari, il giudice dispone la vendita forzata all’asta.
Il ricavato della vendita viene poi diviso tra i comproprietari in base alle rispettive quote di proprietà.
Nella maggior parte dei casi, gli immobili sono considerati indivisibili.
In questi casi, il giudice può attribuire l’immobile a uno degli eredi che desidera acquistare le quote degli altri.
Questo erede dovrà corrispondere ai comproprietari un conguaglio in denaro proporzionato al valore delle loro quote.
Il giudice può disporre la vendita all’asta dell’immobile, se nessuno degli eredi è disposto o in grado di liquidare le quote altrui.
La vendita all’asta può comportare una perdita di valore rispetto a una vendita privata, poiché il prezzo di realizzo potrebbe essere inferiore al valore di mercato.