Grava sull'istante un mero onere di allegazione in ordine alle ragioni sottese alla mancata conoscenza del provvedimento regolarmente notificato, a fronte del quale il giudice dell'esecuzione è tenuto a verificare, ai sensi dell'art. 175, comma secondo, cod. proc. pen., come modificato dall'art. 11, L. 28 aprile 2014, n. 67, in forza dei poteri di accertamento che gli competono, che l'interessato non ne abbia avuto effettiva conoscenza.
Ne deriva che, qualora non venga superata una situazione di obiettiva incertezza circa la tempestiva conoscenza del provvedimento, e l'istante abbia adempiuto al proprio onere, il giudice è tenuto a disporre la restituzione nel termine per l'opposizione.
È illegittimo il provvedimento di rigetto di una istanza di restituzione nel termine per proporre opposizione a decreto penale di condanna fondato sul mero rilievo della regolarità formale della notifica, in quanto quest'ultima, se non effettuata a mani dell'interessato, non può essere da sola considerata dimostrativa dell'effettiva conoscenza dell'atto da parte del destinatario.
La competenza a provvedere sulla richiesta di restituzione nel termine per l'opposizione al decreto penale di condanna spetta al Giudice per le indagini preliminari e non al Giudice del dibattimento.
La competenza a decidere sull'istanza di restituzione in termine, per proporre opposizione al decreto penale di condanna, spetta al Gip e non al giudice del dibattimento.