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Che cos'è la delazione anonima?

Samira Marchetti
Samira Marchetti
2025-06-30 14:00:06
Numero di risposte : 7
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In diritto, eminentemente nel diritto penale, il termine delazione indica una denuncia, eventualmente anche anonima, con la quale si porta a conoscenza dell'autorità giudiziaria la commissione di un reato o di un altro illecito di cui vi sia stata consumazione o anche solo tentativo. La delazione poteva essere occasionale e/o anonima, generalmente riconducibile a un singolo episodio – e motivata, in tal caso, da questioni private o dall’ansia di riscuotere la ricompensa – o poteva assumere nel tempo un carattere continuativo. Venivano considerati delatori coloro che, sperando di poter ottenere condizioni favorevoli per loro stessi, facevano attività di spionaggio a favore del regime. I delatori denunciavano i propri compaesani o guidavano sul suolo italiano i soldati stranieri che non avevano particolare dimestichezza con il territorio, soprattutto in prossimità delle zone appenniniche. L'efferato eccidio di Sant'Anna di Stazzema, una piccola frazione in provincia di Lucca, è legato ad un caso di delazione. Una fitta rete di delazioni caratterizzò gli anni della lotta di liberazione nazionale e fu la causa di numerose stragi di civili, in una forma particolarmente vile ed efficace di collaborazionismo, perché sotterranea e con pochi rischi.
Alessandra Mazza
Alessandra Mazza
2025-06-19 07:50:30
Numero di risposte : 9
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La delazione anonima è una denuncia o segnalazione proveniente da una fonte sconosciuta. È configurabile il reato di calunnia anche nel caso, espressamente previsto dall'art. 368 c.p., in cui la falsa incolpazione sia contenuta in una denuncia anonima. Se delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso processuale e probatorio, ai sensi dell'art. 333, comma 3, c.p.p., gli elementi che tali denunce contengono possono stimolare l'attività di indagine nella fase processuale volta ad espletare quella iniziativa di acquisizione di notitiae criminis e di preliminare verifica conoscitiva di elementi a tal fine utili che il vigente codice di rito riferisce al pubblico ministero e alla polizia giudiziaria. L'art. 41, R.D. 18 giugno 1931, n. 773 prevede l'obbligo della polizia giudiziaria di compiere perquisizioni e sequestri quando abbia ricevuto notizia, anche anonima, della presenza illecita di armi, munizioni e materie esplodenti, non denunziate, non consegnate o comunque abusivamente detenute. Tale disposizione — espressamente richiamata dall'art. 225 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del vigente codice di procedura penale — è operante non ostando il disposto del n. 3 dell'art. 333 c.p.p. nella misura in cui questo vieta l'utilizzazione, nel processo, di denunce o delazioni anonime in quanto tali ma non preclude all'autorità giudiziaria e alla polizia giudiziaria di iniziare le indagini né, pertanto, di apprezzare quelle notizie sotto il profilo fenomenico in relazione alle successive acquisizioni.