Divorzio: quali conseguenze legali comporta?

Artemide Ferretti
2025-06-14 05:30:37
Numero di risposte: 5
Con il divorzio si scioglie il matrimonio civile mentre, in caso di matrimonio concordatario, si dichiarano cessati solo gli effetti civili dell'istituto, dato che sul piano religioso il sacramento del matrimonio resta comunque indissolubile.
Dal momento del divorzio, scaturiscono molteplici effetti: in primo luogo, dopo la sentenza, il giudice può disporre a carico di uno dei due coniugi il pagamento di un assegno divorzile tenendo conto della situazione patrimoniale di entrambi.
Il giudice assume decisioni anche sull'assegnazione della casa coniugale e sull'affidamento dei figli.
La moglie inoltre perde il cognome del marito, i coniugi perdono reciprocamente i diritti successori, anche se la legge prevede alcuni correttivi tra cui una sorta di solidarietà post-coniugale, riconoscendo al coniuge il diritto a ricevere un assegno periodico da porsi a carico dell'eredità.
Ha diritto all'assegno successorio il coniuge che percepiva già un assegno divorzile e che si trovi in uno stato di bisogno.
Il coniuge superstite può avere diritto anche alla pensione di reversibilità se aveva ottenuto con la sentenza di divorzio il riconoscimento dell'assegno per il suo mantenimento.

Margherita Parisi
2025-06-01 05:17:32
Numero di risposte: 5
La separazione “sospende” gli effetti del matrimonio e quindi alcuni obblighi che derivano dal vincolo matrimoniale, come la fedeltà ad esempio, ma non l’obbligo a sostenere economicamente il coniuge più debole.
Il divorzio invece “scioglie” definitivamente il vincolo matrimoniale.
Questa differenza tra separazione e divorzio produce effetti diversi, soprattutto dal punto di vista patrimoniale.
In relazione all’affidamento, alle responsabilità e al mantenimento dei figli, non ci sono invece differenze tra separazione e divorzio.
La prima differenza riguarda l’assegno che il coniuge più forte economicamente deve a quello più debole.
Nella separazione l’assegno di mantenimento deve assicurare al coniuge beneficiario lo stesso tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
L’assegno divorzile invece, anche alla luce delle ultime sentenze della Cassazione, non deve garantire al coniuge più fragile economicamente lo stesso tenore di vita, esso deve limitarsi ad assicurargli l’autonomia e l’indipendenza economica.
Per cui se il coniuge con il reddito inferiore ha comunque un’occupazione, che gli consente di mantenersi con le proprie risorse, l’assegno divorzile non gli spetta.
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