All’ex coniuge cui in sede di divorzio sia stato riconosciuto il diritto alla corresponsione periodica di un assegno può essere attribuito dal Tribunale, qualora egli versi in stato di bisogno, un assegno periodico a carico dell'eredità.
Il diritto all'assegno si estingue se il beneficiario passa a nuove nozze o viene meno il suo stato di bisogno.
In caso di morte dell'ex coniuge e in assenza di un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, il coniuge divorziato ha diritto alla pensione di reversibilità, se non passato a nuove nozze e sempre che sia titolare del predetto assegno e sempre che il rapporto da cui trae origine il trattamento pensionistico sia anteriore alla sentenza di divorzio.
Invece, qualora esista un coniuge superstite avente i requisiti per la pensione di reversibilità, una quota della pensione e degli altri assegni a questi spettanti è attribuita dal Tribunale, tenendo conto della durata del rapporto, al coniuge divorziato e che sia titolare dell'assegno.
Infine, in caso di genitori divorziati, la pensione di reversibilità ad essi spettante per la morte di un figlio deceduto per fatti di servizio è attribuita automaticamente dall'ente erogante in parti eguali a ciascun genitore.
Alla morte di uno dei genitori, la quota parte di pensione si consolida automaticamente in favore dell'altro.