La delazione è l'offerta dell'eredità effettuata nei confronti di chi ha diritto a riceverla, ex art. 457 del codice civile, per legge o per testamento.
La delazione dell'eredità rappresenta l'elemento oggettivo del fenomeno successorio e si sostanzia nell'offerta a succedere rivolta al soggetto designato con la vocazione la quale, invece, rappresenta l'elemento soggettivo.
La dottrina ha tuttavia distinto questi due momenti del procedimento successorio distinguendo tra:
- Vocazione all'eredità, con cui si intende la vera e propria "chiamata", che consiste nella designazione dei soggetti che possono succedere al de cuius;
- Delazione all'eredità, che è, invece, l'offerta del patrimonio ereditario ai chiamati che determina in capo al delato la possibilità di accettare o rifiutare e, ancor prima, di esercitare alcuni specifici poteri.
Nel nostro ordinamento la delazione dell'eredità è possibile ai sensi del primo comma dell'art. 457 c.c. "per legge o per testamento".
Il legislatore ha, dunque, scelto di non inserire il contratto tra i titoli di successione ed escludere espressamente forme di successione pattizia o patti successori.
Le due forme consentite di successione non sono necessariamente alternative tra loro come da tradizione del diritto romano, ma è possibile disporre con testamento anche solo una parte del patrimonio e affidare il resto ai meccanismi della successione legittima.
Tale principio trova applicazione proprio nell'ipotesi, sopra richiamata, di coesistenza tra testamento e delazione legittima: il defunto che abbia fatto testamento non disponendo dell'intero asse ereditario fa in modo che la parte residua sia sottoposta al regime della successione legittima, mancando la volontà dispositiva del de cuius.
Da evidenziare come in questo caso la delazione resti un fenomeno unitario nonostante la pluralità di titoli.
Se da un lato con il principio di sussidiarietà viene riconosciuta una certa preminenza della volontà testamentaria e una incisiva tutela della relativa libertà, l'ultimo comma dell'art. 457 c.c. sancisce il diritto intangibile di determinati soggetti di percepire una quota di eredità.
Con questa forma di successione definita "necessaria", il legislatore ha inteso tutelare i cosiddetti "legittimari" da pregiudizi che il testatore potrebbe arrecare alle quote loro riconosciute.
La tutela della legittima ha carattere essenzialmente quantitativo, e l'intangibilità viene in ogni caso rispettata se il de cuius sceglie personalmente i beni con cui formare tale quota.