Giuridicamente, il termine “concepito” si trova nelle leggi che regolano la fecondazione medicalmente assistita e l’interruzione volontaria di gravidanza e si riferisce all’embrione o al feto dell’essere umano a partire dal momento del concepimento senza introdurre distinzioni tra le fasi dello sviluppo embrionale e fetale senza sottointendere la qualifica di persona o di cosa.
Il concepito, pur non avendo capacità giuridica ex lege, è comunque un soggetto di diritto, in quanto titolare di molteplici interessi personali che vengono riconosciuti sia dall’ordinamento nazionale che sovranazionale, prima fra tutti il diritto alla vita, vale a dire il diritto di difendere la propria esistenza fisica a fronte del quale vi è l’obbligo di astenersi dall’attentare alla vita altrui, il diritto alla salute, all’onore e all’identità personale, ad una nascita sana.
Inoltre, sempre l’art. 1 del Codice civile al secondo comma prevede espressamente al concepito la titolarità di una serie di diritti specificamente individuati, tra cui rilevano in particolare l’art. 462, comma 1, c.c., che annovera il “concepito” tra i soggetti capaciti di succedere, e l’art. 784 c.c. che riconosce al concepito la capacità di ricevere per donazione beni immobili, mobili e denaro.
Si considera concepito ai fini successori colui che nasce non più di 300 giorni dopo la morte del padre, mentre qualora fosse il nipote entro 300 giorni dalla morte del nonno o della nonna.
La legge prevede che si possa donare un bene mobile o immobile anche nei confronti di chi non è ancora nato ma concepito al momento dell’atto.
Tutti i diritti di cui sopra, sono diritti in un certo senso in “standby” perché condizionati all’evento nascita che conferiscono, secondo una parte della dottrina, una sorta di capacità giuridica “provvisoria” o ad “acquisto progressivo” al concepito, inteso quale portatore di interessi meritevoli di tutela da parte dell’ordinamento.