L’art. 2048 del Codice Civile stabilisce che gli insegnanti sono responsabili patrimonialmente per i danni arrecati a terzi dagli alunni durante il tempo in cui sono loro affidati, se non provano di aver fatto tutto quanto era possibile per evitare i danni.
Questo è una forma di responsabilità civile molto grave perché, in caso di danno fa scattare la presunzione di responsabilità dell’insegnante che deve cercare di provare di non averne.
L’art. 61 della L. n° 312/80 ha ridotto di molto tale responsabilità prevedendo che essa sia limitata solo ai casi di dolo, cioè la volontà di far provocare il danno dall’alunno o l’assoluta inerzia per evitarlo pur potendolo, oppure ai casi di colpa grave, cioè negligenza totale nel controllo degli alunni.
In tali casi, come in quelli di colpa lieve, esiste la responsabilità diretta dell’amministrazione scolastica.
Per tanto il danneggiato può chiamare in giudizio per il risarcimento del danno, direttamente l’amministrazione.
Qualora il danneggiato abbia iniziato la causa contro l’insegnante, questi ha diritto ad essere sostituito nel processo dall’amministrazione scolastica che, in caso di perdita e solo nei casi di dolo o colpa grave, può rivalersi nei confronti dell’insegnante.