I coniugi che vogliono separarsi, divorziare, modificare le precedenti condizioni di separazione o divorzio, possono rivolgersi all’ufficiale dello stato civile del Comune, sottoscrivendo un accordo innanzi all'Ufficiale dello Stato Civile, con l'assistenza facoltativa degli avvocati.
Ma non tutti possono separarsi e divorziare davanti all'ufficiale di stato civile, bensì soltanto se il matrimonio è stato celebrato in forma civile o in forma religiosa, il matrimonio celebrato all’estero è stato trascritto, uno dei due coniugi è residente nel Comune, non si devono avere figli minori di età, maggiorenni portatori di handicap grave, figli economicamente non autosufficienti.
Innanzi all'Ufficiale di Stato civile viene quindi sottoscritto l'accordo di separazione o divorzio e, trascorsi almeno 30 giorni dalla firma, entrambi i coniugi si dovranno ripresentare davanti allo stesso per confermare il primo accordo.
Il costo è pari a 16 euro per il bollo, a cui va aggiunto l’eventuale onorario dell’avvocato.