Divorzio: quali conseguenze legali comporta?

Emanuela Monti
2025-07-04 18:09:39
Numero di risposte
: 14
Il divorzio scinde definitivamente il vincolo matrimoniale tra i coniugi.
Tutti i Doveri coniugali del matrimonio vengono meno.
L’assegno post-matrimoniale – che ha sola valenza assistenziale – può essere richiesto dal coniuge unicamente se si trova in stato di bisogno.
Per la scelta entità della somma da liquidare vanno tenute in considerazione: 1) le ragioni del richiedente, 2) il contributo sia personale che economico fornito dal coniuge alla formazione del patrimonio comune e alla conduzione familiare, 3) la durata del matrimonio.
Il divorzio comporta la perdita dei diritti di Successione, eccetto l’assegno di carattere alimentare nel caso in cui 1) il coniuge superstite si trovi in caso di bisogno nel momento dell’apertura della successione, 2) ricevesse l’assegno post-matrimoniale.

Vinicio Basile
2025-06-24 03:25:37
Numero di risposte
: 11
Il divorzio è stato introdotto nel nostro ordinamento dalla legge 1° dicembre 1970, n. 898 che reca il titolo «Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio».
Il termine atecnico, non essendo mai indicato nel testo normativo, vale ad inquadrare due diverse ipotesi di scioglimento del matrimonio previste dal nostro ordinamento in ragione dei due diversi tipi di matrimonio disciplinati dal codice civile: il matrimonio civile e il matrimonio religioso trascritto nei registri dello Stato Civile.
Il termine divorzio indica la possibilità di sciogliere definitivamente il vincolo matrimoniale e, pur non trovando riscontro nel dato normativo, viene comunemente usato – superando l'etimologia latina che richiama lo scioglimento volontario del vincolo coniugale – per indicare due istituti: lo scioglimento del matrimonio.

Giacomo Rinaldi
2025-06-19 13:10:22
Numero di risposte
: 9
Per effetto della pronuncia di divorzio, viene a cessare definitivamente il vincolo matrimoniale con alcune conseguenze sia sullo status personale dei coniugi, che sulle loro sfere di interesse patrimoniale.
Tra quelle di natura personale si possono elencare:
il ritorno allo stato libero, con possibilità di contrarre un nuovo matrimonio civile
la perdita per la moglie del cognome del marito
il venire meno dei doveri di fedeltà, di coabitazione, di assistenza morale, di ausilio materiale e di collaborazione.
Gli effetti di natura patrimoniale sono:
l’assegnazione, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge così come interpretati dalla più recente giurisprudenza, dell’assegno divorzile periodico, che consente al coniuge più debole di mantenere una certa autonomia ed indipendenza economica
La perdita dei diritti successori in caso di premorienza dell’ex coniuge
L’ottenimento, sempre in caso di premorienza dell’altro ex coniuge, di una quota della pensione di reversibilità, semprecchè il rapporto di lavoro sia stato antecedente alla sentenza di divorzio, il superstite non si sia risposato e sia titolare dell’assegno divorzile.
Il diritto, per il congiuge divorziato che non si sia risposato, di vedersi riconosciuta una quota, pari al 40% del totale per gli anni di matrimonio coincidenti con il lavoro, dell’indennità di fine rapporto ricevuta dall’altro coniuge al termine del lavoro
la cessazione della destinazione del fondo patrimoniale
il venir meno della comunione legale dei beni fra i coniugi
la conclusione della partecipazione dell’ex coniuge all’impresa familiare.
Per quanto concerne, invece, i rapporti di affidamento e di contribuzione al mantenimento della prole occorre ricordare che questi non cessano con la pronuncia definitiva di divorzio, per cui l’esercizio della potestà genitoriale rimane inalterata in caso di affidamento condiviso, così come i diritti ed i doveri previsti dalla legge a tutela dei loro specifici interessi.
Con riferimento all’assegnazione della casa coniugale in caso di divorzio, si deve far riferimento all’interesse della prole, anche se maggiorenne e non autonoma economicamente, non dovendosi tener conto del diritto di proprietà del coniuge non collocatario che, rimane limitato, fino a quanto i figli non avranno raggiunto una loro indipendenza.
Gli effetti della pronuncia definitiva di divorzio devono, in questo caso, integrarsi con quelle del regime patrimoniale scelto dai coniugi al momento del matrimonio.
Nel caso in cui abbiano optato per la comunione legale dei beni, gli importi che siano residuati, al momento dello scioglimento della comunione, sul conto corrente cointestato appartengono ad entrambi nella misura del 50%, anche se lo stesso è stato alimentato soltanto da uno dei due.
Nell’ipotesi in cui, invece, abbiano scelto il regime della separazione dei beni, la somma rimasta si ripartisce a metà fra i coniugi, salva la prova contraria da parte di colui che dimostri che derivano esclusivamente dalla propria attività o siano a sé comunque riferibili.

Artemide Ferretti
2025-06-14 05:30:37
Numero di risposte
: 9
Con il divorzio si scioglie il matrimonio civile mentre, in caso di matrimonio concordatario, si dichiarano cessati solo gli effetti civili dell'istituto, dato che sul piano religioso il sacramento del matrimonio resta comunque indissolubile.
Dal momento del divorzio, scaturiscono molteplici effetti: in primo luogo, dopo la sentenza, il giudice può disporre a carico di uno dei due coniugi il pagamento di un assegno divorzile tenendo conto della situazione patrimoniale di entrambi.
Il giudice assume decisioni anche sull'assegnazione della casa coniugale e sull'affidamento dei figli.
La moglie inoltre perde il cognome del marito, i coniugi perdono reciprocamente i diritti successori, anche se la legge prevede alcuni correttivi tra cui una sorta di solidarietà post-coniugale, riconoscendo al coniuge il diritto a ricevere un assegno periodico da porsi a carico dell'eredità.
Ha diritto all'assegno successorio il coniuge che percepiva già un assegno divorzile e che si trovi in uno stato di bisogno.
Il coniuge superstite può avere diritto anche alla pensione di reversibilità se aveva ottenuto con la sentenza di divorzio il riconoscimento dell'assegno per il suo mantenimento.

Margherita Parisi
2025-06-01 05:17:32
Numero di risposte
: 10
La separazione “sospende” gli effetti del matrimonio e quindi alcuni obblighi che derivano dal vincolo matrimoniale, come la fedeltà ad esempio, ma non l’obbligo a sostenere economicamente il coniuge più debole.
Il divorzio invece “scioglie” definitivamente il vincolo matrimoniale.
Questa differenza tra separazione e divorzio produce effetti diversi, soprattutto dal punto di vista patrimoniale.
In relazione all’affidamento, alle responsabilità e al mantenimento dei figli, non ci sono invece differenze tra separazione e divorzio.
La prima differenza riguarda l’assegno che il coniuge più forte economicamente deve a quello più debole.
Nella separazione l’assegno di mantenimento deve assicurare al coniuge beneficiario lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
L’assegno divorzile invece, anche alla luce delle ultime sentenze della Cassazione, non deve garantire al coniuge più fragile economicamente lo stesso tenore di vita, esso deve limitarsi ad assicurargli l’autonomia e l’indipendenza economica.
Per cui se il coniuge con il reddito inferiore ha comunque un’occupazione, che gli consente di mantenersi con le proprie risorse, l’assegno divorzile non gli spetta.
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