Nell’attuale scenario socio-giuridico il concetto di famiglia comprende ed individua una pluralità di modelli tipizzati, ciascuno dotato di una propria disciplina legislativa, la cui comune caratteristica si sostanzia nei vincoli – di sesso, sangue, affetto e solidarietà – che legano i componenti degli stessi. Tra questi modelli, viene innanzitutto in considerazione quello della famiglia fondata sul matrimonio, riconosciuta e tutelata già a livello costituzionale in quanto “società naturale”, ossia preesistente alla nostra Carta Fondamentale. Tale tipologia familiare si basa sull’atto solenne del matrimonio – dal quale è formalizzata – con cui gli sposi si vincolano ai reciproci impegni, acquistando i diritti ed assumendo i doveri previsti dal codice civile, diritti e doveri che, per espressa previsione legislativa, sono gli stessi per entrambi i coniugi. Accanto alla famiglia fondata sul matrimonio, la cui imprescindibile caratteristica è costituita dal fatto che i coniugi siano di sesso diverso, si colloca quella costituita dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, istituita e disciplinata per la prima volta nell’ordinamento italiano dalla L. 20 maggio 2016, n. 76 (c.d. Legge Cirinnà), il cui unico articolo, al primo comma, la definisce quale “formazione sociale ai sensi degli articoli 2 e 3 della Costituzione”. Su un piano parallelo rispetto a quelli della famiglia fondata sul matrimonio e sull’unione civile, si pone la c.d. famiglia di fatto, riconducibile anch’essa nell’ambito delle formazioni sociali in cui si svolge la personalità dell’individuo (art. 2 Cost.).