Il chiamato all'eredità può esercitare le azioni possessorie a tutela dei beni ereditari, senza bisogno di materiale apprensione.
Egli inoltre può compiere atti conservativi di vigilanza e di amministrazione temporanea, e può farsi autorizzare dall'autorità giudiziaria a vendere i beni che non si possono conservare o la cui conservazione importa grave dispendio.
L'articolo 460 nel suo incipit cita testualmente il protagonista del suo contenuto, ovvero il chiamato all'eredità.
Il chiamato all'eredità rappresenta quel soggetto che in futuro potrebbe addivenire erede di un patrimonio ereditario, il cosiddetto "vocato".
Il chiamato all'eredità proprio per la sua natura di papabile "erede" dei beni, sia in vero a priori già potenzialmente in possesso dei beni che andrebbe in questa fase ad amministrare, conservare e vigilare e questo a prescindere che il possesso sia già materiale o meno.
Abbiamo infatti già detto che questa figura è nel diritto di conservare, amministrare e preservare i beni di cui potrebbe decidere di entrare in possesso.
Il delato ha il potere ma non il dovere di amministrare i beni in questa fase transitoria e ciò sempre in virtù di una tutela dei beni ad egli eventualmente designati.
Non può il chiamato compiere gli atti indicati nei commi precedenti, quando si è provveduto alla nomina di un curatore dell'eredità a norma dell'articolo 528.
Al delato infatti non viene riconosciuta la possibilità di compiere atti di disposizione.
Opportuno dire che vi sia una motivazione precisa ed anche logica secondo cui il chiamato non possa compiere atti di disposizione.
Implicitamente infatti disponendo egli dei beni in tal senso, determinerebbe la perdita della possibilità di rifiutare l'eredità o di accogliere i beni con beneficio d'inventario.